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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 26/11/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2024
TRIBUNALE DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone dei magistrati: dott.ssa NU RI PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.45/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Storti;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Rocco M. Nocito;
CP_1
CONVENUTO con l'intervento del
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Urbino dott.ssa
SI NI;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 25.11.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“Viene raggiunto un accordo e le parti chiedono congiuntamente che i provvedimenti di affidamento vigenti siano modificati come segue: viene confermato l'affidamento congiunto della minore (nata il Persona_1
13.9.2012 a Urbino) ad entrambi i genitori, con la precisazione che la madre pagina 1 di 4 (nata [...] in [...]) potrà presentare da sola tutte le Parte_1 istanze e domande riguardanti la salute, l'istruzione e le attività extrascolastiche della minore (ad esempio l'iscrizione scolastica), senza la necessità della firma del padre (nato il [...] a [...]); la madre provvederà CP_1 comunque a tenere informato tempestivamente il padre;
parimenti le domande per ottenere indennità o altri sussidi pubblici per la figlia e la richiesta per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità della minore potranno essere presentate dalla madre senza la necessità dell'autorizzazione del padre;
anche in questo caso la madre provvederà comunque a tenere informato tempestivamente il padre;
entrambi i genitori si dichiarano disponibili a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità individuale o congiunto, nella misura in cui i servizi sciali o il consultorio familiare dovessero dare loro una indicazione in tal senso;
viene fissata la data del 26 di ogni mese per il versamento del mantenimento per la figlia;
salvo quanto sopra precisato, restano ferme tutte le altre statuizioni contenute nella ordinanza del Tribunale di Urbino resa nel proc. n.629/2018 RG in data
24.1.2019; le spese di causa sono compensate, con rinunzia dei legali alla solidarietà professionale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.1.2024 ha promosso il presente Parte_1 procedimento avente ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento della figlia minorenne , nata il [...] dalla relazione con Persona_1
, fissate nella ordinanza emessa dal Tribunale di Urbino il CP_1
24.1.2019 nel proc. n.629/2018 RG.
Si è costituito . CP_1
È stata chiesta una relazione ai servizi sociali di che da anni monitorano Pt_2 la situazione, in particolare è stato demandato ai servizi di approfondire la qualità della relazione tra padre e figlia.
All'udienza del 25.11.2025, valutato il contenuto della relazione trasmessa dai servizi sociali, le parti hanno raggiunto un accordo sulla parziale modifica delle pagina 2 di 4 condizioni riguardanti la minore, previste nella ordinanza del 24.1.2019 e hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Le nuove condizioni concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico, nonché rispondenti all'interesse morale e materiale della minore;
pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.45/2024 R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTO con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
visto l'art.473-bis.29 c.p.c., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
in accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti all'udienza del
25.11.2025, dispone la modifica delle condizioni riguardanti la figlia minorenne stabilite nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Urbino il 24.1.2019 nel proc.
n.629/2018 RG come segue:
“viene confermato l'affidamento congiunto della minore (nata il Persona_1
13.9.2012 a ) ad entrambi i genitori, con la precisazione che la madre Pt_2
(nata [...] in [...]) potrà presentare da sola tutte le Parte_1 istanze e domande riguardanti la salute, l'istruzione e le attività extrascolastiche della minore (ad esempio l'iscrizione scolastica), senza la necessità della firma del padre (nato il [...] a ); la madre provvederà CP_1 Pt_2 comunque a tenere informato tempestivamente il padre;
pagina 3 di 4 parimenti le domande per ottenere indennità o altri sussidi pubblici per la figlia e la richiesta per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità della minore potranno essere presentate dalla madre senza la necessità dell'autorizzazione del padre;
anche in questo caso la madre provvederà comunque a tenere informato tempestivamente il padre;
entrambi i genitori si dichiarano disponibili a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità individuale o congiunto, nella misura in cui i servizi sciali o il consultorio familiare dovessero dare loro una indicazione in tal senso;
viene fissata la data del 26 di ogni mese per il versamento del mantenimento per la figlia;
salvo quanto sopra precisato, restano ferme tutte le altre statuizioni contenute nella ordinanza del Tribunale di Urbino resa nel proc. n.629/2018 RG in data
24.1.2019; le spese di causa sono compensate, con rinunzia dei legali alla solidarietà professionale.”
Urbino, così deciso nella camera di consiglio in data 25 novembre 2025.
Il Presidente rel./est.
NU RI atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4