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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 686/2023 promossa in grado di appello d a
Parte_1
in persona del
[...]
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Milazzo. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 26 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Trapani con sentenza n. 294/2023 del 7/6/2023, previa disapplicazione del D.M. n. 50/2021, ha condannato il a correggere la posizione Parte_1 attribuita a nelle graduatorie del personale ATA, III fascia d'istituto Controparte_1 della Provincia di riconoscendogli, per il servizio militare dallo stesso prestato, 6 Pt_1 punti per ogni anno di servizio, e 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, per i profili per i quali è stata presentata domanda Il Tribunale ha posto a base della decisione la sentenza della Corte di Cassazione n.
5679/2020 avendola ritenuta dirimente delle questioni oggetto di causa. La sentenza è stata appellata dal che ne ha denunciato Parte_1
l'erroneità sulla base della operata equiparazione, ai fini del punteggio da riconoscere all'interessato, del servizio militare di leva e volontario prestato non in costanza di rapporto e quello, invece, prestato in costanza di nomina, evidenziando che, fermo restato il diritto al riconoscimento di entrambi i servizi (riconoscimento qui correttamente effettuato dall'amministrazione), dovesse ritenersi legittima la diversa valutazione degli stessi con attribuzione di un diverso punteggio;
ha richiamato, a tal proposito, le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 11602/2022.
si è costituito resistendo all'appello. Controparte_1
****** Il gravame è fondato.
Come ritenuto da questa Corte in giudizio complanare trattato all'odierna udienza (cause riunite nn. 797/2023 e 742/2024) il precedente di legittimità richiamato dal Tribunale ha definito la questione, diversa da quella che occupa, circa la legittimità della esclusione, nei decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, della valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi non in costanza di rapporto e ha ritenuto che si trattasse di previsione non legittima. Nella specie, però, il tema è diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati o meno in costanza di rapporto. Infatti, il D.M. n. 50 del 2021, che qui viene in considerazione, prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali;
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Il punteggio corrispondente, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, è di 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, se il servizio di leva o civile sono svolti in costanza di rapporto, e di 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui, se prestati non in costanza di rapporto. Tale regolamento non è in contrasto con l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare che non esclude la diversa valorizzazione del servizio svolto in costanza di rapporto o meno, dato che, al comma 1, richiede la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti». Ciò che la norma primaria esige è in sostanza che anche per i servizi non in costanza di rapporto debba essere attribuito un punteggio non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e che, per i servizi in costanza di rapporto tali servizi devono essere valorizzati «a tutti gli effetti». Intervenuta sul descritto quadro normativo, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22429/24, ha ritenuto che:
“Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma”. Non vi sono ragioni per disattendere il richiamato orientamento analogo a quello della giurisprudenza amministrativa citata dall'appellante (Consiglio di Stato n. 11602/2022).
Poiché nei casi in esame emerge con chiarezza – risultando peraltro del tutto pacifico - che il servizio militare per il quale si chiede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 6 punti all'anno, non era stato svolto dall' in costanza di nomina (bensì dsal CP_1
14/5/1996 al 23/4/1997) e che per esso il aveva già riconosciuto un punteggio Parte_1 di 0,15 al mese, all'appellato non spetta alcun ulteriore punteggio ai fini dell'inserimento in tutte le graduatorie, sia quelle di Circolo che quelle di I e III fascia;
sicchè, in riforma dell'impugnata sentenza il ricorso di primo grado deve essere respinto.
Ritenuto che l'intervento chiarificatore della Suprema Corte, sopra citato, è sopravvenuto al deposito del ricorso introduttivo, ed in considerazione del diverso orientamento cui si richiamano le sentenze impugnate, che avrebbe potuto prestarsi a fraintendimenti interpretativi, si reputa equa l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 294/2023 emessa dal Tribunale di Trapani il 7/6/2023, rigetta la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti del . Parte_1
Compensa tra le parti le spese del presente di entrambi i gradi del giudizio. Palermo 26 giugno 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco