Articolo 14 della Legge 2 luglio 1949, n. 408
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 luglio 1949
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Versione
13 gennaio 1957
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Versione
12 gennaio 1958
Art. 14.
Sono concessi il beneficio dell'imposta, fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purche' la costruzione sia iniziata, ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13.
Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, e' dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria. (9) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13 , 14 , 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957. --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 , come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959".
Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1958
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