Ordinanza collegiale 27 giugno 2024
Ordinanza collegiale 25 luglio 2024
Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
Ordinanza cautelare 26 agosto 2025
Decreto presidenziale 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00932/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2024, proposto da
IC IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Franzè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maristella Paolì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Giuseppina Ludovico, in Catanzaro, alla via Crispi, n. 5;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Dirigente dell’Area 3 - Settore n. 4 – Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile del Comune di Vibo Valentia del 25 marzo 2024, n. 5 del Registro P.T.U, di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 22 maggio 2023, n. 20, e all’ordinanza di demolizione del 28 giugno 2021, n. 8, per l’immissione in possesso dell’area di sedime e applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, propedeutico, conseguenziale o comunque connesso e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: 1) ordinanza di demolizione del 28 giugno 2021, n. 8; 2) ordinanza di demolizione del 22 maggio 2023, n. 20.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. SC Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Comune di Vibo Valentia ha accertato che SC IA ha realizzato, sull’area in contrada Guardiola, identificata al N.C.E.U. del Comune di Vibo Valentia al foglio n. 25, particella n. 2672 (ex foglio n. 25, particella n. 1191), un fabbricato a due piani fuori terra, di circa 200 mq., già posto sotto sequestro nel 2015, di recente tamponato con la realizzazione anche del tetto in laterocemento a due falde e con l’installazione di infissi e serrande. L’opera risulta priva del permesso di costruire e dell’autorizzazione del Genio Civile.
Pertanto, con ordinanza del 28 giugno 2021, n. 8, ha ordinato a SC IA, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la demolizione del fabbricato.
L’ordinanza, depositata presso la casa comunale, è stata ritirata dal padre, IC IA.
Ha fatto seguito nuova ordinanza di demolizione del 22 maggio 2023, n. 20, dai contenuti in tutto e per tutto simili a quelli del provvedimento precedente.
2. – Con ordinanza del 25 marzo 2024, n. 5, meglio indicata in epigrafe, il Comune di Vibo Valentia, accertata, anche ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile e dell’area di sedime, l’inottemperanza ai due ordini di demolizione, ha irrogato a SC IA e a IC IA la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di € 8.000,00.
3. – IC IA, dichiarandosi esclusivo proprietario dell’area identificata al N.C.E.U. del Comune di Vibo Valentia al foglio n. 25, particella n. 2672 (ex foglio n. 25, particella n. 1191), su cui è stato eretto il fabbricato abusivo, ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’ordinanza n. 5 del 2024 e le due propedeutiche ordinanze di demolizione.
Ha ricordato in fatto che, con nota trasmessa al Comune a mezzo PEC in data 12 maggio 2023, a ministero del proprio difensore, egli ha chiesto che gli venisse notificata l’ordinanza di demolizione n. 8 del 2020, di cui non aveva avuto contezza, significando che, in assenza di notifica, l’area di sedime non avrebbe potuto essere acquisita al patrimonio comunale.
Il Comune aveva, invece, notificato il 3 aprile 2024 l’ordinanza oggetto di impugnativa, omettendo di partecipargli anche la nuova ordinanza di demolizione n. 20 del 2023.
Questa sarebbe quindi viziata dalla violazione dell’art. 31, non essendo state notificate le due ordinanze di demolizione, sicché l’amministrazione non avrebbe potuto né acquisire l’area, né irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria.
4. – È stata svolta attività istruttoria e si è costituito il Comune di Vibo Valentia.
Il Consiglio di Stato, in riforma dell’ordinanza di questo Tribunale del 25 settembre 2024, n. 596, con ordinanza della Sez. II, del 13 novembre 2024, n. 4266, ha concesso la tutela cautelare invocata dal ricorrente, avuto riguardo alla mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione n. 20 del 2023.
Il ricorso è stato quindi trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica dell’11 giugno 2025.
5. – Si deve innanzitutto rilevare che il ricorrente non ha articolato, nell’impugnazione originaria, alcuna censura avverso le due ordinanze di demolizione, né ha proposto motivi aggiunti avverso di esse, allorché, in data 16 settembre 2024, sono state versate in atti.
Il ricorso è quindi inammissibile nella parte in cui è indirizzato avverso tali due provvedimenti.
6. – Quanto all’ordinanza n. 5 del 2024, nonostante il diverso avviso del Consiglio di Stato, questo Tribunale, nella plena cognitio , continua a ritenere che essa sfugga al motivo di ricorso proposto.
Risulta, infatti, per tabulas che IC IA abbia ritirato presso la casa comunale l’ordinanza di demolizione n. 8 del 2001, la cui notifica era indirizzata al figlio SC IA. Può, dunque, ritenersi provato che da quel momento egli avesse la consapevolezza dell’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, su di lui gravante quale proprietario dell’area di sedime.
La PEC del 12 marzo 2023 è ulteriore testimonianza del fatto che egli fosse pienamente consapevole dell’esistenza dell’ordinanza di demolizione e della sua portata lesiva per i suoi interessi.
Egli, che non ha inteso all’epoca impugnare l’ordinanza, e nemmeno vi ha ottemperato.
Ora, è ben vero che invece non risulta notificata la successiva ordinanza n. 20 del 2023, il cui contenuto è meramente riproduttivo di quella precedente. A tal fine non basta l’attestazione postuma del personale del responsabile del procedimento prodotta dal Comune intimato.
Nondimeno, la lettura dell’ordinanza n. 5 del 2024 evidenzia che con essa si accerta l’inottemperanza a entrambe le ordinanze di demolizione, come detto di contenuto sovrapponibile, e si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per la mancata demolizione, il cui ordine è stato impartito già con l’ordinanza n. 8 del 2001 e solo riconfermato con l’ordinanza n. 20 del 2023.
Dunque, il ricorrente è comunque inadempiente all’obbligo di demolizione, sicché è esposto tanto alla conseguenza dell’acquisizione di diritto del manufatto e dell’area di sedime al patrimonio comunale, tanto alla sanzione amministrativa pecuniaria.
7. – Il ricorso è respinto, potendosi compensare le spese di lite, tenuto conto che la soluzione della controversia è oggettivamente opinabile, stante la diversa soluzione fornita in sede cautelare dal giudice dell’appello.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
SC Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO