TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 01/10/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 903/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SS
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 903/2025 promossa da:
nata SS (AL) 27/05/1976 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
CARFORA ROSA MARIA domiciliata a Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ABRILE GIANNI domiciliata PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 11 15121 SS
CONCLUSIONI
Le parti nel corso dell'udienza del 23 settembre 2025 hanno congiuntamente richiesto pronuncia sullo status
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue:
Nel corso dell'udienza del 23 settembre 2025 il Giudice designato prendeva atto dell'avvenuto deposito della relazione del servizio psicologia dell'ASL di Alessandria del 12 settembre 2025, del e della segnalazione pervenuta dal dott. in cui vengono riferiti Pt_2 Parte_3 comportamenti della minore che possono vederla come persona offesa di reati. Persona_1
Il Giudice designato disponeva che la segnalazione del dott. venisse trasmessa alla Procura Parte_3 della Repubblica di Alessandria SEDE per l'eventuale esercizio dell'azione penale. L'avv. CANFORA chiedeva che il Tribunale Voglia trattenesse la causa a decisione sulla questione di status, rappresentando altresì che controparte avava depositato solo parzialmente la documentazione reddituale e ritarda i pagamenti relativi al mantenimento. L'avv. ABRILE si associava alla richiesta di pronuncia sullo status.
pagina 1 di 3 Il Giudice stante la conflittualità tra i genitori, disponeva la nomina di un Curatore Speciale del minore nella persona dell'avv. ANNA MARIA CHIAMA del foro di Alessandria. Disponeva la prosecuzione della presa in carico del servizio NPI dell'ASL di Alessandria nei confronti della minore e da parte del nei confronti del nucleo familiare. Persona_1 Pt_4
Il Giudice tratteneva la causa a decisione per la pronuncia sullo status riservando di riferire al
Collegio.
Motivi della decisione
La sentenza parziale sullo status è fondata e deve essere accolta;
la documentazione prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia. In particolare risulta che i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Alessandria nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con sentenza del 9 ottobre 2024 e da tale data è decorso il termine annuale previsto dalla legge.
Deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
La causa va rimessa sul ruolo per la necessaria istruttoria sulle ulteriori domande della parti ed in particolare per la verifica del monitoraggio in atto disposto dal Giudice designato.
Si riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, non definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico
Ministero, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i signori c.f. Parte_1
nata SS (AL) 27/05/1976 e nato il C.F._1 Controparte_1
18/05/1979 a NOVI RE (AL) c.f. il cui matrimonio è stato celebrato C.F._2
nel Comune di Novi Ligure in data 9 luglio 2009 ivi trascritto nell'anno 2009 al n. 24, parte II, seria
A; ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Comune di Novi Ligure di annotare in calce all'atto di matrimonio la presente sentenza.
pagina 2 di 3 Riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di causa;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in camera di consiglio in data 23 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
Paolo Rampini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SS
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 903/2025 promossa da:
nata SS (AL) 27/05/1976 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
CARFORA ROSA MARIA domiciliata a Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ABRILE GIANNI domiciliata PIAZZA GUGLIELMO MARCONI N. 11 15121 SS
CONCLUSIONI
Le parti nel corso dell'udienza del 23 settembre 2025 hanno congiuntamente richiesto pronuncia sullo status
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue:
Nel corso dell'udienza del 23 settembre 2025 il Giudice designato prendeva atto dell'avvenuto deposito della relazione del servizio psicologia dell'ASL di Alessandria del 12 settembre 2025, del e della segnalazione pervenuta dal dott. in cui vengono riferiti Pt_2 Parte_3 comportamenti della minore che possono vederla come persona offesa di reati. Persona_1
Il Giudice designato disponeva che la segnalazione del dott. venisse trasmessa alla Procura Parte_3 della Repubblica di Alessandria SEDE per l'eventuale esercizio dell'azione penale. L'avv. CANFORA chiedeva che il Tribunale Voglia trattenesse la causa a decisione sulla questione di status, rappresentando altresì che controparte avava depositato solo parzialmente la documentazione reddituale e ritarda i pagamenti relativi al mantenimento. L'avv. ABRILE si associava alla richiesta di pronuncia sullo status.
pagina 1 di 3 Il Giudice stante la conflittualità tra i genitori, disponeva la nomina di un Curatore Speciale del minore nella persona dell'avv. ANNA MARIA CHIAMA del foro di Alessandria. Disponeva la prosecuzione della presa in carico del servizio NPI dell'ASL di Alessandria nei confronti della minore e da parte del nei confronti del nucleo familiare. Persona_1 Pt_4
Il Giudice tratteneva la causa a decisione per la pronuncia sullo status riservando di riferire al
Collegio.
Motivi della decisione
La sentenza parziale sullo status è fondata e deve essere accolta;
la documentazione prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia. In particolare risulta che i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale di Alessandria nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con sentenza del 9 ottobre 2024 e da tale data è decorso il termine annuale previsto dalla legge.
Deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
La causa va rimessa sul ruolo per la necessaria istruttoria sulle ulteriori domande della parti ed in particolare per la verifica del monitoraggio in atto disposto dal Giudice designato.
Si riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
La cancelleria provvederà alla trasmissione di copia della presente sentenza all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, non definitivamente pronunciando, con l'intervento in causa del Pubblico
Ministero, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i signori c.f. Parte_1
nata SS (AL) 27/05/1976 e nato il C.F._1 Controparte_1
18/05/1979 a NOVI RE (AL) c.f. il cui matrimonio è stato celebrato C.F._2
nel Comune di Novi Ligure in data 9 luglio 2009 ivi trascritto nell'anno 2009 al n. 24, parte II, seria
A; ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Comune di Novi Ligure di annotare in calce all'atto di matrimonio la presente sentenza.
pagina 2 di 3 Riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di causa;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in camera di consiglio in data 23 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente dott.
Paolo Rampini
pagina 3 di 3