Versione
18 luglio 1949
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13 gennaio 1957
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12 gennaio 1958
12 gennaio 1958
Art. 14.
Sono concessi il beneficio dell'imposta, fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purche' la costruzione sia iniziata, ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13.
Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, e' dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria. (9) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13 , 14 , 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957. --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 , come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959".
Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.
Sono concessi il beneficio dell'imposta, fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la costruzione delle case di cui al precedente art. 13, purche' la costruzione sia iniziata, ed ultimata entro i termini stabiliti nello stesso art. 13.
Sulla parte del suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, e' dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria. (9) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13 , 14 , 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957. --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 , come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959".
Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958.
Commentari • 13
- 1. Risoluzione del 09/08/1982 n. 250869 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 9 agosto 1982 · 5.6788497
[…] caso di specie ben poteva rientrare nella previsione normativa dell\'art. 6- ter della legge 7 febbraio 1968, n. 26, secondo il quale i benefici fiscali di cui all\'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sono applicabili, in presenza di determinati requisiti e condizioni, agli atti di acquisto di aree edificabili, per l\'intera superficie necessaria a realizzare i volumi
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Giurisprudenza • 116
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/10/2005, n. 19736Provvedimento: […] La S.p.a. I Pitti, cui è poi subentrata la incorporante Marpat Srl, in liquidazione - già parte in giudizio -, acquistò nel 1972 una porzione di terreno edificabile da destinare alla costruzione di un fabbricato non di lusso, registrando l'atto con le agevolazioni di cui all'art. 14 della legge 408/1949 (cd. legge Tupini); l'Ufficio del Registro di Viareggio, con avviso di liquidazione notificato il 10 agosto 1987, recuperò le imposte di registro e trascrizione nella misura ordinaria, ritenendo la contribuente decaduta dal beneficio, per non aver presentato nel termine di legge la prescritta denuncia, corredata dalla documentazione necessaria per fruire della agevolazione in via definitiva.Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- agevolazioni edilizia abitativa·
- compensazione spese·
- termine perentorio denuncia·
- decadenza agevolazioni·
- imposta ipotecaria·
- art. 6 d.l. 1150/1967·
- imposta di registro