Ordinanza collegiale 10 novembre 2021
Decreto presidenziale 28 dicembre 2021
Decreto presidenziale 28 dicembre 2021
Sentenza 14 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 28/12/2021, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2021
N. 00715/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00589/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2021, proposto da
Scomenzera Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Filippo Cazzagon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, Matteo Zambelli e Chiara Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Mestre, Via Cavallotti, n. 22;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, Piazza San Marco, 63;
nei confronti
notiziandone la Commissione per la Salvaguardia di Venezia – Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
per la condanna
(a) delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità del provvedimento di diniego dell'Autorità di Sistema Portuale prot. n. 5086 del 29 marzo 2021 e di tutti gli atti e provvedimenti in esso richiamati; della nota prot. n. 3786 del 10 marzo 2021, recante il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990; del parere della Capitaneria di Porto di Venezia prot. 34967 del 14 novembre 2019; del parere con prescrizioni della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 10/10332 del 16 aprile 2019 e di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale;
(b) in via subordinata, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale al risarcimento dei danni ingiustamente subiti dalla ricorrente a causa del comportamento inadempiente e contrario ai principi di diligenza, buona fede e correttezza, nonché a causa del ritardo nella conclusione del procedimento;
(c) in via ulteriormente subordinata, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale al pagamento di un indennizzo ex art. 11, comma 4, della Legge n. 241 del 1990;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda, depositata il 23 dicembre 2021, con cui la società ricorrente rappresenta la complessità della questione oggetto del ricorso in epigrafe - e del connesso ricorso n. 957 del 2020 - concernente il procedimento di rilascio di concessione demaniale marittima in ambito portuale, per l’esecuzione di un distributore di carburante e di un’attività cantieristica, procedimento avviato con istanza in data 20 maggio 2013 e concluso con diniego in data 29 marzo 2021;
Visto l’art. 13-ter All. II c.p.a.;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e n. 127 del 16 ottobre 2017;
Rilevato in particolare che la società ricorrente – evidenziato come “ i giudizi in questione, avendo ad oggetto domande risarcitorie, comportano l’esame di questioni sia processuali che sostanziali di particolare complessità e peculiarità (viste anche le plurime Amministrazioni coinvolte) ed impongono una compiuta illustrazione fattuale e giuridica, non riconducibile entro gli ordinari limiti dimensionali previsti dal c.p.a. ” – chiede l’autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali con riguardo alla memoria difensiva depositata in data 22 dicembre 2021;
Ritenuto che la questione di che trattasi rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 5, comma 1, del richiamato decreto n. 167;
Ritenuto altresì che le motivazioni addotte a sostegno della domanda - avuto riguardo agli aspetti tecnico-giuridici della controversia - appaiono, in relazione alla peculiarità della fattispecie, idonee a giustificare il superamento dei limiti dimensionali limitatamente alla memoria difensiva depositata in data 22 dicembre 2021, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del richiamato decreto n. 167;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali con riguardo alla memoria difensiva depositata dalla ricorrente in data 22 dicembre 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 27 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO