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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 28 febbraio 2025, ore _9:55, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: con l'avv. MORONI DANIELE, oggi sostituito dall'avv. MAGNI Parte_1
CRISTINA
Per nessuno compare CP_1 Controparte_2
Il giudice verificata la regolarità della notifica dichiara la contumacia.
L'avv. Magni si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Chiede
altresì la condanna alle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_1 C.F._1
MORONI ed elettivamente domiciliato a Cecina (LI), c.so Matteotti 136, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
attualmente docente con contratto a tempo determinato, ha adito il Tribunale Parte_1
di Prato per accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co.
121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Il , ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_2
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 28 febbraio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda deve essere accolta tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato di questo
Ufficio e della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n.
29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03).
Deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_4
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del
piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per
Pag. 3 di 5 quello impiegato a tempo determinato presso il ”- contrasta con la clausola 4 punto 1 CP_2
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati
amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato
riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche
equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc.1-5) consentono di concludere che il docente ha prestato un'attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profilli di oggettiva differenziazione con l'attività di docenza prestata dal personale di ruolo.
Pag. 4 di 5 Ne consegue l'accoglimento della domanda con riferimento alle annualità richieste.
Di conseguenza, il deve essere condannato a mettere a disposizione del ricorrente la CP_2
carta docente per ciascun anno di cui al ricorso (cinque in tutto) dell'importo nominale di euro
500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
Deve infatti escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma, che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr.
Cass., n. 29961/2023 cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della natura documentale della causa e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) CP_2
per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_2
euro 1.030,00 oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Prato, 28 febbraio 2025 Il Giudice
Mariella Galano
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 28 febbraio 2025, ore _9:55, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi: con l'avv. MORONI DANIELE, oggi sostituito dall'avv. MAGNI Parte_1
CRISTINA
Per nessuno compare CP_1 Controparte_2
Il giudice verificata la regolarità della notifica dichiara la contumacia.
L'avv. Magni si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Chiede
altresì la condanna alle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 335/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELE Parte_1 C.F._1
MORONI ed elettivamente domiciliato a Cecina (LI), c.so Matteotti 136, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
attualmente docente con contratto a tempo determinato, ha adito il Tribunale Parte_1
di Prato per accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co.
121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
Il , ritualmente citato, non si è costituito, rimanendo contumace. CP_2
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 28 febbraio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda deve essere accolta tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato di questo
Ufficio e della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n.
29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03).
Deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_4
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del
piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per
Pag. 3 di 5 quello impiegato a tempo determinato presso il ”- contrasta con la clausola 4 punto 1 CP_2
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati
amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato
riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche
equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc.1-5) consentono di concludere che il docente ha prestato un'attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profilli di oggettiva differenziazione con l'attività di docenza prestata dal personale di ruolo.
Pag. 4 di 5 Ne consegue l'accoglimento della domanda con riferimento alle annualità richieste.
Di conseguenza, il deve essere condannato a mettere a disposizione del ricorrente la CP_2
carta docente per ciascun anno di cui al ricorso (cinque in tutto) dell'importo nominale di euro
500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
Deve infatti escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma, che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr.
Cass., n. 29961/2023 cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della natura documentale della causa e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) CP_2
per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di euro 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_2
euro 1.030,00 oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., se dovute, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Prato, 28 febbraio 2025 Il Giudice
Mariella Galano
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