Sentenza 26 novembre 1999
Massime • 1
Le previsioni di ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale, e, più in particolare, della capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e, quindi, sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della istanza di ricusazione hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva. (Nel caso la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano dichiarato inammissibile un'istanza di ricusazione per inimicizia grave tra il giudice e i prossimi congiunti delle parti).
Commentario • 1
- 1. Inimicizia fra difensore e giudice, nessuna ricusazione (Cass. 4954/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2020
Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione,, rilevando l'inimicizia grave solo nei rapporti fra giudice ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata. La presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/1999, n. 3920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3920 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26/11/1999
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Oreste Ciampa Consigliere N.3920
3. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. US La Greca Consigliere N.18319/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LC US,
avverso l'ordinanza 25 marzo 1999 della Corte di appello di Messina. Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. LC US ricorre per cassazione contro l'ordinanza 25 marzo 1999 con la quale la Corte di appello di Messina aveva ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti della dottoressa AR NO, chiamata a giudicarlo quale componente del collegio della Corte di assise di Messina, che avrebbe segnalato un colloquio intercorso tra la suocera della stessa NO e la sorella del ricorrente, "evidentemente attinente" alla sua posizione nel processo, derivando da tale segnalazione l'esame della LC ad opera della Squadra Mobile di Messina.
Lamenta, anzitutto, mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione dell'art. 37 c.p.p. in relazione all'art. 36, lett. d), dello stesso codice.
Più in particolare, il giudice a quo avrebbe definito la denuncia della dottoressa NO una mera "segnalazione cautelativa" nonostante, a seguito dell'indicato colloquio, siano stati ravvisati estremi di reato a carico della sorella del ricorrente. Inoltre avrebbe aggiunto che anche se si fosse trattato di una denuncia, ciò non comporterebbe una situazione di inimicizia grave con il ricorrente. Deduce, poi, mancanza di motivazione e violazione dell'art. 44 c.p.p., per non avere la Corte territoriale indicato le ragioni della condanna del LC al pagamento della somma di lire tre milioni alla Cassa delle ammende.
Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che secondo il pressoché costante indirizzo interpretativo di questa Corte Suprema le previsioni di ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e, più in particolare, della capacità processuale del soggetto titolare del relativo ufficio sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e, quindi, sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice;
con la conseguenza che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività, non solo nel senso che non possono essere applicati in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di ogni interpretazione estensiva (cfr., ex plurimis, Cass., 16 aprile 1997, Andreatta;
e, più di recente, Cass., 9 marzo 1999, Craxi). A corollario di tale principio, relativamente alla causa di ricusazione prevista dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lettera a), e 36, comma 1, lettera d), si è precisato che non può desumersi l'inimicizia grave dai provvedimenti che il giudice adotti nell'esercizio delle sue funzioni, mentre non è contemplata l'inimicizia grave tra i prossimi congiunti delle parti ed il giudice.
Correttamente, dunque, il giudice a quo ha ritenuto l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta dal LC, osservando che non sussistono elementi concreti in grado di comprovare la presenza di "specifiche manifestazioni di inimicizia" peraltro neppure indicate nella dichiarazione stessa. Privo di fondamento è pure il secondo motivo.
Stando alla costante giurisprudenza di legittimità, infatti, 11, applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione, prevista dall'art. 44 c.p.p., è conseguenza di una valutazione largamente discrezionale;
tale discrezionalità, purché adeguatamente motivata, può trovare sufficiente giustificazione dal contesto dello stesso provvedimento e dalle ragioni esposte per la reiezione della ricusazione (Cass., 23 gennaio 1997, Tonini). Un dato puntualmente emergente dall'ordinanza denunciata, considerate le ragioni della dichiarazione di inammissibilità della proposta ricusazione.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2000