Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/07/1999, n. 17
CASS
Sentenza 14 luglio 1999

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Massime2

Le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell'arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all'ordinanza impositiva delle misure coercitive, ne' sulla possibilità di disporle incide la mancata convalida.

Quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Nel caso in cui l'ordinanza applicativa della misura cautelare sia contenuta nel medesimo documento con il quale è stata disposta la convalida, l’invalidità della…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2020

    (Annullamento senza rinvio) Il fatto La Corte d'appello di Milano convalidava un arresto operato su iniziativa della polizia giudiziaria in Varese sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dal magistrato distrettuale di Londra (GB) per reati di furto aggravato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso l'ordinanza summenzionata la difesa dell'arrestato proponeva ricorso per Cassazione formulando un unico motivo con il quale si deduceva l'erronea applicazione della legge penale per violazione del diritto di difesa con riferimento alla mancata partecipazione del difensore e dell'arrestato all'udienza prevista dall'art. 13 della legge n. 69 del 2005. In particolare, nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/07/1999, n. 17
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17
Data del deposito : 14 luglio 1999

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