Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 948/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 948/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PONTI GABRIELE;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. GENEROTTI CP_1
MARIA SILVIA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1) Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento paritario, mantenendo la residenza anagrafica presso la madre in Fabriano (AN), frazione Melano n. 20.
2) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale;
tutte le decisioni più importanti nell'interesse del minore e relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale del minore e delle aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori informarsi reciprocamente circa le necessità e le questioni relative al figlio.
Il minore frequenta attualmente la seconda classe della scuola primaria “Aldo Moro” di Fabriano e
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3) Il minore trascorrerà tempi sostanzialmente equipollenti con ciascuno dei genitori;
resterà nei fine settimana (sabato e domenica) presso l'uno e l'altro genitore in modo alternato, mentre nei giorni lavorativi resterà per tre giorni, compreso il pernottamento, con il genitore con cui non trascorre il fine settimana e due giorni con l'altro e viceversa.
Di regola, starà il lunedì ed il martedì con il genitore con cui non ha trascorso il fine Per_1 settimana e dal mercoledì al venerdì con l'altro; il genitore presso cui il figlio ha pernottato provvederà ad accompagnarlo a scuola;
se il turno di lavoro dello stesso non consentirà di accompagnarlo a scuola per l'orario di entrata, potrà provvedere l'altro genitore, previo accordo almeno un giorno prima, oppure i nonni materni o lo zio paterno, fratello del sig. CP_1
Riguardo alla nonna paterna, avendo la stessa conseguito la patente di guida nel mese di settembre
2024, allo scopo di assicurarsi che acquisisca una buona praticità nella guida, si conviene che sino al termine del corrente anno scolastico, la stessa eviterà di condurre in macchina il bambino;
pertanto, laddove sarà necessario, la stessa preleverà il bambino da scuola a piedi ed attenderà che arrivi il padre o la madre o, in caso di impedimento di entrambi, lo zio paterno per condurlo a casa.
Successivamente potrà condurre il bambino in macchina per accompagnarlo, ove occorra, a scuola o per lo svolgimento delle attività sportive o ludiche, in ogni caso solo per tragitti brevi.
Se, nei giorni in cui il bambino dovrebbe restare presso la madre, la stessa dovesse osservare turni di lavoro pomeridiani, le giornate di permanenza presso l'uno o l'altro genitore potranno essere invertite a condizione che la circostanza venga comunicata al padre la settimana precedente, in modo che anche lo stesso abbia la possibilità di organizzarsi.
Allo stesso modo, se nel fine settimana di sua spettanza la madre dovesse lavorare sia di sabato che di domenica, le parti potranno invertire il fine settimana oppure prevedere che in via eccezionale il bambino resti con l'un genitore il sabato e con l'altro la domenica e viceversa.
4) Le parti prevedono che sarà comunque possibile gestire la permanenza del figlio con l'uno o con l'altro genitore, in caso di assenza di contrasti, in modo diverso rispetto alla regolamentazione sopra indicata nel caso in cui gli impegni lavorativi dell'uno o dell'altra lo rendano necessario, avendo cura di porre in primo piano, nei limiti del possibile, il benessere personale di nonché le Per_1
sue esigenze scolastiche, ricreative e ludiche.
5) Il figlio trascorrerà le festività Natalizie per metà del periodo di vacanza con un genitore e per metà con l'altro, alternando negli anni la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, il
31 Dicembre con l'uno e il 1° Gennaio con l'altro. Durante le vacanze di Pasqua, il figlio trascorrerà
2 tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alterando negli anni tra gli stessi Pasqua e Pasquetta.
Le altre festività e gli ulteriori ponti scolastici saranno divisi equamente tra i due genitori.
6) Nel periodo estivo, il figlio potrà trascorrere con ciascuno dei genitori fino a dieci giorni consecutivi, anche in località di vacanza;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori anticipatamente e/o comunicati con almeno un mese di preavviso.
I genitori dovranno lasciare indicazioni e recapiti dei luoghi ove trascorreranno le vacanze con il figlio;
l'altro genitore, se la distanza lo consente, potrà, dando preavviso, recarsi a trovare il bambino.
7) Ciascuno dei genitori autorizza fin da ora l'altro a portare in vacanza con sé all'interno Per_1
dell'Unione Europea. A tal fine, sarà sufficiente per il genitore informare verbalmente l'altro del programma di massima della vacanza organizzata con il figlio, con un preavviso di almeno un mese.
I viaggi nei paesi siti al di fuori dell'Unione Europea dovranno essere invece di volta in volta concordati tra i genitori.
8) Il sig. acconsente al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio per AN. CP_1
L'originale del documento sarà tenuto dalla madre che provvederà a consegnarlo al padre quando si presenterà la necessità e quest'ultimo dopo l'utilizzo provvederà a riconsegnarlo alla stessa. Il padre tratterrà la fotocopia del documento.
9) I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra il minore ed i nonni materni Per_1
e paterni nonché con gli altri parenti di entrambi i genitori.
I nonni avranno la possibilità, in caso di impedimento dei genitori, di accompagnare il bambino a scuola ed alle attività extrascolastiche e riprenderlo. Con specifico riferimento al trasporto in macchina da parte della nonna paterna, le parti rinviano espressamente a quanto disposto nel precedente punto n. 3).
10) I genitori si impegnano altresì reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando che loro stessi (o i rispettivi parenti) esprimano giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno o dell'altro genitore alla presenza del figlio.
Il genitore presso cui è di volta in volta collocato, previ accordi tramite messaggio Per_1 telefonico, dovrà garantire all'altro una telefonata o videochiamata al giorno con il figlio in un momento in cui lo stesso si trova in fase di relax (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dopo pranzo o dopo cena o prima di andare a dormire, ecc.).
3 11) I ricorrenti si impegnano a far sì che i propri eventuali nuovi partners vengano gradualmente inseriti nella vita del figlio e ciò solo una volta che la relazione sarà divenuta stabile e duratura e comunque in modo da non arrecare alcun pregiudizio al minore.
12) Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 concorso del mantenimento del figlio, la somma omnicomprensiva mensile di € 150,00
(centocinquanta//00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il versamento sarà effettuato tramite bonifico bancario alla sig.ra anticipatamente Parte_1
entro il primo giorno non festivo di ogni mese.
13) Le parti accettano e si danno reciprocamente atto del fatto che gli importi del c.d. “Assegno unico e universale per i figli a carico”, pari ad € 233,50 mensili, continueranno ad essere versati sul conto della sig.ra e saranno destinati esclusivamente al figlio. Parte_1
14) II genitore a cui è momentaneamente affidato sosterrà tutte le spese quotidiane di Per_1
minimo importo atte a soddisfare le sue necessità e desideri.
15) Le spese per i regali dei compleanni cui è invitato saranno dai genitori sostenute in Per_1
ragione del 50% ciascuno.
16) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, comunque nel rispetto del protocollo d'intesa vigente presso codesto Tribunale, di cui le parti hanno preso visione ed accettano il contenuto.
17) L'intero costo mensile della mensa scolastica del figlio sarà onorato dal sig. CP_1
18) In conformità al disposto dell'art. 473-bis.51, c.p.c., le parti dichiarano di aver percepito i seguenti redditi: sig.ra : € 13.998,00 come da dichiarazione dell'anno 2022 dei Parte_1 redditi 2021 (doc. 4), € 14.086,00 come da dichiarazione anno 2023 dei redditi 2022 (doc. 5) ed €
16.909,00, come da dichiarazione anno 2024 dei redditi 2023 (doc. 6) – sig. : € 12.441,00 CP_1 come da dichiarazione dell'anno 2022 dei redditi 2021 (doc. 7), € 22.547,00 come da dichiarazione anno 2023 dei redditi 2022 (doc. 8) ed € 22.699,00 come da dichiarazione anno 2024 dei redditi
2023 (doc. 9).
19) Le parti dichiarano altresì di possedere le seguenti consistenze patrimoniali nell'ultimo triennio: sig.ra autovettura targata GJ653CP – sig. Sgobba autovettura targata Parte_1
FV619AB.
20) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
4 Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 CP_1
chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio minore Per_1
nato fuori dal matrimonio il 22.01.2017.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali del figlio, nonché rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, così come dalle stesse stabilito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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