Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/2003, n. 19309
CASS
Sentenza 17 dicembre 2003

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In materia di attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, l'art. 12-bis, lege n. 898 del 1970, nella parte in cui disciplina il relativo diritto, va interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge se l'indennità spettante all'altro coniuge sia già maturata alla data di proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o maturi successivamente ad essa, in coerenza con la natura costitutiva della sentenza di divorzio e con la possibilità, ai sensi dell'art. 4, decimo comma, legge n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a far data dalla domanda.

In materia di attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto al coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze (art. 12-bis, legge n. 898 del 1970), la locuzione 'indennita' di fine rapportò comprende tutti i trattamenti di fine rapporto - derivanti sia da lavoro subordinato, sia da lavoro parasubordinato- comunque denominati, che siano configurabili come quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro; pertanto, l'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL (al quale è subentrato l'INPDAP) prevista dall'art. 2, legge n. 152 del 1968, per i dipendenti degli enti locali, già configurata dalla giurisprudenza costituzionale come sostanzialmente equivalente, nella struttura normativa e nella finalità, alla indennità di buonuscita stabilita per i dipendenti statali (sentenze n. 46 del 1983, n. 110 del 1981, n. 115 del 1979), e completamente equiparata a quest'ultima a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 6 e 7, legge n. 29 del 1979 e 22, d.l. n. 359 del 1987, conv. Nella legge n. 440 del 1987, deve essere compresa tra le indennità di fine rapporto previste dall'art. 12-bis legge n. 898 del 1970, in quanto costituisce una parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione è differita alla data di cessazione del rapporto,

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/2003, n. 19309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19309
Data del deposito : 17 dicembre 2003

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