Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4556 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2881/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2881 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: vendita di cose immobili
TRA
(c.f. ), domiciliato in Baia Parte_1 C.F._1
Domizia (CE) al Viale degli Olmi Tirrenia Residence, elett.te dom.to in Giugliano in Campania alla via G. Gigante n. 1, presso lo studio dell'avv. Antonio Panico (cf.: ) dal quale è rapp.to e difeso, in C.F._2 virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
pec:
Email_1
ATTRICE
E
(P.iva ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, sig. (c.f. CP_2
), domiciliato per la carica presso la sede della società C.F._3 in Napoli alla via Posillipo n. 314, ed elett.te dom.to in Napoli alla via Stendhal n. 14 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carrano ( ), dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura in CodiceFiscale_4 calce all'atto di costituzione;
pec: Email_2
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: Come rese dalla convenuta nelle note di trattazione del 12.04.2024 e riproposte all'udienza del 07.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando
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La domanda proposta NC è infondata e pertanto va rigettata Parte_2 per i motivi di seguito indicati. L'attore agisce in giudizio al fine di ottenere un accertamento giudiziale della veridicità ed autenticità delle sottoscrizioni apposte dal nella Persona_1 qualità di legale rappresentante della soc. e da lui stesso CP_1
apposte a margine ed in calce alla scrittura privata del 16 Parte_1 gennaio 2017 avente ad oggetto la promessa di vendita dell'appartamento posto al piano 3 distinto con il n. interno 14 avente accesso dalla prima porta a destra per chi esce dall'ascensore, composto di vani 6,5 compreso gli ascensori nei confini con appartamento interno 15, con giardino proprietà aliena sottostanti, con appartamento interno A/13 e censito nel N.C.E.U. del comune di Ischia alla Via Gianturco n. 18, al folio 5, particella 530, sub. 15, piano 3, interno 14, categoria A/2, classe 6, vani 6,5, rendita catastale € 1.017,16. Preliminarmente giova sottolineare che l'onere della prova incombe in capo a colui che reclama la pretesa, dunque l'attore. Tanto premesso, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, dalla lettura del contratto e degli atti in corso di causa, risulta che la domanda avanzata non è stata sufficientemente provata dall'attore, il quale non ha allegato in giudizio alcunchè a fondamento della propria pretesa tesa all' accertamento giudiziale delle sottoscrizioni poste in calce alla scrittura privata del 16 gennaio 2017, né tanto meno ha fornito prova sufficiente dell'inadempimento della CP_1
promittente venditrice, al contratto preliminare di compravendita
[...] immobiliare, a suo dire, stipulato in data 16.01.2017, con l'allora legale rappresentante della società convenuta sig. defunto in data Persona_1
28.09.2017 ed avente ad oggetto la vendita della villa sita in Ischia (Na) alla via Remigia Gianturco n. 18, per un corrispettivo pattuito di € 60.000,00. Del pari risulta che l'attore non depositava in giudizio nemmeno l'originale del contratto preliminare posto a fondamento della propria domanda, del quale contratto veniva prodotta e depositata una copia solo dal convenuto (cfr. all. 5
– fasc. parte convenuta) e le cui sottoscrizioni sono state oggetto di formale disconoscimento da parte della . Peraltro, le dette CP_1 sottoscrizioni sono state successivamente dichiarate false nel procedimento penale r.g.n. 11886/18/14 avente ad oggetto la loro apocrifia. La convenuta, a sostegno dell'infondatezza della domanda attorea, depositava in giudizio la perizia grafologica redatta dalla dott.ssa su Persona_2 richiesta del P.M. nell'ambito del predetto procedimento penale, e dalla stessa emergeva la non riconducibilità al sig. all'epoca dei fatti Persona_1 legale rappresentante della di tutte le firme apposte sul CP_1 preliminare depositato dall'attore presso il Notaio , di quelle Per_3
- 2 - apposte sulla planimetria e sul titolo, secondo cui: “in relazione al contratto preliminare va evidenziato che lo stesso presenta marche da bollo ed una planimetria postume rispetto alla data indicata in calce al contratto. La planimetria alla quale è apposta la firma di è stata estratta nel Persona_1 settembre 2017, in un momento in cui il non era più in possesso delle Per_1 sue capacità mentali, come da dichiarazione del dott. allegata alla Per_4 comparsa di costituzione della convenuta” (cfr. all 6 e 7- fasc. parte convenuta).
Deriva da tanto che, non solo la firma del sig. che si assume essere Per_1 stata apposta al contratto preliminare posto a fondamento della domanda attorea e per cui è causa, non risulta autenticata, ma agli atti non risulta allegata nemmeno la documentazione comprovante la sua autenticità, di talchè è da ritenersi priva di valore probatorio ai fini della decisione ai sensi dell'art. 2704 c.c., secondo cui “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”. A tanto si aggiunga che, dalla lettura dell'art. 4 del contratto preliminare depositato, le parti sarebbero dovute addivenire alla stipula del definitivo entro e non oltre il 30 giugno 2018, a ministero del notaio , Persona_5 il quale, nel giudizio pendente presso il Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, all'udienza del 17.11.2020, rendeva deposizione e si dichiarava totalmente estraneo ai fatti di causa ed al contenuto della busta (cfr. all. 8 – fasc. parte convenuta). Peraltro, nel giudizio de quo, all'atto della rimessione della causa in decisione, l'attore non compariva e quindi le difese ed eccezioni successive della non sono contestate, l'attore non depositava note CP_1 conclusive e si disinteressava totalmente delle vicende processuali, non presenziando all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.10.2023, né tanto meno all'ultima udienza tenutasi in data 07.04.2025. In virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., i fatti così come asseriti dalla società convenuta sono da ritenersi dunque pacifici e non contestati. Alla luce di tutto quanto suesposto, considerata la accertata falsità della firma del sig. sul contratto preliminare, la domanda attorea va rigettata Per_1 perché infondata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore nella misura indicata in dispositivo tenendo conto dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa
Annalisa Speranza, pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
[...] [...]
, nei confronti della in persona del legale rapp.te Pt_3 CP_1
p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
e per l'effetto: CP_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della spese che si liquidano in € CP_1
8.991,00 per competenze, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 02.05.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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