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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 5.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 209 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2020 e vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LA IU AN MA ed elettivamente domiciliato in presso il difensore avv MORANI SIMONE ( ) in PIAZZA DANTE 11 00052 C.F._2
CERVTERI;
RICORRENTE
E
(C.F. ) , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Responsabile pro-tempore degli atti introduttivi del Giudizio Lazio, Dott. , giusta procura speciale autenticata per CP_2 atto del Notaio in Roma, Dott. rilasciata in data 25.07.2019, repertorio n. Persona_1 44953, raccolta n. 25857 (doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo Manuel Possanzini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_3
Roma, Via Tibullo n. 10
, corrente in Roma, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di CP_ cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della Controparte_4
L. n. 448/1998, nonché della procura a rogito del notaio dott. di Tivoli – Persona_2 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Ivanoe Ciocca), per procura alle liti del 21 luglio 2015 n. repertorio 80974 a rogito notaio di Persona_3
Roma n. 21569, e con questi elettivamente domiciliato in Santa Marinella, via dei Gladioli n. 60, presso l'avv. Granillo Maria. RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.2020 il ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo:
“1) Dichiarare previa sospensione della esecuzione e/o esecutività ed efficacia esecutiva delle cartelle sottese provvedimento impugnato di preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria, contenute nel fascicolo, n. 2019/402604 documento n. 09776201900012394000 e conseguentemente:
A) dichiarare l'estinzione dei crediti dei seguenti avvisi di addebito, per intervenuta prescrizione e per i motivi dedotti in narrativa e accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente agli opposti per i seguenti avvisi di addebito:
19 AVV add n. 397 2012 0014840706000 totale € 4.538,63
20 Avv add n. 397 2012 0026730348000 totale € 2.347,59
21 Avv add n. 397 2013 0005432725000 totale € 1.200,22
22 Avv add n. 397 2013 0022604767000 totale € 2.356,71
23 Avv add n. 397 2014 0006148404000 totale € 2.424,39
24 Avv add n. 397 2014 0015734979000 totale € 2.370,41
B) Annullare anche parzialmente i1 provvedimento impugnato di preventiva, comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 2019/402604 documento n. 09776201900012394000 nella misura dovuta che sarà accertata nel corso del giudizio per tutti i motivi sopra descritti nel caso in cui non provveda ad esibire la notifica dei seguenti avvisi di addebito;
CP_1
25 Avv add n. 397 2015 0010452259000 totale € 2.341,10
26 Avv add n. 397 2016 0007134970000 totale € 2.295,98
27 Avv add n. 397 2016 0023371053000 totale € 2.244,65
28 Avv add n. 397 2017 0016456482000 totale € 4.423,08
29 Avv add n. 397 2018 0012102954000 totale C 3.241,45
30 Avv add n. 397 2018 0033406830000 totale € 2.126,17
C) All'esito disporre l'eventuale riduzione di ipoteca per la somma residua.
2) Condannare, in ogni caso gli opposti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto in data 21.1.2020 da parte dell il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09776201900012394000 che per la CP_1
quantificazione del debito rinviava a diversi avvisi di addebito, in parte mai notificati e in parte relativi a crediti estinti per prescrizione successivamente alla loro notifica.
Uno degli avvisi, non specificamente identificato, sarebbe anche stato privo dell'indicazione di modalità di quantificazione degli interessi e per questo affetto da nullità.
2 Si è costituita l eccependo il proprio difetto di legittimazione attiva con riferimento CP_3
alla prescrizione intervenuta dopo la notifica degli avvisi e chiedendo il rigetto del ricorso perché tardivo e infondato.
Si è costituita l eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento CP_1
alle doglianze relative all'esistenza del credito e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché tardivo e infondato.
All'udienza del5.6.2025 il giudice ha deciso la causa come nel dispositivo.
Preliminarmente si rileva che la comunicazione preventiva di ipoteca, seppur non costituisce né atto impositivo, né atto esecutivo è ritenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità atto impugnabile, almeno con riferimento alla normativa attualmente vigente (da ultimo Cass
Ordinanza 8 settembre 2022, n. 26534).
Il giudizio introdotto avverso la suddetta comunicazione non è pertanto un'opposizione esecutiva ex art 617 c.p.c., ma ha la natura di accertamento negativo del credito, al pari dell'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
28509 del 30/09/2022).
Ove, come nel caso di specie le doglianze si riferiscano direttamente agli avvisi di addebito richiamati nel preavviso l'azione potrà qualificarsi come : a) opposizione a ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ovverosia nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non soggetta al termine di cui all'art 24 D.lgs 46 del
1999, per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma
1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.).; c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1) (cfr. Cass. 17 luglio 2015, n. 15116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12583). Nel caso di avviso di addebito, che analogamente alle cartelle esattoriali, ha la duplice natura di titolo esecutivo e
3 precetto, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. deve essere notificata nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso.
A fronte dell'impugnazione del preavviso di ipoteca il giudice potrà pertanto accertare l'eventuale inesistenza del credito;
non potrà, invece, valutare l'esistenza dei presupposti per iscrivere ipoteca, da far valere mediante impugnazione dell'iscrizione ipotecaria, ove avvenuta. Tale principio è coerente con l'onere del ricorrente di impugnare un'eventuale iscrizione ipotecaria, anche ove abbia già impugnato la comunicazione preventiva ( Cass. Sez.
5 - , Ordinanza n. 23528 del 02/09/2024).
L'iscrizione ipotecaria è peraltro eventuale e pertanto non può questo giudice disporre una riduzione dell'ipoteca non ancora iscritta, come richiederebbe parte ricorrente.
In caso di impugnazione del preavviso di ipoteca il Giudice potrà al più accertare l'invalidità della comunicazione per vizi propri solo ove la stessa abbia un contenuto contrario a norma di legge. In questo caso l'annullamento dell'atto precluderebbe all'ente della riscossione di procedere all'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art 77 DPR 602/1973 .
Nel caso di specie il ricorrente ha proposta sia un'azione ex art 615 c.p.c. avverso gli avvisi di addebito indicati nel ricorso con i numeri da 19 a 24, deducendo l'intervenuta prescrizione successiva alla loro notifica, si dedotto la nullità del preavviso di iscrizione di ipoteca perché riferita a titoli esecutivi, gli avvisi indicati con i numeri da 25 a 30 mai notificati.
Vi è poi un generico motivo di opposizione 617 c.p.c. avverso un avviso di pagamento non meglio identificato , relativo alla mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi, che però non può essere esaminato per la sua estrema genericità.
La legittimazione passiva per l'opposizione ex art 615 c.p.c. spetta all' co CP_1
La doglianza attinente alla nullità del preavviso di ipoteca non merita accoglimento perché
l' ha fornito prova del perfezionamento della notifica di tutti gli avvisi di addebito CP_3
asseritamente non notificati, ovvero quelli indicati nel ricorso con i numeri da 25 a 30.
Può invece essere parzialmente accolta la dedotta estinzione parziale del credito per prescrizione ex art 615 c.p.c. relativamente ai seguenti avvisi di addebito il cui credito ris:
- AVV add n. 397 2012 0014840706000 totale € 4.538,63 notificato il 1311.2012
- Avv add n. 397 2012 0026730348000 totale € 2.347,59 notificato il 26.2.2013
- Avv add n. 397 2013 0005432725000 totale € 1.200,22 notificato il 17.4.2013
Al fine di valutare l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa giova ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma nove, della legge 8 agosto 1995 n. 335 il termine di prescrizione dei contributi previdenziali è di cinque anni;
tale termine decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal momento in cui scade il termine per il versamento dei contributi
4 (cfr. Cass., sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13463). In caso della notifica dell'avviso di addebito il termine si interrompe e ricomincia nuovamente a decorrere.
Nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica degli avvisi indicati è l'intimazione di pagamento n 09720189024324470000 notificata il
12.6.2018, ovvero dopo che per tutti e tre gli avvisi erano decorsi 5 anni dalla notifica..
Per gli avvisi relazione agli avvisi di addebito n. 39720130022604767000 notificato il
26.2.2014 e n. 39720140006148404000 notificato l'11.6.2014 , la prescrizione è stata interrotta con la notifica della già menzionata intimazione di pagamento n.
09720189024324470000 eseguita il 12.06.2018 e il relativo termine non era ancora decorso al momento della notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca, atto valido a interrompere la prescrizione.
In relazione all'avviso di addebito n. 39720140015734979000 notificato il 29.11.2014 la prescrizione è stata interrotta con la notifica della successiva intimazione di pagamento n.
09720199007524411000 eseguita il 16.10.2019 e il relativo termine non era ancora decorso al momento della notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca, atto valido a interrompere la prescrizione.
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
DICHIARA prescritto il credito indicato nei seguenti avvisi di pagamento:
AVV add n. 397 2012 0014840706000 totale € 4.538,63 notificato il 1311.2012
Avv add n. 397 2012 0026730348000 totale € 2.347,59 notificato il 26.2.2013
Avv add n. 397 2013 0005432725000 totale € 1.200,22 notificato il 17.4.2013
RIGETTA le altre domande
SPESE compensate
Civitavecchia li 5.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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