Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
La circostanza aggravante speciale dell'uso dell'arma nel delitto di rapina non assorbe la circostanza aggravante comune del nesso teleologico in relazione ai reati connessi di detenzione o di porto illegale di armi, perché essa non implica che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2008, n. 44906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44906 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 30/10/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 1209
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 021014/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AR (10/09/1969) e dall'Avvocato Gianluca Riitano, quale difensore di TÈ RM (n. il 30/11/1978);
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, 1^ sezione penale, in data 30/10/2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dr. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dottor Antonio Mura, il quale ha concluso chiedendo inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 07/02/2007, il G.U.P. presso il Tribunale di Roma dichiarò responsabili IN AR e TÈ RM dei reati di cui agli artt. 99, 110 e 624 c.p., e art. 625 c.p., nn. 2 e 7 (capo n. 1: furto aggravato, in concorso, di un motociclo); artt. 99 e 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 707 c.p. (capo n. 2: trovati in possesso - entrambi già condannati per reati contro il patrimonio - di uno "spadino"); artt. 99 e 110 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 1, (capo n. 3: rapina in concorso, aggravata dall'uso di arma e dall'essere stata commessa da più persone riunite tra loro;
P.O. Banca delle Marche sottratti Euro 18.495,00); artt. 99 e 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e L. n. 110 del 1975, art. 4 (capo n. 4: porto in concorso di due taglierini per commettere la rapina sub n. 3); art.99 e 110 c.p., art. 628 c.p., comma 3, n. 1, (capo n. 5: rapina in concorso, aggravata dall'uso di arma e dall'essere stata commessa da più persone riunite tra loro;
P.O. Banca Popolare Commercio e Industria sottratti Euro 6.560,00); artt. 99 e 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e L. n. 110 del 1975, art. 4 (capo n. 6: porto in concorso di due taglierini per commettere la rapina sub n. 5) unificati sotto il vincolo della continuazione e - con la diminuente per la scelta del rito abbreviato - li condannò ciascuno alla pena di anni 7 di reclusione e Euro 1.500,00 di multa. Interdizione perpetua dai PP.UU. e libertà vigilata per entrambi per il periodo minimo di un anno. Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 30/10/2007, in parziale riforma dell'impugnata sentenza assolse gli imputati dai reati di cui ai capi nn. 3 e 4 della rubrica per non aver commesso il fatto, eliminò la pena irrogata per i due reati di cui sopra e rideterminò la pena per il TÈ - ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma in data 10/04/2007 - in anni 3 di reclusione e Euro 1.000,00 di multa, con pena complessiva per le due sentenze di anni 6, mesi 6 di reclusione e Euro 2.200,00 di multa;
per il IN - ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Roma in data 10/10/2006 - in anni 2 e mesi 8 di reclusione e Euro 800,00 di multa, con pena complessiva per le due sentenze di anni 5, mesi 2 di reclusione e Euro 1.200,00 di multa. Revocò la misura di sicurezza della casa di lavoro applicata al TÈ con sentenza della Corte di appello di Roma in data 10/04/2007 e confermò, nel resto, la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione il IN AR e il difensore dell'imputato TÈ RM.
IN AR deduce:
Mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p. lett. B e E). Il ricorrente sostiene che i risultati della C.T., che affermano la compatibilità fisionomica totale delle immagini riprese all'interno della banca rapinata il 02/05/2006 (capo n. 5) con la sua persona, risultano "seriamente inficiati dai risultati delle individuazioni fotografiche effettuate in data 15/06/2006".
Pertanto non vi sarebbe la prova certa che egli abbia commesso tale rapina.
Il ricorrente rileva, poi, la carenza di motivazione in ordine ai reati sub nn. 1 e 2, evidenziando che il motociclo e lo spadino erano nel possesso del TÈ e una sua eventuale conoscenza della provenienza delittuosa del mezzo non comporterebbe, certo, la sua penale responsabilità per il furto e per la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p.. Contesta infine il diniego delle attenuanti generiche, giustificato solo con una formula di stile, e la carenza di motivazione per gli aumenti ex art. 81 c.p.; aumenti che si risolvono solo in un'operazione matematica senza l'evidenziazione dei parametri utilizzati.
Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Il difensore dell'imputato TÈ RM deduce:
1) Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. con riferimento alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 1, 2 e 5 dell'imputazione (error in iudicando ex art. 606 c.p.p., lett. B). Omessa motivazione sul punto della decisione (error in procedendo ex art. 606 c.p.p., lett. E). La difesa del ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena per i fatti ascritti ai capi nn. 1, 2 e 5. Inoltre ritiene che le pene individuate per i reati di cui sopra e poste in continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma in data 10/04/2007, sono troppo alte e in contrasto con la ratio dell'art. 81 c.p. che consiste nel voler mitigare gli effetti del cumulo materiale.
2) Violazione del divieto di ne bis in idem sostanziale con riferimento alla determinazione della pena per il reato di cui al capo 6 dell'imputazione (error in iudicando ex art. 606 c.p.p., lett. A).
Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. con riferimento alla determinazione della pena per il reato di cui al capo 6 dell'imputazione (error in iudicando ex art. 606 c.p.p., lett. A). Omessa e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto della decisione (error in procedendo ex art. 606 c.p.p., lett. E). Il ricorrente con questo motivo evidenzia come le ragioni esposte nel suo primo motivo di ricorso siano ancor più evidenti per la pena individuata dalla Corte di appello per il reato sub n.
6. Infatti - dovendosi escludere sicuramente l'aggravante della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 6 in quanto l'uso dell'arma è stata già
considerata aggravante speciale per il delitto di rapina - il ricorrente ritiene eccessiva la pena detentiva di sei mesi (pena sei volte superiore al minimo) e illegale la pena pecuniaria di Euro 600,00 (visto che il massimo della pena per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 è di Euro 206,58) individuate ex art. 81 c.p..
Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di IN AR è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art.591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c),
perché le doglianze (sono le stesse presentate al giudice di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti la Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, richiamando anche la sentenza di primo grado, evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume la piena responsabilità dell'imputato per i reati di cui sopra. A solo titolo di esempio (si vedano in proposito le pagine 2 e 32 dell'impugnata sentenza), appare opportuno ricordare che correttamente la Corte territoriale ha posto in evidenza la differenza tra gli elementi probatori raccolti per i reati di cui ai capi 3 e 4 della rubrica (riconoscimento non certo sia da parte dei testi, sia da parte del C.T.) che la stessa Corte territoriale ha ritenuto non sufficienti per confermare la condanna inflitta in primo grado per questi due reati, e quelli, invece, posti a fondamento della conferma della condanna per la rapina sub 5 (C.T. che si esprime con un giudizio di assoluta identità tra gli autori del reato ripresi dalle telecamere della banca e gli attuali imputati;
esito riconoscimento dei testi che viene rafforzato proprio da quanto affermato dal C.T.); la evidenziazione, infine, che sia il motociclo, sia lo spadino erano a disposizione di entrambi gli imputati e non rileva, per escludere la penale responsabilità del IN, il fatto che la materiale detenzione fosse del TÈ. La motivazione del Giudice di merito è corretta ed esaustiva anche in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche. Infatti la Corte richiama la gravità dei fatti e la loro modalità, i precedenti specifici e l'elevato grado di pericolosità che si ricava da tutti questi elementi. Quanto sopra è in perfetta linea con la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema che ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti,
essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691). Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte - condivisi dal Collegio - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative, ritenute di preponderante rilievo. (Si veda Sez. 1, Sentenza n. 3772 del 11/01/1994 Ud. dep. 31/03/1994 - Rv. 196880). Infatti la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché, come nel caso di specie, congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. (Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 04/12/2003 Ud. dep. 23/02/2004 - Rv. 229768).
Per quanto riguarda le doglianze del IN sulla pena, si rinvia alla motivazione - di cui sotto - relativa al ricorso del TÈ per evitare inutili ripetizioni.
Sull'assoluta genericità delle doglianze questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante:
Sez. 1, seni n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Anche il ricorso del TÈ è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato inammissibile.
È necessario premettere che nel ricorso del TÈ si rileva un errore materiale che incide sul suo ragionamento - comunque infondato per quanto si vedrà in seguito - teso a dimostrare che la Corte di appello avrebbe irrogato - per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art.
4 - una pena pecuniaria illegale perché superiore al massimo previsto per tale reato. Infatti l'aumento di pena, ex art.81 c.p., operato dalla Corte territoriale per tale reato, è quello di mesi quattro (per la pena detentiva) e Euro 200,00 (per la pena pecuniaria, così come d'altronde indica lo stesso ricorrente alla quinta riga della pagina 2 del suo ricorso) e non già quella di mesi quattro (per la pena detentiva) e Euro 400,00 (per la pena pecuniaria, cosi come invece erroneamente indica lo stesso ricorrente alla quinta riga della pagina 3 del suo ricorso e in tutte le righe e le pagine successive ove viene indicata tale pena).
Fatta questa premessa si deve rilevare che il ricorrente dimentica, anche, che è stata contestata legittimamente agli imputati, per tale reato, l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n.
2. Infatti in tema di concorso di aggravanti, affinché si verifichi l'assorbimento della norma sull'aggravante comune in quella che prevede un'aggravante speciale è necessario che quest'ultima contenga tutti gli elementi della fattispecie prevista dalla norma generale, oltre ad ulteriori elementi specializzanti. Ne deriva che l'aggravante del nesso teleologico ben può sussistere, in relazione ai reati di detenzione o di porto illegale di armi, anche quando ricorra l'aggravante dell'uso dell'arma, di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, prima ipotesi. Ai fini della sussistenza di quest'ultima aggravante, non è infatti necessario che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegittimamente, per cui è ammissibile la contemporanea sussistenza delle due aggravanti (Sez. 2, Sentenza n. 5393 del 08/06/1990 Ud. dep. 17/05/1991 - Rv. 187584). Aggravante che essendo stato riconosciuto il medesimo disegno criminoso dovrà essere tenuta presente - per quanto si dirà in seguito - ai soli fini della giustificazione dell'aumento di pena per i singoli reati. La doglianza secondo la quale l'aumento di pena per la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 sarebbe illegale, perché il massimo della pena pecuniaria per tale reato è di Euro 206,00 e ridotta di un terzo per il rito abbreviato sarebbe inferiore alla pena irrogata, è infondata perché per l'aumento di pena per la continuazione si deve pacificamente escludere che valgano i minimi edittali previsti per i reati satelliti. Infatti una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti, non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevino i limiti legali della pena prevista per i singoli reati satelliti. Questa Suprema Corte ha precisato che il giudice di merito, procedendo, come nel caso di specie, ad aumenti frazionati per ciascun reato satellite, evidenzia meglio la rilevanza delle singole violazioni, le quali a determinati fini mantengono la loro autonomia, e che incontra un unico limite alle sue statuizioni nel divieto di infliggere una pena complessiva superiore al triplo della pena-base ovvero a quella che sarebbe applicabile in caso di cumulo. (Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 08/05/1995 Cc. - dep. 04/07/1995 - Rv. 202085; Sez. 1, Sentenza n. 35708 del 28/04/2003 Cc. - dep. 17/09/2003 - Rv. 225788). Inoltre l'unificazione con il vincolo della continuazione di vari reati disancora quelli satelliti dalle specifiche pene edittali e li aggancia al criterio dell'aumento fino al triplo della pena prevista per la violazione più grave. Ne discende che per i reati satelliti anche le relative circostanze restano inefficaci, salva la loro limitata funzione "quoad poenam" di concorrere a determinare in maggiore o minore misura l'aumento di pena previsto dall'art. 81 cpv. cod. pen.. (Sez. 1, Sentenza n. 13006 del 22/09/1998 Ud. - dep. 11/12/1998 - Rv. 212985).
Quindi l'unica cosa da verificare è se sia stato - applicando l'istituto della continuazione - violato il divieto di un aumento della pena superiore al triplo della pena relativa al reato più grave o se sia stata superata la pena applicabile in base al cumulo materiale. Nel caso di specie non risulta violato alcuno dei predetti limiti. Infatti il Giudice di merito ha individuato come pena base per il più grave reato (rapina sub n. 5) la pena di anni due di reclusione e Euro 400,00 di multa (pena già ridotta ex art. 442 c.p.p.). Il limite insuperabile, pari al triplo della predetta pena,
è quindi quello di anni sei di reclusione e di Euro 1.200,00 di multa;
nel nostro caso la pena complessiva irrogata in continuazione per i tre reati satelliti (nn. 1, 2 e 6) è stata di anni 1 di reclusione e di Euro 600,00 di multa. Nè è stata superata la pena applicabile con il cumulo materiale che avrebbe potuto arrivare sino a (prendendo in considerazione le pene massime dei vari reati di cui sopra) ad anni 10 di reclusione e anni 3 di arresto e Euro 1.549,00 di multa e Euro 268,68 di ammenda.
Quanto sopra senza tener conto della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata agli imputati e che tale aggravante, nel caso di specie, opera obbligatoriamente.
Infatti, se viene contestata la recidiva reiterata e il reato per il quale si procede (come nel nostro caso, rapina aggravata perché commessa da più persone riunite e con uso di arma: art. 628 c.p., commi 1 e 3, n. 1) rientra tra quelli indicati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a, in forza dell'art. 99 c.p., comma 5, l'aumento per la recidiva reiterata è obbligatorio;
non rilevando se il delitto per il quale vi è stata precedente condanna sia anch'esso incluso nell'elencazione di cui al menzionato art. 407 c.p.p.. (Sez. 2, Sentenza n. 46243 del 05/12/2007 Ud. - dep. 11/12/2007 - Rv. 238520). Lo stesso discorso vale, per l'aumento di pena che si deve effettuare ex art. 81 c.p.. Infatti la L. n. 251 del 2005, art. 5 prevede, in caso di concorso formale di reati o di reato continuato, un limite minimo di aumento della pena che non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, tra quelli in concorso formale o in continuazione, qualora all'imputato sia stata applicata, come nel caso di specie, la recidiva reiterata. Nel nostro caso operando, per il tipo di delitto contestato, l'art. 99 c.p., comma 5 - che rende obbligatorio l'aumento di pena per la recidiva -
è evidente che la Corte di appello doveva aumentare la pena, ex art.81 c.p., in misura non inferiore di un terzo di anni due di reclusione e Euro 400,00 di multa (pena stabilita per il reato più grave, già conteggiata la riduzione per la scelta del rito). Il rilievo dell'incidenza della recidiva contestata sulla pena minima di aumento ex art. 81 c.p. dimostra anche l'infondatezza delle altre doglianze del ricorrente. Infatti la Corte di appello ha applicato per la continuazione dei reati sub 1, 2 e 6 una pena di poco superiore a quella minima obbligatoria per legge (e cioè un terzo della pena individuata per il reato più grave - anni 2 di reclusione e Euro 400,00 di multa - e quindi mesi 8 di reclusione e Euro 133,00 di multa). Aumento ampiamente giustificato dalla Corte di merito che richiama la gravità dei fatti e la loro modalità, i precedenti specifici e l'elevato grado di pericolosità che si ricava da tutti questi elementi. Per quanto riguarda, poi, la presunta violazione della ratio dell'art. 81 c.p. - che è appunto quello di mitigare gli effetti del cumulo materiale - in relazione alla pena complessiva (anni 3 ed Euro 1.000) individuata per i reati sub nn. 1, 2, 5 e 6 posti in continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma in data 10/04/2007, è sufficiente rilevare che la pena applicabile in caso di cumulo materiale dei suddetti quattro reati sarebbe quella di anni 30 di reclusione e anni tre di arresto e Euro 4.647,00 di multa e Euro 268,68 di ammenda. E su tale pena (vista la sua entità e distanza da quella applicata dal Giudice di merito) non si è operato neppure l'aumento obbligatorio per la recidiva. Cosi come appare egualmente rispettato quanto sopra, in relazione all'individuazione della pena di anni 3 di reclusione e Euro 600,00 di multa per il reato più grave, che è una rapina pluriaggravata ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1 (più persone riunite tra loro e uso di arma) e dalla recidiva reiterata, specifica infraquinquennale e che ha, quindi, una pena compresa tra i 6 e i 26 anni di reclusione e Euro 4.037 di multa.
Si può quindi concludere ricordando che questa Suprema Corte ha più volte affermato che: in tema di continuazione, è da ritenersi assolto l'obbligo di motivazione allorché il giudice di merito dichiara di ritenere adeguato l'aumento della pena ai sensi dell'art.81 cod. pen., perché tale affermazione vale ad indicare che egli ha tenuto conto, sia pure globalmente, dei criteri che governano la determinazione della misura della pena. (Sez. 1, Sentenza n. 4647 del 04/12/1991 Cc. - dep. 23/01/1992 - Rv. 188967); e che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto. (Sez. 2, Sentenza n. 12749 del 19/03/2008 Ud. - dep. 26/03/2008 - Rv. 239754).
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008