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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 145/2025, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 18/06/2025
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
SURICO ROSSANA ADELE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente al- Parte_1
lega d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente
[...]
in data 02/12/2019, unione dalla Controparte_2
quale è nata la figlia il 04/01/2021. Con decreto emesso in Per_1
data 20/07/2023, questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i co- niugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i pre- supposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex co- niugi e tra questi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
di- chiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese proces- suali.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato
2 quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della parte resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett.
b), L. Div.) della pronuncia della omologa della separazione e del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla legge
6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio con- tratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio risulta tra- scritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Il collegio ritiene che dev'essere confermato il con- tenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del 18/06/2025, con i quali sono state dettate le disposizioni rego- lanti il divorzio, richiamando quelle della separazione, modifican- dole nella sola parte dell'affidamento esclusivo della figlia al Per_1
padre, che potrà assumere per la figlia ogni decisione, comprese quelle di maggiore interesse per la minore.
3 Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anzi- ché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia,
e vengono liquidate come da dispositivo che segue (involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contuma- ciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 18/12/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Modugno in data 02/12/2019 tra , nato in Parte_1
BARI (BA) in data 30/12/1990, e , Controparte_1
nata in [...] in data [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte I, anno 2019;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale
4 dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni di cui all'udienza del
18/06/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
5. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
6. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecu- tiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 145/2025, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 18/06/2025
TRA
( ), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
SURICO ROSSANA ADELE – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente al- Parte_1
lega d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente
[...]
in data 02/12/2019, unione dalla Controparte_2
quale è nata la figlia il 04/01/2021. Con decreto emesso in Per_1
data 20/07/2023, questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, regolando i rapporti patrimoniali tra i co- niugi e tra questi e la prole.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricorrono i pre- supposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex co- niugi e tra questi e la prole, come meglio specificato in ricorso;
di- chiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese proces- suali.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO MATRIMONIALE” –
La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato
2 quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della parte resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett.
b), L. Div.) della pronuncia della omologa della separazione e del decorso del termine di almeno sei mesi (come ridotto dalla legge
6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio con- tratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio risulta tra- scritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Il collegio ritiene che dev'essere confermato il con- tenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati all'udienza del 18/06/2025, con i quali sono state dettate le disposizioni rego- lanti il divorzio, richiamando quelle della separazione, modifican- dole nella sola parte dell'affidamento esclusivo della figlia al Per_1
padre, che potrà assumere per la figlia ogni decisione, comprese quelle di maggiore interesse per la minore.
3 Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anzi- ché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia,
e vengono liquidate come da dispositivo che segue (involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contuma- ciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 18/12/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Modugno in data 02/12/2019 tra , nato in Parte_1
BARI (BA) in data 30/12/1990, e , Controparte_1
nata in [...] in data [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 35, parte I, anno 2019;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale
4 dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONFERMA le statuizioni di cui all'udienza del
18/06/2025, regolanti i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e tra queste e la prole;
5. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
6. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecu- tiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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