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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere pronunciando sulle richieste di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.Le istanze sono fondate.
2.Osserva il Collegio che, sotto il profilo del fumus, la sentenza di primo grado appare ictu oculi insoddisfacente sulle questioni relative alla quantificazione del danno, questioni che andranno più meditatamente scrutinate dal Collegio in sede di esame del merito.
Sussiste pertanto una ragionevole alta probabilità di accoglimento dell'appello e di mutamento della decisione su tali profili.
3.Pertanto
(a) tenendo conto dell'evidenza del fumus della invocata tutela ,
(b) considerando che ai fini della concessione della sospensiva è sufficiente la ricorrenza anche di uno solo dei due presupposti,
(c) operando una valutazione comparativa della posizione delle parti,
(d) tenendo conto dell' entità della somma oggetto di condanna , va ritenuta la sussistenza dei gravi e fondati motivi per l'accoglimento delle indicate istanze di sospensione nei limiti della metà di tutte le somme oggetto di condanna
P.Q.M.
Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei limiti della metà di tutte le somme oggetto di condanna.
Si comunichi.
Ancona, 25 marzo 2025..
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
_____________________________
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere pronunciando sulle richieste di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1.Le istanze sono fondate.
2.Osserva il Collegio che, sotto il profilo del fumus, la sentenza di primo grado appare ictu oculi insoddisfacente sulle questioni relative alla quantificazione del danno, questioni che andranno più meditatamente scrutinate dal Collegio in sede di esame del merito.
Sussiste pertanto una ragionevole alta probabilità di accoglimento dell'appello e di mutamento della decisione su tali profili.
3.Pertanto
(a) tenendo conto dell'evidenza del fumus della invocata tutela ,
(b) considerando che ai fini della concessione della sospensiva è sufficiente la ricorrenza anche di uno solo dei due presupposti,
(c) operando una valutazione comparativa della posizione delle parti,
(d) tenendo conto dell' entità della somma oggetto di condanna , va ritenuta la sussistenza dei gravi e fondati motivi per l'accoglimento delle indicate istanze di sospensione nei limiti della metà di tutte le somme oggetto di condanna
P.Q.M.
Sospende l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nei limiti della metà di tutte le somme oggetto di condanna.
Si comunichi.
Ancona, 25 marzo 2025..
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
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