Sentenza 5 aprile 2023
Massime • 1
In tema di IVA, l'operazione avente ad oggetto la vendita di immobili da destinare a poliambulatorio e servizi sanitari, nonché a consultorio familiare, è soggetta all'aliquota ridotta del 10% ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in ragione del richiamo da essa operato all'allegata Tabella A, parte III, che contempla, all'art. 127 quinquies, gli edifici di cui all'art. 1, della l. n. 659 del 1961, ossia quelli di cui all'elenco contenuto nell'art. 2, comma 2, del r.d.l. n. 1094 del 1949, conv. dalla l. n. 35 del 1939, rispetto ai quali non rileva la destinazione abitativa, siccome non richiamata dall'art. 1 della predetta l. n. 659, ma la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale sottesa alla loro destinazione secondo le loro caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione, indipendentemente dal loro accatastamento.
Commentario • 1
- 1. Vendita di immobili da destinare a poliambulatorio: si applica l’IVA agevolataAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 17 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2023, n. 9337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9337 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
- ricorrente -
contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e contro Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., Agente della riscossione per la Provincia di ES, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pavone del Foro di ES ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo, n. 180, presso lo studio dell'avv. Carmela Salvo;
/ 4 Civile Sent. Sez. 5 Num. 9337 Anno 2023 Presidente: NONNO GIACOMO MARIA Relatore: PIRARI VALERIA Data pubblicazione: 05/04/2023 - con troricorrente - Avverso la sentenza n. 3941/2/14 della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, Sezione distaccata di ES, depositata il 18/12/2014 e non notificata;
udita la relazione svolta dalla dott.ssa Valeria Pirari nella pubblica udienza del 5 aprile 2022, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137/20, conv., con mod., dalla I. n. 176/20; lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Mauro Vitiello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Premesso che, in seguito all'avvio, da parte della Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di ES, di una procedura di evidenza pubblica con formulazione di offerte di vendita di immobili da destinare a "Poliambulatorio e Servizi sanitari", furono stipulati dalla società ES Sud s.r.I., in data 6/2/2003 e in data 12/5/2004, due distinti contratti preliminari, con i quali la stessa promise di védere alla predetta SL rispettivamente un fabbricato in corso di costruzione da destinare allo svolgimento di servizi sanitari e altra porzione del medesimo immobile da destinare a consultorio familiare, vincolandosi al rispetto del progetto di massima e della normativa vigente in tema di strutture sanitarie, cui seguirono rispettivamente in data 15/12/2004 e 16/12/2004 gli atti definitivi di vendita, con i quali fu applicata l'aliquota IV nella misura ridotta del 10% ai sensi dell'art. 1 I. 19 luglio 1961, n. 659, richiamata per relationem dall'art. 127 quinques della tabella A - parte III - allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Gli immobili furono accatastati con procedura DOCFA secondo la categoria A/10 (uffici e studi privati), in quanto l'Agenzia del territorio, in ragione della ritenuta incompatibilità tra l'oggetto 2 sociale della società e la titolarità di immobili a destinazione sanitaria, si oppose all'accatastamento degli stessi secondo la categoria B/2 (case di cura e ospedali), che fu invece attribuito dalla SL mediante procedura di variazione successiva alla vendita. In ragione dell'accatastamento nella categoria A/10 degli immobili al momento della cessione, l'Ufficio notificò alla società e all'amministratore unico ON un avviso di rettifica IV, con cui accertò una maggiore IV nella misura pari al differenziale di aliquota e irrogò contestualmente una sanzione pecuniaria di pari misura, e al ON, quale presunto autore dell'illecito di infedele dichiarazione, e alla società, quale coobbligata in solido, un atto di contestazione ex art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con cui prefigurò l'illecito amministrativo di infedele dichiarazione IV. Impugnato dalla società e dal ON l'avviso di rettifica, ma non anche l'atto di contestazione, la C.T.P. di ES annullò il provvedimento nella sua interezza con sentenza n. 92/3/11 del 3/2/2011, che fu impugnata dall'Ufficio. Nelle more del giudizio di primo grado, fu notificata al ON una cartella di pagamento, con cui gli fu ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa contemplata dall'atto di contestazione ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997. Impugnato dal ON anche quest'atto sulla base delle medesime argomentazioni sostenute per l'avviso di rettifica, contenente, a suo avviso, anche l'atto di contestazione, la C.T.P. di ES rigettò il ricorso, in ragione della definitività dell'atto di contestazione, con sentenza n. 93/3/11 del 3/2/2011. Impugnata dall'Ufficio la sentenza n. 92/3/11 del 3/2/2011 e dai contribuenti la sentenza n. 93/3/11 del 3/2/2011, la C.T.R., riuniti i due procedimenti, riformò la prima sentenza, accogliendo l'appello dell'Ufficio, e confermò la seconda, respingendo l'appello del ON. 2. Contro la predetta sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, che la società ES Sud s.r.l. illustra anche con memorie. L'Agenzia delle Entrate e l'Agente per la riscossione resistono con rispettivi controricorsi. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e del contraddittorio processuale, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché dei limiti oggettivi del giudizio tributario, per avere la C.T.R. confermato la legittimità e la fondatezza dell'avviso di rettifica sulla base di argomentazioni del tutto difformi da quelle declinate in sede accertativa e mai oggetto di contraddittorio tra le parti, avendo deciso a prescindere dall'accatastamento del bene, ma affermando l'assenza, nell'immobile, del carattere della residenzialità stabile e dunque l'inidoneità delle relative qualità intrinseche a consentirne l'assoggettamento a IV agevolata. Ciò aveva comportato, ad avviso dei contribuenti, una duplice violazione processuale, sostanziatasi, per un verso, nella mancata sottoposizione di tale questione fattuale e giuridica al contraddittorio, ciò che avrebbe loro facilmente consentito di smentirne la rilevanza, per altro verso, nell'adozione di una decisione basata su fatti costitutivi diversi da quelli posti a fondamento della contestazione dell'Ufficio, avendo i giudici trasformato una pretesa fondata sulla formale classificazione catastale degli immobili, in una incentrata sulla ratio sottesa all'agevolazione e individuata nella necessaria destinazione abitativa degli immobili. 2. Col secondo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 127 quinquies della Tabella A - Parte III allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinato disposto con l'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, e dell'art. 2, secondo comma, regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. ritenuto essenziale, al fine del riconoscimento dell'aliquota agevolata, il carattere "stabilmente residenziale" (a beneficio di una collettività) dell'unità immobiliare, restando irrilevante, in assenza della destinazione alloggiativa, la destinazione della stessa a funzioni pubbliche sanitarie. Ad avviso dei contribuenti, invece, il beneficio della riduzione dell'aliquota IV in caso di compravendita di unità immobiliari destinate ad assolvere funzioni sanitarie non presuppone l'esclusiva destinazione alloggiativa delle stesse, posto che 4 l'art. 2, secondo comma, del regio decreto legge n. 1094 del 1938, cui rinvia per relationem l'art. 1 della legge n. 659 del 1961, si limita a citare gli ospedali e le case di cura, senza fare alcun riferimento alla funzione abitativa, e che l'estensione del beneficio è in funzione della specifica finalità pubblica in favore della collettività assolta dalla destinazione del bene cui è diretto. 3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. respinto l'appello riguardante l'atto di contestazione, evidenziando come questo non soltanto fosse autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo, ancorché menzionato espressamente nell'avviso di rettifica, ma neppure rientrasse nell'oggetto del petitum del giudizio di impugnazione di quest'ultimo atto, benché allegato al ricorso di primo grado avverso lo stesso. Secondo i contribuenti, i giudici avevano però trascurato il fatto che l'Ufficio avesse irrogato la sanzione, relativa all'illecito da infedele dichiarazione, contestualmente all'avviso di rettifica ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997, sì da rendere inutile il successivo atto di contestazione ex art. 16, che tale avviso fosse stato impugnato dalla società e dal ON, ciascuno per la parte di interesse e dunque quest'ultimo per la responsabilità nelle violazioni contestategli, e che la censura giudiziale dell'avviso investisse tanto il maggior tributo accertato, quanto le conseguenze punitive dello stesso, sicché queste non potevano dirsi definitive. 4. Con memoria del 7/9/2017, ET ON ha rappresentato di avere presentato all'Agente per la riscossione della Sicilia la dichiarazione di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, d.l. 2016, n. 193, conv., con modif., dalla legge 1/12/2016, n. 225, con riguardo alla lite concernente l'impugnazione della in:pigliata cartella di pagamento relativa alla sanzione amministrativa già irrogata con l'avviso di rettifica IVA e oggetto anche dell'atto di irrogazione sanzioni non impugnato, contestualmente assumendo l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, che era stata accettata dall'agente della riscossione e che si era perfezionata col pagamento del quantum da questo evidenziato. Con la medesima memoria, invece, è stato rappresentato 5 il persistente interesse della società ES Sud s.r.l. alla decisione nel merito della lite. Orbene, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. Cass., Sez.
6-L, 26/2/2015, n. 3971; Cass., Sez. 5, 14/4/2022, n. 12131). Pertanto, dato atto della rinuncia del ON, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.. Le spese vanno compensate, in ossequio al principio già espresso da questa Corte secondo cui "In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella I. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese" (Cass., Sez. 5, 14/4/2022, n. 12131). 5. Venendo al merito limitatamente alla posizione della ricorrente ES Sud, il primo motivo è infondato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in materia di procedimento civile, sussiste vizio di ultra o extra petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato o ponendo a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti. Tale limite va peraltro posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., in virtù del quale resta sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa 6 qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (Cass., Sez. 6 - 1, 09/04/2018, n. 8645; Cass., Sez. 3, 27/11/2018, n. 30607; Cass., Sez. 3, 24/6/2003, n. 10009). Tali principi, applicabili anche al processo tributario in assenza di preclusioni di compatibilità, operano in questo campo nel senso che il giudice non può immutare la fattispecie sottoposta al suo esame, in quanto violerebbe altrimenti il principio di correlazione trall chiesto ed il pronunciato, ma ha il potere dovere di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. Sez. Sez. 5, 11/05/2017, n. 11629). Ciò detto, deve evidenziarsi come nella specie la C.T.R. non abbia affatto immutato la fattispecie sottoposta al suo esame, ma, ponendo l'accento sul requisito della "destinazione abitativa" dell'immobile, si sia limitata a interpretare diversamente la normativa agevolativa in materia per poi negare la sua applicabilità al caso concreto, in ragione della assenza del carattere della "residenzialità stabile" dell'immobile compravenduto. Va peraltro detto che i ricorrenti non hanno neppure precisato in cosa si sia sostanziata la violazione del diritto di difesa, essendosi limitati ad affermare genericamente che avrebbero potuto evidenziare l'erroneità del ragionamento decisorio del giudice, in contrasto col principio secondo cui l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o a sorpresa) per violazione del 7 diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (Sez. 2, 30/04/2021, n. 11440; Cass., Sez. 3, 12/06/2020, n. 11308). 6. Il secondo motivo è invece fondato. L'art. 16, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce, in particolare, che «l'aliquota è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata Tabella A», la quale, nella parte III, contempla all'art. 127 quinquies, oltre alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 4 legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44, legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle linee di trasporto metropolitane tramviarie e altre linee di trasporto ad impianto fisso, agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica e agli impianti di depurazione destinati ad essere collegati alle reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione, anche «gli edifici di cui all'art. 1, legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni». Il citato art. 1, legge n. 659 del 1961, non contiene per la verità alcun elenco, ma rimanda a tale fine al disposto di cui all'art. 2, secondo comma, regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1094, conv. dalla legge 5 gennaio 1939, n. 35, limitandosi ad affermare che a tali edifici sono estese «Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni» e che «le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento e al completamento degli edifici costruiti o in corso di costruzione». L'elenco vero e proprio degli immobili interessati dall'agevolazione è, dunque, contenuto nell'art. 2, secondo comma, del regio decreto legge n. 1094 del 1938, che, quantunque abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, deve ritenersi comunque tuttora applicabile limitatamente all'elenco degli edifici in esso 8 contenuto, non essendo il rinvio riferito alla norma, ma alla sola tipologia di edifici ivi contemplata, a mente del quale «agli effetti del beneficio previsto dal comma precedente sono equiparati alle case di civile abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili». Orbene, costituisce principio pacifico in tema di IV quello secondo cui la previsione dell'aliquota ridotta di cui alla Tabella A allegata dal d.P.R. n. 633 del 1973, costituendo norma agevolativa, è di stretta interpretazione (in questi termini, sia pure per prestazioni o cessioni differenti, Cass., Sez. 5, 19/11/2020, n. 26317; Cass., Sez. 5, 20/11/2019, n. 30138) e va dunque valutata, alla stregua di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia, conformemente al suo senso abituale (CGUE 18/3/2010, C-3/09, Erotic Center, punti 15 e 15; Id 18/1/2001, C-83/99, Commissione/Spagna, punto 19). Nella specie, la disposizione in esame, costruita attraverso una serie di rinvii ad altre risalenti disposizioni, va letta innanzitutto alla stregua del suo significato letterale, in virtù del quale l'aliquota IV è ridotta al dieci per cento per le operazioni che hanno ad oggetto gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili, le quali, secondo quanto chiarito dall'art. 2, secondo comma, del regio decreto legge n. 1094 del 1938, sono equiparate alle case di civile abitazione ai soli effetti del beneficio, come anche affermato dall'art. 2, secondo comma, regio decreto legge n. 1094 del 1938, n. 1094, conv. dalla legge n. 35 del 1939, a sua volta richiamato dalla Tabella A, che si limita ad assimilare dette costruzioni ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, ossia alle case di abitazione non di lusso, senza imporre, anche per esse, l'ulteriore requisito della stabile residenza. Né può dirsi che l'equiparazione tra case di abitazione ed edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili non si fermi al solo regime agevolativo dell'IV, ma si estenda, al di là del chiaro dettato letterale della 9 norma, anche all'attribuzione a questi ultimi fabbricati, come ai primi, del requisito del loro impiego abitativo, stante l'incompatibilità di tale funzione con alcuni di essi (ad esempio gli edifici scolastici, gli asili nido o le caserme), che renderebbe in questi casi sempre inapplicabile l'agevolazione stessa. La ratio legis della norma in esame non è peraltro quella, propria delle abitazioni non di lusso, di tutelare le esigenze abitative civili, ciò che giustifica l'obbligo della concreta destinazione dell'immobile a stabile alloggio per lo svolgimento della propria vita privata, con carattere di tendenziale continuità, da persone o nuclei familiari (per tale nozione vedi Cass., Sez. 5, 19/11/2020, n. 26317), ma quella di perseguire finalità di interesse collettivo aventi carattere sostanzialmente assistenziale. La prevista agevolazione costituisce, infatti, espressione dell'art. 98 della direttiva IV, secondo cui gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte (par. 1) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III (par. 2) (in tal senso, CGUE 6/5/2010, C- 94/09, Commissione/Francia, punto 22), tra le quali sono contemplate anche le «cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136» (punto 15). Ciò significa che ai fini del riconoscimento dell'aliquota del 10 % non è necessario che gli immobili oggetto dell'operazione debbano rispondere ad esigenze abitative, purché siano destinati alle funzioni indicate nell'elenco di cui all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legge n. 1094 del 1938. In questi termini, peraltro, si è espresso il Ministero delle Finanze con la circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, che ha riconosciuto il beneficio fiscale «anche a edifici che, pur se non precipuamente destinati a ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficienza», purché «l'esercizio di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo» trovi «rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell'immobile quali risultano al momento di effettuazione dell'operazione», citando al riguardo i principi enunciati da questa Corte con 10 la sentenza del 5/12/1972, n. 3503, «nella quale si sottolinea la necessità di far riferimento, per l'applicazione dei benefici fiscali alle finalità di interesse collettivo perseguite attraverso l'attività svolta negli immobili». Ciò comporta che, al fine del riconoscimento della agevolazione, non rilevi affatto la funzione abitativa di tali edifici, né il loro accatastamento, dovendosi privilegiare la destinazione dell'immobile secondo le sue caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione, come del resto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risposta n. 49 del 2020, con la quale ha ritenuto che anche le costruzioni destinate a ospitare e assistere, sotto il profilo socio- sanitario e socio-assistenziale, persone affette da una particolare disabilità, rientrassero nelle disposizioni agevolative di cui ai n. 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto prevedono l'IV al 10% anche per gli edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 (ossia le case di abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili), siccome assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13, legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, in ragione delle finalità di interesse collettivo. Deve allora affermarsi il seguente principio di diritto: «In tema di IV, l'operazione avente ad oggetto la vendita di immobili da destinare a poliambulatorio e servizi sanitari, nonché a consultorio familiare, è soggetta all'aliquota ridotta del 10 %, ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, in ragione del richiamo da essa operato all'allegata Tabella A, parte III, che contempla all'art. 127-quinquies, gli edifici di cui all'art. 1, I. n. 659 del 1961, ossia quelli di cui all'elenco contenuto nell'art. 2, comma 2, r.d.l. n. 1094 del 1939, conv. dalla I. n. 35 del 1939, rispetto ai quali non rileva la destinazione abitativa, siccome non richiamata dall'art. 1 della predetta I. n. 659, ma la finalità di interesse collettivo a carattere sostanzialmente assistenziale sottesa alla loro destinazione secondo le loro caratteristiche intrinseche al momento dell'operazione, indipendentemente dal loro accatastamento». 11 A questo principio non si è affatto attenuta la C.T.R., la quale ha errato allorché ha ritenuto di ancorare l'agevolazione in esame al requisito della "stabile residenza", ancorché «non di privati o di nuclei familiari, ma di collettività, come appunto, tra gli altri, gli ospedali e le case di cura», e ha dunque confermato l'atto impositivo in quanto l'immobile, per le sue caratteristiche intrinseche, non era destinato alla «residenzialità stabile», sì da non essere stato giustamente «ricompreso nel novero degli edifici cui poteva riconoscersi il beneficio dell'IV agevolata», avendo valorizzato un m ne requisito tutt'affatto richiesto dalla norma esaminata. Ne consegue la fondatezza del motivo. 7. Il terzo motivo, invece, deve ritenersi assorbito, atteso che, pur non sussistendo un rapporto di pregiudizialità dipendenza tra il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento e quello concernente l'atto di irrogazione della sanzione - nella specie, peraltro, originariamente non impugnato -, l'annullamento dell'atto presupposto, perdendo efficacia quale titolo idoneo a legittimare il potere dell'Amministrazione all'adozione di un successivo atto di irrogazione delle sanzioni fondato sulla medesima violazione finanziaria ritenuta illegittima, incide su quello sanzionatorio determinandone l'illegittimità originaria (in tal senso Cass., Sez. 5, 23/11/2018, n. 30357). Pertanto, dovendo la questione del trattamento sanzionatorio seguire la decisione sull'atto impositivo, l'accoglimento del secondo motivo di ricorso fa automaticamente venir meno l'atto di contestazione delle sanzioni. 8. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, non essendovi questioni di fatto da analizzare, decide la causa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l'originario ricorso del contribuente. In ragione della parziale soccombenza della ricorrente e della novità della questione, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Quanto a ET ON, dichiara estinto il giudizio di cassazione;
quanto alla società ES Sud, accoglie il ricorso nei limiti di cui in 12 motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Spese compensate. Così deciso, in Roma, il 5/4/2022 Il giudice estensore