TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10836/2023 promosso con ricorso da
1. , nato a [...] - BA, Brasile, il 09/07/1981, titolare della carta d' identità Parte_1 Nu
e iscritto al CPF (Codio Fiscale brasiliano) , residente in [...], 314, Bloco H, Numero_2 P.IVA_1
APPARTAMENTO 302. Brasilia CAP: 70.383-080;
2. , nata a [...] - DF, Brasile, il 02/06/2015, titolare della Parte_2 carta d'identità RG , e iscritta al CPF (Codice Fiscale brasiliano) , minore in giudizio Numero_3 P.IVA_2 per mezzo dei genitori esercenti la patria potestà e Parte_1 Persona_1
, nata a [...] - DF, il 20/10/1981, RG (carta d'Identità brasiliana) n. Parte_1 NumeroDiCar_4
CPF (Codice Fiscale brasiliano) , residente in [...], 314, Bloco H, APPARTAMENTO 302 C.F._1
Brasilia, CAP: 70.383-080;
3. , nata a [...] - DF, Brasile, il 06/11/2018, titolare della Parte_3 carta d'identità RG , e iscritta al CPF (Codice Fiscale brasiliano) , minore in giudizio Numero_5 P.IVA_3 per mezzo dei genitori esercenti la patria potestà e Parte_1 Persona_1
, nata a [...] - DF, il 20/10/1981, RG (carta d'Identità brasiliana) n. Parte_1 NumeroDiCar_4
CPF (Codice Fiscale brasiliano) , residente in [...], 314, Bloco H, APPARTAMENTO 302 C.F._1
Brasilia, CAP: 70.383-080;
4. , nato a [...]É DOS CAMPOS – SP, Brasile, il 21/10/1986, titolare della Parte_4 Nu carta d' identità e iscritto al CPF (Codice Fiscale brasiliano) , residente Numero_6 Num_7 P.IVA_4 in SQS, 111. 203. Brasilia CAP: 70.374-060; Controparte_1
5. , nato a [...] – DF, Brasile, il 13/04/2021, iscritto al CPF (Codice Controparte_2
Fiscale brasiliano) , minore, in giudizio rappresentati dai genitori esercenti la patria potestà C.F._2
e , nata a [...] – DF, il Parte_4 Persona_2 Parte_1
30/04/1984, RG (carta d' identità brasiliana) n. CPF (Codice Fiscale brasiliano) NumeroDiCar_8
, residente in [...], 111. 203. Brasilia CAP: 70.374-060 C.F._3 Controparte_1
6. , nata a [...] - DF, Brasile, il 09/04/2017, iscritta al Controparte_3
CPF (Codice Fiscale brasiliano) , minore, in giudizio rappresentati dai genitori esercenti la C.F._4 patria potestà e , nata Parte_4 Persona_3 Parte_1
a Brasília – DF, il 30/04/1984, RG (carta d' identità brasiliana) n. SSP/DF, CPF (Codice Fiscale Nume_9 brasiliano) . residente in [...], 111. 203. CAP: ; C.F._3 Controparte_1 Tes_1 7. , nato a [...] - GO, Brasile, il 14/06/1984, titolare della carta d' Parte_5 C.F._ identità e iscritto al CPF (Codice Fiscale brasiliano) , residente in NumeroDi_10 Num_7 P.IVA_5
Conjunto 01, Casa 01, Lago Sul, Brasilia - DF. CAP: 71650-115.
[...]
8. , nata a [...] - DF, Brasile, il 03/03/2020, CP_4 Parte_6 Parte_1 iscritta al CPF (Codice Fiscale brasiliano) , minore, rappresentata in giudizio dai genitori P.IVA_6 esercenti la patria potestà, e Parte_5 Persona_4
, nata a [...] - MG, il 23/07/1983, RG (carta d'identità brasiliana) n. SSP/MG, CPF
[...] Nume_11
(Codice Fiscale brasiliano) , residente in , Conjunto 01, Casa 01, Lago Sul, Brasilia - C.F._6 C.F._5
DF. CAP: 71650-115.
rappresentati e difesi dall'avv. Isabel De Lima del Foro di Napoli
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_5
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza del 7 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 27 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , nato in [...] nel Parte_7
Comune di Martellago (Provincia di Venezia), il giorno 4.07.1869, figlio di e di . Per_5 Persona_6
I ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che si univa in matrimonio Parte_7 il 19/03/1893 con nel Comune di Martellago e che, in seguito, la coppia emigrava in Controparte_6
Brasile, ove nasceva il figlio il 15.03.1895, il quale, a sua volta, si sposava e aveva figli Persona_7 proseguendo la discendenza secondo lo schema genealogico esplicitato nel ricorso
Deducevano, infine, i ricorrenti che non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana e Parte_7 mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione in atti e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun appuntamento, nonostante la richiesta, presso la competente Ambasciata Italiana di Brasilia, a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiori ai dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_5
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di , che si ritiene Parte_7 possa sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel
1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella esplicitata nel ricorso, circostanza che consente di affermare che i ricorrenti sono discendenti diretti di . Risulta, inoltre, dal Parte_7 documento n. 20, che il predetto avo è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa, iure sanguinis, ai suoi propri figli e questi ai loro discendenti.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_5 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si Per_8 rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutte le rappresentanze consolari in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, a causa del numero di istanze depositate negli ultimi anni, che comporta una prospettiva per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_5 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta da cittadino italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona sopra indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia l'8 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini