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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 863/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUYM 000462 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 03/07/2025
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 250TUYM000462 del 03/03/2025, notificatole il 14/03/2025, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto le richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 1.103,61 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica) a titolo di recupero dell'IRPEF da lei dovuta sul maggior reddito conseguito nell'anno d'imposta 2019, derivante da canoni di locazione non dichiarati.
Eccepiva la ricorrente la illegittimità del provvedimento per avvenuto adempimento della propria obbligazione atteso che, a seguito dell'invito al ravvedimento operoso ricevuto dalla controparte in data 27/04/2023, presentava dichiarazione integrativa il 14/11/2024 versando l'imposta dovuta, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà.
Allegava al ricorso copia: dell'avviso opposto;
della comunicazione dell'ufficio impositore n.
CV2019TVN7048338 contenente l'invito di cui innanzi;
della dichiarazione integrativa e di quietanza di versamento mod. F/24
Il 07/07/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Taranto mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava l'infondatezza dell'avversa doglianza stante “l'inesistenza del ravvedimento operoso” e la legittimità della pretesa erariale, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia degli avvisi di accertamento relativi alle annualità
2018/2019.
Con ordinanza n. 719 del 28/10/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Il 19/01/2026 la predetta ricorrente provvedeva al deposito di memoria il cui contenuto è inutilizzabile, a fini decisori, in quanto prodotta in violazione del termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 32 – comma 2 – del D. L. vo n. 546/1992.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La dichiarazione integrativa è stata presentata tardivamente dalla contribuente e, come tale, non può integrare né il ravvedimento operoso “ordinario” ex art. 13 del D. L. vo
18/12/1997 n. 472 e né quello “in deroga” introdotto dall'art. 1 – commi da 174 a 178 – della legge
29/12/2022 n. 197.
Tali ultime disposizioni prevedevano espressamente che, per ottenere la riduzione della sanzione da liquidare nella misura del 15%, la predetta dichiarazione e il relativo versamento dovevano essere effettuati entro il 30/09/2023.
Quanto al primo dei due ravvedimenti, va evidenziata l'impossibilità a considerarlo tale atteso che:
1) la sanzione è stata versata in misura inferiore a quella di 1/7 prevista dalla disposizione innanzi indicata;
2) la dichiarazione è intervenuta in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento per cui è giudizio.
Ovviamente la ricorrente potrà avanzare richiesta di restituzione di quanto versato al fine di evitare una ingiustificata duplicazione del tributo (cfr., in merito, Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Napoli, sentenza n. 5045/2024).
Comunque, l'avvenuto versamento costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento di cui in premessa e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 863/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUYM 000462 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 138/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 03/07/2025
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 250TUYM000462 del 03/03/2025, notificatole il 14/03/2025, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate di Taranto le richiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 1.103,61 (comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica) a titolo di recupero dell'IRPEF da lei dovuta sul maggior reddito conseguito nell'anno d'imposta 2019, derivante da canoni di locazione non dichiarati.
Eccepiva la ricorrente la illegittimità del provvedimento per avvenuto adempimento della propria obbligazione atteso che, a seguito dell'invito al ravvedimento operoso ricevuto dalla controparte in data 27/04/2023, presentava dichiarazione integrativa il 14/11/2024 versando l'imposta dovuta, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà.
Allegava al ricorso copia: dell'avviso opposto;
della comunicazione dell'ufficio impositore n.
CV2019TVN7048338 contenente l'invito di cui innanzi;
della dichiarazione integrativa e di quietanza di versamento mod. F/24
Il 07/07/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Taranto mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava l'infondatezza dell'avversa doglianza stante “l'inesistenza del ravvedimento operoso” e la legittimità della pretesa erariale, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Allegava all'atto di costituzione copia degli avvisi di accertamento relativi alle annualità
2018/2019.
Con ordinanza n. 719 del 28/10/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Il 19/01/2026 la predetta ricorrente provvedeva al deposito di memoria il cui contenuto è inutilizzabile, a fini decisori, in quanto prodotta in violazione del termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 32 – comma 2 – del D. L. vo n. 546/1992.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La dichiarazione integrativa è stata presentata tardivamente dalla contribuente e, come tale, non può integrare né il ravvedimento operoso “ordinario” ex art. 13 del D. L. vo
18/12/1997 n. 472 e né quello “in deroga” introdotto dall'art. 1 – commi da 174 a 178 – della legge
29/12/2022 n. 197.
Tali ultime disposizioni prevedevano espressamente che, per ottenere la riduzione della sanzione da liquidare nella misura del 15%, la predetta dichiarazione e il relativo versamento dovevano essere effettuati entro il 30/09/2023.
Quanto al primo dei due ravvedimenti, va evidenziata l'impossibilità a considerarlo tale atteso che:
1) la sanzione è stata versata in misura inferiore a quella di 1/7 prevista dalla disposizione innanzi indicata;
2) la dichiarazione è intervenuta in data successiva alla notifica dell'avviso di accertamento per cui è giudizio.
Ovviamente la ricorrente potrà avanzare richiesta di restituzione di quanto versato al fine di evitare una ingiustificata duplicazione del tributo (cfr., in merito, Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Napoli, sentenza n. 5045/2024).
Comunque, l'avvenuto versamento costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento di cui in premessa e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.