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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 257-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott. Marco Campagnolo Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice
Dott.ssa Anna Battaglia Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da (C.F. Parte_1
), nata il [...] a [...] e C.F._1 residente in [...], con l'ausilio dell'avv. Paolo Bogoni del foro di Verona e dell'OCC Dott.ssa CP_1
per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
[...] ritenuta la competenza di questo Tribunale a norma degli artt. 27 e 28 CCI, avendo la debitrice trasferito la propria residenza in data 30/5/2025 e quindi nell'anno antecedente al deposito della domanda;
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e
269 cci, in quanto la sig.ra versa in stato di sovraindebitamento e Parte_1
l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali maggiori;
osservato, sul punto, che la debitrice deve provvedere al proprio mantenimento (risultando il nucleo familiare della richiedente composto solamente dalla stessa) con il proprio reddito pari ad € 1.218 mensili (sul quale attualmente gravano trattenute pari a € 230,00 mensili relativi alla cessione del quinto dello stipendio in favore di IBL Banca) e, al contempo, fare fronte a debiti per € 71.805,55; rilevato che l'istante possiede quota parte indivisa di 1/12 della piena proprietà di un immobile in Mazara del Vallo (TP) e un'autovettura LANCIA
YPSILON targata DZ267AN, immatricolata nell'ottobre 2009; letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima,
e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio
2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Mazara del Vallo (TP); nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Battaglia;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il Dott.ssa
Controparte_1 ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
2 ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del
Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs.
136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al Dott.ssa Controparte_1
Venezia, all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Battaglia
Il Presidente
Dott. Marco Campagnolo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott. Marco Campagnolo Presidente
Dott.ssa Silvia Bianchi Giudice
Dott.ssa Anna Battaglia Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da (C.F. Parte_1
), nata il [...] a [...] e C.F._1 residente in [...], con l'ausilio dell'avv. Paolo Bogoni del foro di Verona e dell'OCC Dott.ssa CP_1
per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
[...] ritenuta la competenza di questo Tribunale a norma degli artt. 27 e 28 CCI, avendo la debitrice trasferito la propria residenza in data 30/5/2025 e quindi nell'anno antecedente al deposito della domanda;
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
ritenuto che
possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e
269 cci, in quanto la sig.ra versa in stato di sovraindebitamento e Parte_1
l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali maggiori;
osservato, sul punto, che la debitrice deve provvedere al proprio mantenimento (risultando il nucleo familiare della richiedente composto solamente dalla stessa) con il proprio reddito pari ad € 1.218 mensili (sul quale attualmente gravano trattenute pari a € 230,00 mensili relativi alla cessione del quinto dello stipendio in favore di IBL Banca) e, al contempo, fare fronte a debiti per € 71.805,55; rilevato che l'istante possiede quota parte indivisa di 1/12 della piena proprietà di un immobile in Mazara del Vallo (TP) e un'autovettura LANCIA
YPSILON targata DZ267AN, immatricolata nell'ottobre 2009; letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima,
e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio
2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello
Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Mazara del Vallo (TP); nomina Giudice delegato la dott.ssa Anna Battaglia;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il Dott.ssa
Controparte_1 ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;
2 ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del
Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115; avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs.
136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al Dott.ssa Controparte_1
Venezia, all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Anna Battaglia
Il Presidente
Dott. Marco Campagnolo
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