Articolo 2123 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2123.

(Forme di previdenza).

Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza puo' dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.

Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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