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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/06/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 4402/2024 promosso da: con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1
TREVISAN;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. NICOLA MARAGNA;
Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice: come da verbale di udienza del 4.06.2025.
Conclusioni di parte convenuta: come da verbale di udienza del 4.06.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha Parte_1
proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., a seguito della notifica dell'atto di precetto in rinnovazione - notificato alla società attrice in data 24/06/2024, in forza di “decreto ingiuntivo telematico n. 2267/2022 D.I.,
n. 7679/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Venezia (sez. delle imprese) in data
19.10.2022, - che gli intimava il pagamento della somma di € 256.202,92.
Con l'opposizione è stato chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di revocare l'atto di precetto opposto.
A sostegno delle proprie richieste l'opponente ha eccepito l'abuso del diritto ad agire da parte della convenuta avendo quest'ultima già instaurato procedura esecutiva immobiliare (RGE 142/2023) – nella quale è stata emessa ordinanza ex art. 495 c.p.c. - azionando il medesimo titolo esecutivo.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione alla luce del diritto esercitato dell'opposta di intentare più azioni esecutive sulla base dello stesso titolo di credito.
Con ordinanza del 17 dicembre 2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza del 27 marzo 2025 è stata fissata l'udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. In tale sede le parti hanno dato atto che l'opponente ha integralmente estinto il debito nei confronti dell'opposta e pertanto hanno chiesto emettersi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con richiesta reciproca di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Tutto ciò considerato, in questa sede non può che essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 4 A seguito della definizione del giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, permane la necessità di determinare nel merito la soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese di lite, facendo riferimento alla situazione di fatto e di diritto che era originariamente presente al momento della proposizione dell'opposizione, senza considerare, quindi, la circostanza sopravvenuta che ha determinato l'estinzione della causa (Cass. civ.
S.U., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021).
Sulla soccombenza virtuale.
In punto di diritto occorre rilevare, come già sostenuto in sede di ordinanza del
17 dicembre 2024, che il creditore può anche procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo (Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008,
Rv. 604632; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623575).
In punto di regolazione delle spese di lite, pur tenuto conto del diritto dell'opposta di instaurare più procedure esecutive sulla base del medesimo titolo fino all'integrale soddisfazione del suo diritto di credito, occorre considerare le particolari circostanze nella vertenza in esame in quanto l'opponente stava regolarmente pagando le rate dovute in conformità all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 495 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (RGE
142/2023) e che, in ipotesi di decadenza della società esecutata dal beneficio della conversione, il credito dell'opposta era ampiamente garantito dal bene pignorato il cui valore di stima era stato determinato nell'importo di € 879.000,00
(v. perizia in atti).
pagina 3 di 4 Alla luce di quanto sopra rilevato le spese di lite vanno compensate nella misura della metà con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della quota residua, liquidata secondo i valori minimi - alla luce della semplicità della questione decisa - previsti dal Dm 55/2014 limitatamente alle fasi studio, introduttiva e decisionale (in quanto nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. non sono state formulate istanze istruttorie e sono state riportate le medesime allegazioni svolte in sede di costituzione e nelle note conclusive) con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna Parte_1
a rifondere a la quota residua delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano per il totale in € 4.217,00 per compensi, e quindi per un importo di € 2.108,50, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verona, 10 giugno 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Salmaso ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. r.g. 4402/2024 promosso da: con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1
TREVISAN;
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. NICOLA MARAGNA;
Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice: come da verbale di udienza del 4.06.2025.
Conclusioni di parte convenuta: come da verbale di udienza del 4.06.2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società ha Parte_1
proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., a seguito della notifica dell'atto di precetto in rinnovazione - notificato alla società attrice in data 24/06/2024, in forza di “decreto ingiuntivo telematico n. 2267/2022 D.I.,
n. 7679/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Venezia (sez. delle imprese) in data
19.10.2022, - che gli intimava il pagamento della somma di € 256.202,92.
Con l'opposizione è stato chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di revocare l'atto di precetto opposto.
A sostegno delle proprie richieste l'opponente ha eccepito l'abuso del diritto ad agire da parte della convenuta avendo quest'ultima già instaurato procedura esecutiva immobiliare (RGE 142/2023) – nella quale è stata emessa ordinanza ex art. 495 c.p.c. - azionando il medesimo titolo esecutivo.
Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione alla luce del diritto esercitato dell'opposta di intentare più azioni esecutive sulla base dello stesso titolo di credito.
Con ordinanza del 17 dicembre 2024 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza del 27 marzo 2025 è stata fissata l'udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. In tale sede le parti hanno dato atto che l'opponente ha integralmente estinto il debito nei confronti dell'opposta e pertanto hanno chiesto emettersi sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere con richiesta reciproca di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Tutto ciò considerato, in questa sede non può che essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
pagina 2 di 4 A seguito della definizione del giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, permane la necessità di determinare nel merito la soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese di lite, facendo riferimento alla situazione di fatto e di diritto che era originariamente presente al momento della proposizione dell'opposizione, senza considerare, quindi, la circostanza sopravvenuta che ha determinato l'estinzione della causa (Cass. civ.
S.U., Sentenza n. 25478 del 21/09/2021).
Sulla soccombenza virtuale.
In punto di diritto occorre rilevare, come già sostenuto in sede di ordinanza del
17 dicembre 2024, che il creditore può anche procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo (Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008,
Rv. 604632; Sez. 3, Sentenza n. 13204 del 26/07/2012, Rv. 623575).
In punto di regolazione delle spese di lite, pur tenuto conto del diritto dell'opposta di instaurare più procedure esecutive sulla base del medesimo titolo fino all'integrale soddisfazione del suo diritto di credito, occorre considerare le particolari circostanze nella vertenza in esame in quanto l'opponente stava regolarmente pagando le rate dovute in conformità all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 495 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare (RGE
142/2023) e che, in ipotesi di decadenza della società esecutata dal beneficio della conversione, il credito dell'opposta era ampiamente garantito dal bene pignorato il cui valore di stima era stato determinato nell'importo di € 879.000,00
(v. perizia in atti).
pagina 3 di 4 Alla luce di quanto sopra rilevato le spese di lite vanno compensate nella misura della metà con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della quota residua, liquidata secondo i valori minimi - alla luce della semplicità della questione decisa - previsti dal Dm 55/2014 limitatamente alle fasi studio, introduttiva e decisionale (in quanto nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. non sono state formulate istanze istruttorie e sono state riportate le medesime allegazioni svolte in sede di costituzione e nelle note conclusive) con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese di lite nella misura di ½ e condanna Parte_1
a rifondere a la quota residua delle spese di lite che si Controparte_1
liquidano per il totale in € 4.217,00 per compensi, e quindi per un importo di € 2.108,50, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verona, 10 giugno 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 4 di 4