Articolo 2 della Legge 4 novembre 1951, n. 1315
Articolo 1
Versione
27 dicembre 1951
Art. 2.
Gli spostamenti nei ruoli per effetto del vantaggio di carriera concesso nel grado di tenente colonnello agli ufficiali di cui sopra che saranno trasferiti nel Corpo di stato maggiore le promozioni al grado di colonnello che potranno essere conferite agli ufficiali stessi che, per effetto dei predetti spostamenti, si troveranno pretermessi all'avanzamento al detto grado: le rettifiche di anzianita' nel grado di colonnello, eventualmente gia' rivestito dai tenenti colonnelli che risulteranno pretermessi all'avanzamento da data anteriore a quella in cui hanno conseguito la promozione al grado attuale, hanno luogo ai soli effetti giuridici, esclusa ogni corresponsione di assegni arretrati di attivita' di servizio.

Entrata in vigore il 27 dicembre 1951