Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 927 /2025, introdotta con ricorso congiunto da:
(c.f. ), nt. a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il Parte_1 C.F._1
02/04/1972, con il patrocinio dell'Avv. BACIOCCHI PAOLA FRANCESCA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. E
(c.f. ), nt. a Sant'Angelo Lodigiano (LO) il Parte_2 C.F._2
22.02.1965, con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELLA PINI e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle
[...] condizioni meglio indicate nel ricorso.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Sant'Angelo Lodigiano il
07.10.1996 e che dall'unione coniugale sono nati i figli:
- (c.f. ), nt. a Sant'Angelo Lodigiano (LO) Testimone_1 C.F._3
l'11.09.1998;
- (c.f. , nt. a Pavia il 04.11.2011. Controparte_1 C.F._4
Pag. 1
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole minorenne, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali si sono sposati il 7.10.1996 a Sant'Angelo Lodigiano (n. 42, parte II,
[...] serie A, anno 1996);
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita in Sant'Angelo Lodigiano, via Dei Platani, n. 25, di proprietà del signor viene assegnata, unitamente agli arredi e corredi in essa contenuti, alla moglie signora Parte_2
, che la abiterà con i due figli ed , minore. Parte_3 Tes_1 CP_1
Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale entro il 15 giugno 2025. Parte_2
Entro la data di rilascio della casa da parte del Signor la Signora provvederà alla Pt_2 Pt_3 voltura di tutte le utenze di casa.
Dal momento del rilascio della casa coniugale da parte del marito, saranno integralmente a carico della Signora tutte le spese di manutenzione ordinaria della casa coniugale, compresa la Pt_3 manutenzione e cura del giardino.
3) Affidamento dei figli
Pag. 2 Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con CP_1 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
4) Modalità di visita
Il padre signor potrà vedere e tenere con sé il figlio , secondo le seguenti Parte_2 CP_1 modalità:
− a fine settimana alternati, dalle ore 19:00' del venerdì sera (quando andrà a prenderlo per portarlo a calcio), alle ore 21:00' della domenica sera;
− infrasettimanalmente e compatibilmente con le esigenze del minore, il mercoledì sera, dalle ore 19:00', al mattino successivo, all'inizio delle lezioni scolastiche, quando provvederà a riaccompagnarlo a scuola;
− durante le festività natalizie, il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre, ad anni alterni. Il minore trascorrerà, poi, ad anni alterni, con ciascun genitore, il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio e dal 1° gennaio sino alla ripresa della scuola.
− durante le festività pasquali, il minore rimarrà con i genitori ad anni alterni;
− durante il periodo estivo, il padre terrà con sé il minore per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi e la madre per un periodo di almeno 15 consecutivi, le cui date andranno concordate tra i coniugi entro il giorno 30 del mese di aprile di ogni anno.
In aggiunta, e non in sostituzione, ai periodi di permanenza presso ciascun genitore, il figlio potrà trascorrere parte delle vacanze estive presso campi estivi, vacanze studio previo accordo che i coniugi prenderanno sempre entro il 30 del mese di aprile di ogni anno.
Il giorno del compleanno di , il coniuge che non avrà presso di sé il figlio, potrà CP_1 comunque vederlo e festeggiare la ricorrenza con il resto della famiglia.
Nel caso in cui il padre non potesse tenere con sé il minore durante la settimana per impegni relativi alla sua attività di arbitro di biliardo, potrà tenere con sé il minore per due fine settimana consecutivi.
I coniugi dovranno comunicarsi reciprocamente, almeno con 24 ore di preavviso, la propria impossibilità di vedere e/o tenere con sé il minore nei giorni concordati, così da poter consentire idonea organizzazione all'altro coniuge.
5) Mantenimento dei figli
Il signor si impegna a corrispondere alla moglie signora , a titolo Parte_2 Parte_3 di concorso nel mantenimento per il figlio minore , la somma mensile di euro 600,00= CP_1
(seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
6) Spese straordinarie
Tutte le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute, nella loro CP_1 interezza, dal signor seguendo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lodi e, Parte_2 precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
Pag. 3 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
e) baby-sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare
Pag. 4 reciprocamente a formulare richiesta di mantenimento.
8) Autovetture e motocicli
L'autovettura BMW, targata GF 716 CZ, intestata al signor rimarrà in uso al Parte_2 figlio che ne sosterrà le spese. Tes_1
L'autovettura Volkswagen Tiguan, targata FV 393 PK, intestata al signor Parte_2 rimarrà assegnata allo stesso che ne curerà ogni spesa.
La Signora entro e non oltre 15 giorni dalla sentenza di separazione provvederà Pt_3 all'intestazione a sé dell'autovettura FIAT Punto, targata FA 430 LY, intestata alla signora CP_2
– madre della signora – e al signor avrà a suo esclusivo carico ogni
[...] Parte_3 Pt_2 relativa spesa (comprese le sanzioni derivanti da violazione del codice stradale).
9) Consenso all'espatrio
I coniugi autorizzano al rilascio del passaporto e ad ogni altro documento di identificazione per il quale sia necessaria l'autorizzazione per il figlio minore . CP_1
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
COMPENSA le spese del procedimento;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/05/2025
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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