Articolo 44 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 43Articolo 45
Versione
31 ottobre 1971
Art. 44.

All' articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le opere di cui all'articolo 1, lettera c), sono le seguenti:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere".
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente