Sentenza 1 ottobre 2002
Massime • 2
In materia di procedimento civile, l'apprezzamento dei giusti Motivi circa l'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, non richiedendosi al riguardo alcuna specifica motivazione.
Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'art. 23 della legge n. 689 del 1981 pone, al comma settimo, l'obbligo della lettura del dispositivo al termine della discussione, e non anche delle contestuali stesura e lettura della motivazione, che il successivo comma ottavo indica invece espressamente come mera facoltà del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/10/2002, n. 14095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14095 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR ER OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 43, presso l'avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentato e difeso da se medesimo;
rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NICOSIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 109/00 del Tribunale di NICOSIA, depositata il 17/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 109 del 16-17.5.2000 il Tribunale di Nicosia, in accoglimento del ricorso proposto da MO IR RI nei confronti del Comune di Nicosia avverso la cartella esattoriale del 13.2.1999 dell'importo di L. 467.592 relativa a violazioni al codice della strada accertate con distinti verbali del 23.2.1992, del 23.6.1992 e del 25.10.1993, dichiarava prescritta la pretesa per decorso del termine quinquennale, "compensando" fra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione MO IR RI, deducendo tre motivi di censura, illustrati anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo MO IR RI denuncia falsa ed erronea applicazione dell'art. 23 comma 7 della Legge 689/81, deducendo che la sentenza, poiché era stata depositata il giorno successivo alla lettura del dispositivo e non già lo stesso giorno, doveva considerarsi inesistente.
La censura è palesemente infondata, prevedendo il richiamato art. 23 della Legge 689/81 al comma 7 solo l'obbligo della lettura del dispositivo al termine della discussione e non anche la stesura e la lettura della motivazione che il successivo comma 8 considera espressamente invece come una mera facoltà del giudice. Correttamente pertanto, come risulta anche dall'impugnata sentenza, il giudice ha dato lettura del dispositivo al termine della discussione, depositando il giorno successivo la sentenza con la motivazione.
Del tutto estraneo alla questione in esame è il richiamo, contenuto nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 C.P.C., alla sentenza n. 1816/99 di questa Corte, riguardando la ben diversa ed eccezionale ipotesi nella quale la sentenza del Pretore, di cui era stato pur letto il dispositivo in udienza, non era stata mai depositata e ne era stata attestata l'impossibilità da parte del Pretore Dirigente dell'Ufficio per "irreperibilità" dello stesso giudice. In tal caso si è ritenuto che la sentenza fosse inesistente e sono stati indicati i rimedi esperibili, ma tale principio non può trovare applicazione nell'ipotesi in esame in cui la procedura adottata nella fase decisionale è del tutto conforme, come già si è osservato, alle previsioni della legge.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia falsa ed erronea applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 3 C.P.C., sostenendo la nullità della sentenza per omessa trascrizione delle conclusioni, la cui considerazione avrebbe indotto il Tribunale a non compensare le spese.
La censura è inammissibile.
Per costante giurisprudenza, l'omessa, incompleta od erronea trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti è causa di nullità solo se risulti che il giudice non le abbia esaminate, risolvendosi diversamente in una mera irregolarità formale (da ultimo Cass. 12475/99; Cass. 4240/99). Nel caso in esame il ricorrente non precisa quali fossero le conclusioni di cui il giudice non avrebbe tenuto conto, con la conseguenza che la censura deve ritenersi generica nel suo contenuto, non consentendo di comprendere i motivi per i quali dalla loro mancata valutazione sarebbe derivata un'errata regolamentazione delle spese del giudizio.
Solo con la memoria viene osservato che, omettendo la trascrizione delle conclusioni, il giudice ha mostrato di non considerare, compensando in tal modo le spese, che il Comune, nonostante la manifesta sussistenza della prescrizione, si era opposto all'accoglimento dell'opposizione.
Ma, a parte la tardività di una tale precisazione, è appena il caso di rilevare che nella sentenza, e precisamente nella parte relativa allo "svolgimento del processo", il giudice dà atto della contestazione del Comune all'assunto del ricorrente, precludendo così ogni considerazione che voglia far discendere dalla omessa trascrizione delle conclusioni una mancata valutazione di tale elemento ai fini delle spese.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia falsa ed erronea applicazione dell'art. 92 comma 2 C.P.C. ed assoluta mancanza di motivazione, lamentando che, nonostante fosse stato costretto a proporre opposizione avverso una cartella esattoriale chiaramente prescritta e malgrado, quindi, la grave colpa addebitabile al Comune, il Tribunale abbia compensato le spese sulla base di imprecisati "giusti motivi".
La censura è infondata, rientrando l'apprezzamento dei giusti motivi circa l'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiedendosi al riguardo alcuna specifica motivazione. È pur vero che con una recente decisione (Cass. 4455/99) è stato affermato il principio circa la necessità che i giusti motivi richiamati a sostegno della compensazione siano, se non specificamente indicati, perlomeno implicitamente desumibili dal contesto della motivazione adottata a fondamento dell'intera pronuncia.
Ora, anche a voler seguire tal c.d. minoritaria giurisprudenza, non par dubbio dal complesso della sentenza che il giudice, ai fini della regolamentazione delle spese, abbia inteso attribuire alla prescrizione una valenza non decisiva per una pronuncia di condanna in presenza di verbali di accertamento ritualmente notificati ed a suo tempo non contestati.
In tale ambito nessuna omissione o contraddittorietà può essere quindi ravvisata in questa sede.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2002