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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/08/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3784/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1 CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 473bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3784/2025 promosso da:
(C.F. con l'avv. BREDA ALAN presso il cui studio in Parte_1 C.F._1 Indirizzo Telematico ha eletto domicilio e
(C.F. ) con l'avv. AGRATI NICOLETTA presso il Parte_2 C.F._2 cui studio in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio
Oggetto: modifica (congiunta) condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
“1) a definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti in merito alla corresponsione della quota di TFR percepita dal signor in data 07.04.2025 (doc. 9), essendo la signora titolare Pt_1 Parte_2 di un assegno divorzile e di stato libero (non si è risposata né convive) (doc. 10) il signor Pt_1 verserà al momento della sottoscrizione del presente ricorso all'IBAN a lui noto la somma di € 4.500,00 (quattromilacinquecento,00) alla ricorrente;
a fronte di detto versamento la signora non avrà più alcun titolo in relazione al diritto dedotto;
in difetto potrà procedere Parte_2 liberamente rivendicando i propri diritto come pienamente esercitabili.
2) Il signor verserà alla signora a titolo di assegno divorzile la somma mensile Pt_1 Parte_2 di € 200,00 (duecento,00) oltre rivalutazione ISTAT annuale con versamento diretto da parte del suo datore di lavoro nel giorno di percezione dello stipendio ovvero, quando pensionato, direttamente dall'ente erogante la pensione.
3) Dato atto che e sono economicamente indipendenti, il padre nulla più Per_1 Per_2 Per_3 dovrà versare per il loro contributo al mantenimento, neppure per le spese straordinarie;
nulla si può disporre per il collocamento e le modalità di visita paterne visto il raggiungimento della maggiore età degli stessi.
4) La signora cederà la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Nocera Terinese Parte_2 (CZ) alla Via Santa Sofia n. 74/76 ed identificato al catasto di detto Comune al Foglio 25, numero 537, sub. 3 e 5, cat. A/4, classe 1, consistenza 3,0 vani (doc.12), al signor , altro unico
Pt_1 comproprietario, che accetta, senza alcuna corresponsione di denaro. Il signor comunicherà
Pt_1 con congruo anticipo alla signora il Notaio incaricato e la data per la redazione dell'atto Parte_2 di cessione e la signora si impegna a fornire la documentazione necessaria per il Parte_2 perfezionamento dell'atto. Il signor si impegna a perfezionare l'atto entro il 31.10.2025.
Pt_1 Qualora l'immobile risultasse gravato da ipoteche, pignoramenti o qualsiasi altro gravame, sarà solo ed esclusivamente il signor a sostenere i relativi costi per la liberazione di qualsivoglia
Pt_1 vincolo. Tutte le spese afferenti alla cessione della quota della signora saranno sostenute dal signor
. Pt_1
5) Le parti si danno atto di nulla più avere a che pretendere reciprocamente in merito alla corresponsione di eventuali spese straordinarie maturate sino ad oggi in merito alla prole.
Spese di lite integralmente compensate”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Letti gli atti, rilevato che non si verte in materia di status e non vi sono minori;
premesso che con sentenza n. 1356/20, emessa in data 12/11/2020, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, dalla cui unione sono nati i figli e , ad oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, alle seguenti Per_1 Per_2 Per_3 condizioni:
“1. dispone l'affidamento condiviso di e con collocamento prevalente presso la madre, Per_2 Per_3 disponendo che il padre possa tenere con sé e minori secondo accordi diretti tra loro;
2. pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei tre figli di € 250,00 per ciascuno oltre la rivalutazione monetaria annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte di Appello di Milano con versamenti diretta alla resistente a carico del datore di lavoro del ricorrente;
3. pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della moglie di € 125,00 oltre rivalutazione ISTAT con versamento diretto alla resistente a carico del datore di lavoro del ricorrente”. Successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare, il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli nonché la percezione da parte del sig. del TFR maturato e percepito nel mese di marzo 2025 (a Pt_1 causa del cambio di posto di lavoro); dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate non contrarie né all'ordine pubblico né al buon costume;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra specificato, che qui si intendono recepite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 31/07/2025
Il Presidente Il Giudice Est. dott.ssa Maria Eugenia Pupa dott.ssa Alessandra Ardito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
Sezione Volontaria 1 CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 473bis.51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3784/2025 promosso da:
(C.F. con l'avv. BREDA ALAN presso il cui studio in Parte_1 C.F._1 Indirizzo Telematico ha eletto domicilio e
(C.F. ) con l'avv. AGRATI NICOLETTA presso il Parte_2 C.F._2 cui studio in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio
Oggetto: modifica (congiunta) condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
“1) a definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti in merito alla corresponsione della quota di TFR percepita dal signor in data 07.04.2025 (doc. 9), essendo la signora titolare Pt_1 Parte_2 di un assegno divorzile e di stato libero (non si è risposata né convive) (doc. 10) il signor Pt_1 verserà al momento della sottoscrizione del presente ricorso all'IBAN a lui noto la somma di € 4.500,00 (quattromilacinquecento,00) alla ricorrente;
a fronte di detto versamento la signora non avrà più alcun titolo in relazione al diritto dedotto;
in difetto potrà procedere Parte_2 liberamente rivendicando i propri diritto come pienamente esercitabili.
2) Il signor verserà alla signora a titolo di assegno divorzile la somma mensile Pt_1 Parte_2 di € 200,00 (duecento,00) oltre rivalutazione ISTAT annuale con versamento diretto da parte del suo datore di lavoro nel giorno di percezione dello stipendio ovvero, quando pensionato, direttamente dall'ente erogante la pensione.
3) Dato atto che e sono economicamente indipendenti, il padre nulla più Per_1 Per_2 Per_3 dovrà versare per il loro contributo al mantenimento, neppure per le spese straordinarie;
nulla si può disporre per il collocamento e le modalità di visita paterne visto il raggiungimento della maggiore età degli stessi.
4) La signora cederà la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Nocera Terinese Parte_2 (CZ) alla Via Santa Sofia n. 74/76 ed identificato al catasto di detto Comune al Foglio 25, numero 537, sub. 3 e 5, cat. A/4, classe 1, consistenza 3,0 vani (doc.12), al signor , altro unico
Pt_1 comproprietario, che accetta, senza alcuna corresponsione di denaro. Il signor comunicherà
Pt_1 con congruo anticipo alla signora il Notaio incaricato e la data per la redazione dell'atto Parte_2 di cessione e la signora si impegna a fornire la documentazione necessaria per il Parte_2 perfezionamento dell'atto. Il signor si impegna a perfezionare l'atto entro il 31.10.2025.
Pt_1 Qualora l'immobile risultasse gravato da ipoteche, pignoramenti o qualsiasi altro gravame, sarà solo ed esclusivamente il signor a sostenere i relativi costi per la liberazione di qualsivoglia
Pt_1 vincolo. Tutte le spese afferenti alla cessione della quota della signora saranno sostenute dal signor
. Pt_1
5) Le parti si danno atto di nulla più avere a che pretendere reciprocamente in merito alla corresponsione di eventuali spese straordinarie maturate sino ad oggi in merito alla prole.
Spese di lite integralmente compensate”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Letti gli atti, rilevato che non si verte in materia di status e non vi sono minori;
premesso che con sentenza n. 1356/20, emessa in data 12/11/2020, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, dalla cui unione sono nati i figli e , ad oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, alle seguenti Per_1 Per_2 Per_3 condizioni:
“1. dispone l'affidamento condiviso di e con collocamento prevalente presso la madre, Per_2 Per_3 disponendo che il padre possa tenere con sé e minori secondo accordi diretti tra loro;
2. pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei tre figli di € 250,00 per ciascuno oltre la rivalutazione monetaria annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo della Corte di Appello di Milano con versamenti diretta alla resistente a carico del datore di lavoro del ricorrente;
3. pone a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della moglie di € 125,00 oltre rivalutazione ISTAT con versamento diretto alla resistente a carico del datore di lavoro del ricorrente”. Successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove configurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare, il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dei figli nonché la percezione da parte del sig. del TFR maturato e percepito nel mese di marzo 2025 (a Pt_1 causa del cambio di posto di lavoro); dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate non contrarie né all'ordine pubblico né al buon costume;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra specificato, che qui si intendono recepite e omologate;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 31/07/2025
Il Presidente Il Giudice Est. dott.ssa Maria Eugenia Pupa dott.ssa Alessandra Ardito