Sentenza 21 luglio 2015
Massime • 1
La circostanza aggravante speciale dell'uso dell'arma nel delitto di rapina non assorbe la circostanza aggravante comune del nesso teleologico in relazione ai reati connessi di detenzione o di porto illegale di armi, perché essa non implica che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente.
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: sulla configurabilità dell'aggravante del nesso teleologicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all' art. 61, n. 2, c.p. , è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia - Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 14168). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2015, n. 33435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33435 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/07/2015
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALMA M.M. - rel. Consigliere - N. 1648
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - N. 9167/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS AT AN, nato a [...] il giorno 29/7/1983;
avverso la sentenza n. 549/14 in data 24/10/2014 della Corte di Appello di Potenza;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rigetto nel resto;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Enrichetta DI NAPOLI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso al contenuto del quale si riporta;
Si associa in ogni caso alla richiesta del Procuratore Generale con riguardo alla richiesta di annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24/10/2014 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Matera in data 1/4/2014 appellata dall'imputato OS AT AN e dal Procuratore Generale, ha applicato all'imputato la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, confermando nel resto la sentenza del Giudice di prime cure che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati di concorso in rapina aggravata (art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, nn. 1) e 2)) ai danni della banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Matera e di concorso in porto illegale di un taglierino (art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2, e L. n. 110 del 1975, art. 4) e condannato il predetto,
previa diminuzione per il rito, alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa. All'imputato è contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale ed i reati risultano consumati il 16/4/2013.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), per violazione dell'art. 61 c.p.p., art. 103 c.p.p., art. 348 c.p.p., comma 3, art. 364 c.p.p., commi 1, 2, 3, e 4, artt. 369, 213, e 214 c.p.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 63 c.p., comma 4, artt. 99, 110, 112
e 133 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, nn. 1 e 2, e L. n. 110 del 1975, art. 4, deducendo:
1. L'insussistenza degli elementi probatori che hanno portato all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e, per l'effetto, l'erronea valutazione delle prove e la violazione dell'obbligo di motivazione in quanto la Corte di Appello avrebbe aderito alla decisione del Giudice di prime cure senza rispondere adeguatamente alle doglianze difensive.
I Giudici del merito sarebbero, inoltre, incorsi in un travisamento delle prove che sono pur sempre di natura indiziaria e che non rispondono a dati di fatto certi.
2. Violazione degli artt. 61 e 103 c.p.p., art. 348 c.p.p., comma 3, art. 364 c.p.p., commi 1, 2, 3 e 4, art. 369 c.p.p. - Vizio di motivazione.
Si duole al riguardo la difesa del ricorrente che alcune delle indagini preliminari (acquisizione ed esame dei tabulati telefonici, comparazione fisiognomica tra le immagini estrapolate dalle telecamere e l'immagine dell'imputato, individuazioni fotografiche e rilievi fotografici sulla persona dell'imputato) sono state compiute prima dell'iscrizione del nominativo del OS nel registro degli indagati. Con ciò sarebbero state poste in essere violazioni del diritto di difesa che determinerebbero l'inutilizzabilità degli atti compiuti.
La Corte di Appello avrebbe risposto in maniera solo apparente alle eccezioni difensive sul punto.
3. Violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p.. Si duole la difesa del ricorrente delle irregolarità con le quali sarebbero state compiute le individuazioni fotografiche dell'imputato essendo la foto segnaletica dell'imputato inserita negli album rammostrati ai testimoni sempre contraddistinta dal n. 2 ed essendo le effigi che ritraevano soggetti diversi dall'imputato relative a soggetti che non erano rassomiglianti alle persona ripresa dalle telecamere ne' all'imputato.
Le individuazioni fotografiche così compiute in violazione di regole procedurali avrebbero quindi indebitamente orientato le investigazioni.
A ciò si aggiunga che i Giudici del merito non avrebbero adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali hanno ritenuto di attribuire attendibilità a tale elemento di prova.
4. Valutazione delle prove - vizio di motivazione.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente, dell'erronea valutazione delle prove non essendo certo che sia stato il OS il primo uomo ad entrare nella banca, che non è stato identificato il mezzo usato per recarsi presso l'istituto di credito o per allontanarsi da Matera, che non è certo che vi fosse un complice con le funzioni di "palo", che non è stata sequestrata alcuna arma, nè è stata individuata la refurtiva e che nessuna valenza probatoria può essere riconosciuta ai tabulati di alcune utenze cellulari non intestate all'imputato in mancanza dell'effettivo riscontro circa l'uso delle stesse.
5. Violazione dell'art. 61 c.p., n.
2 - Vizio di motivazione. Rileva la difesa del ricorrente che non appare corretta la contestazione dell'aggravante teleologica di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in relazione al porto del taglierino poiché assorbita nel delitto di rapina in relazione al quale il porto dell'arma è elemento aggravante del reato stesso. Tale circostanza aggravante dovrebbe quindi essere esclusa per il principio di specialità ricorrente fra le due fattispecie di reato.
6. Violazione dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, e art. 112 c.p. - Vizio di motivazione.
Si duole la difesa del ricorrente che nel caso in esame non sarebbe configurabile l'aggravante delle più persone riunite in quanto il primo rapinatore era presente da solo innanzi alla banca e vi è entrato sempre da solo e, quindi, le persone presenti non avevano la percezione che vi fossero altre persone presenti ad attendere il rapinatore.
A ciò si aggiunga che in presenza di più aggravanti ad effetto speciale tra le quali anche la recidiva contestata si deve procedere ad un unitario aumento di pena secondo il principio di cui all'art. 63 c.p., comma 4. 7. Trattamento sanzionatorio.
Si duole la difesa del ricorrente che la Corte di Appello avrebbe dovuto riformare il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato e che erroneamente non ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche fondando tale decisione alla luce dei precedenti penali dell'imputato.
Aggiunge la difesa del ricorrente che i coimputati, giudicati da altra Autorità Giudiziaria per ragioni di competenza per connessione hanno avuto un trattamento sanzionatorio più mite pur essendo chiamati a rispondere di ulteriori fattispecie di reato. La motivazione della sentenza di condanna non conterrebbe poi adeguata motivazione con riguardo alla pena irrogata tenendo conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., e con riguardo alla ritenuta sussistenza delle recidiva.
8. Difetto ed illogicità della motivazione.
Su duole parte ricorrente del fatto che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare per relationem la sentenza del Giudice di prime cure su alcuni aspetti relativi all'accertamento della responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione giuridica dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto del tutto generico.
Lo stesso infatti, oltre ad una sterile elencazione di pronunce di questa Corte Suprema in materia di valutazione e consistenza della prova (anche di natura indiziaria), contiene soltanto doglianze generiche circa l'insufficienza del compendio probatorio ad affermare la penale responsabilità dell'imputato e circa un asserito "travisamento" delle prove, senza che neppure vengano indicate quali siano le prove asseritamente travisate.
Detto motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
A ciò si aggiunga che con riguardo alla decisione in ordine all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636;
Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130). Nel caso in esame, invece, il Giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Giudice per l'udienza preliminare e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Trattasi, infatti, di doglianza già proposta in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello ed alla quale i Giudici distrettuali hanno dato una risposta congrua e conforme a diritto e, quindi, assolutamente condivisibile.
Nessuno degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari (ivi compresi i rilievi fotografici sulla persona del OS) richiedeva per legge l'instaurazione di un contraddittorio con l'imputato o con il suo difensore (non trattandosi di atti irripetibili ai sensi dell'art. 360 c.p.p., o di atti altrimenti garantiti) il mancato rispetto del quale si sarebbe risolto in una violazione del diritto di difesa e, di conseguenza, le doglianze di parte ricorrente si appalesano infondate.
L'esecuzione di rilievi fotografici da parte della polizia giudiziaria sulla persona dell'imputato è poi attività espressamente prevista dall'art. 349 c.p.p., comma 2. Per solo dovere di completezza va ricordato che "l'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti d'indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità d'ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente" (Cass. Sez. 5, sent. n. 22340 del 08/04/2008, dep. 04/06/2008, Rv. 240491).
3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Si tratta anche in questo caso di questione già posta alla Corte di Appello ed alla quale nella sentenza impugnata è stata data risposta con motivazione assolutamente congrua ed esente da vizi logici (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
La Corte di Appello, infatti, non solo ha correttamente rammentato la natura probatoria dell'individuazione fotografica ed il fatto che "l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione;
pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale" (Cass. Sez. 4, sent. n. 1867 del 21/02/2013, dep. 17/01/2014, Rv. 258173), ma ha anche indicato una serie di elementi (le deposizioni dei testi TO, BA e CI che non solo hanno operato positive individuazioni fotografiche dell'odierno ricorrente ma hanno indicato dati somatici del OS - quali, tra l'altro, la presenza di una cicatrice sulla mandibola sinistra - che hanno trovato puntuale riscontro non solo nelle riprese registrate dalle telecamere della banca ma anche nell'immagine dello stesso imputato). La Corte di Appello ha quindi valutato nel loro complesso detti elementi probatori motivando, anche in questo caso, in modo adeguato e logico sulla ritenuta valenza degli stessi.
4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Al riguardo deve osservarsi che la questione relativa ai tabulati telefonici ed alla loro lettura combinata con gli altri elementi probatori emergenti dagli atti, sulla base della lettura della sentenza impugnata non risulta affrontata dalla Corte di Appello in quanto non indicata tra gli elementi di gravame.
Parte ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, nell'odierno ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto.
Invero, questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: "Il ricorso proposto per violazioni di legge asseritamente verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, per soddisfare l'onere di specificità dei motivi imposto a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), deve contenere la specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, nel caso in cui lo stesso non dia conto della deduzione della predetta violazione di legge come motivo di appello;
il ricorso proposto per violazioni di legge verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, ma non dedotte con i motivi di appello, sarebbe, infatti, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, inammissibile" (Cass. Sez. 2, sent. n.
9028 del 05/11/2013, dep. 25/02/2014, Rv. 259066). A ciò si aggiunga che secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3, e art. 609 c.p.p., comma 2, - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." (Cass. Sez. 4^, sent. n. 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Rv. 256631). In ogni caso, deve osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito attraverso una (ri)valutazione degli elementi probatori, non consentita nell'ambito del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione.
5. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
La questione è prospettata in maniera del tutto errata in punto di diritto in quanto la fattispecie di rapina aggravata dal fatto dell'essere stata la violenza o minaccia commessa con armi è del tutto differente dalla condotta descritta dalla L. n. 110 del 1975, art.
4. Quest'ultima norma, infatti, punisce una condotta consistente nell'aver portato fuori dall'abitazione senza un giustificato motivo l'arma (nel caso in esame il taglierino) il che costituisce un'azione diversa e precedente, anche temporalmente, rispetto alla consumazione della rapina.
Nel momento poi in cui tale reato, già in sè consumato, diviene strumento per la consumazione di un ulteriore reato (la rapina) ed il pregresso reato relativo al taglierino è stato commesso al fine di compiere il reato successivo, pacificamente ricorre l'aggravante teleologia di cui all'art. 61 c.p., n.
2. Del resto questa Corte Suprema ha già avuto modo reiteratamente di chiarire con riguardo alle armi proprie (ma il discorso è perfettamente estensibile anche alle armi c.d. improprie) che "la circostanza aggravante speciale dell'uso dell'arma nel delitto di rapina non assorbe la circostanza aggravante comune del nesso teleologico in relazione ai reati connessi di detenzione o di porto illegale di armi, perché essa non implica che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente" (Cass. Sez. 2, sent. n. 44906 del 30/10/2008, dep. 02/12/2008, Rv. 242220) e, ancora, che "in tema di concorso di aggravanti, affinché si verifichi l'assorbimento della norma sull'aggravante comune in quella che prevede un aggravante speciale è necessario che quest'ultima contenga tutti gli elementi della fattispecie prevista dalla norma generale, oltre ad ulteriori elementi specializzanti. Ne deriva che l'aggravante del nesso teleologico ben può sussistere, in relazione ai reati di detenzione o di porto illegale di armi, anche quando ricorra l'aggravante dell'uso dell'arma, di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 prima ipotesi. Ai fini della sussistenza di quest'ultima aggravante, non è infatti necessario che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegittimamente, per cui è ammissibile la contemporanea sussistenza delle due aggravanti" (Cass. Sez. 2, sent. n. 5393 del 08/06/1990, dep. 17/05/1991, Rv. 187584).
6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Al di là dell'improprio riferimento contenuto nel ricorso alla circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., che non risulta ne' contestata ne' ritenuta sussistente in fatto, va detto che nella sentenza impugnata si fa riferimento alla presenza anche contestuale nella banca di due rapinatori e ciò è più che sufficiente per ritenere integrata la circostanza della rapina aggravata ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1, ultima parte, a nulla rilevando il fatto che i due rapinatori nella fase esecutiva della rapina abbiano fatto ingresso nella banca in momenti diversi ma pur sempre immediatamente successivi.
Corretto e rispettoso, poi, dell'art. 63 c.p., comma 4, è stato il calcolo effettuato dai Giudici di merito alla luce della presenza delle diverse circostanze aggravanti.
7. Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso appaiono meritevoli di una trattazione congiunta e sono entrambi infondati.
La sentenza impugnata, anche attraverso un legittimo richiamo per relationem alla decisione del Giudice di prime cure, con la quale si integra, appare adeguatamente motivata sotto i profili del trattamento sanzionatorio riservato all'imputato ed alla valutazione delle circostanze e della recidiva. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda, infatti, con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Tanto più è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056).
Del resto è consolidato orientamento di questa Corte che la motivazione per relationem sia legittima "quando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) - fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) - l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione". (Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17 del 21.6.2000 dep. 21.09.2000 Rv. 216664). Quanto poi alla mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche va ricordato che, questa Corte Suprema, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio ha già avuto modo di stabilire che "nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Cass. Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Rv. 259899).
Con riguardo alla determinazione della pena - sul presupposto dell'assoluta irrilevanza del trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati da altra autorità giudiziaria anche in relazione ad altri fatti non portati a conoscenza dell'odierno Collegio - va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142). Il vizio lamentato nel caso di specie non sussiste non solo perché la Corte di Appello ha debitamente spiegato le ragioni per le quali è addivenuta alla conferma della sanzione applicata all'imputato dal Giudice di prime cure (richiamando anche la condizione di recidivo del OS) ma anche perché - come detto - la motivazione del Giudice di prime cure si integra con quella della Corte di Appello cui quest'ultima ha fatto legittimo richiamo per relationem. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2015