Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/12/2025, n. 8156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8156 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08156/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02064/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2025, proposto da
IO PI, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI SANT’ANASTASIA, rappresentato e difeso dall’Avv. ON ON, con domicilio eletto in Napoli alla Via dei Tribunali n. 181 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CO ET e LI RT, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
del diritto di accesso della ricorrente finalizzato ad acquisire la documentazione oggetto dell’istanza di accesso presentata in data 7 febbraio 2025 in ordine agli interventi abusivi imputati ai Sig.ri CO TE e CO RT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 il dott. LO LLOL e uditi per le parti i difensori La AR per delega dell’Avv. Medici per la ricorrente e ON ON per il Comune intimato;
Premesso che:
- con il presente gravame, la ricorrente, proprietaria di un appartamento posto al quarto piano di uno stabile condominiale sito in Sant’Anastasia alla Piazza San Francesco D’Assisi n. 10, espone di aver avversato con varie iniziative giudiziali, intentate nei confronti dell’amministrazione comunale, l’effettuazione di alcuni interventi abusivi posti in essere dal promissario acquirente Sig. CO TE sul lastrico solare – di proprietà della Sig.ra CO RT – sovrastante l’appartamento di sua proprietà. Detti interventi avrebbero dato luogo alla trasformazione in struttura abitativa di una precedente veranda abusiva;
- la medesima riferisce di aver presentato da ultimo al Comune di Sant’Anastasia, in data 7 febbraio 2025 (prot. n. 4570), istanza di accesso documentale finalizzata ad acquisire varia documentazione inerente alle opere abusive ascritte ai Sig.ri CO TE e CO RT, ma di non aver ricevuto soddisfazione, essendosi l’amministrazione comunale limitata ad informarla, con nota prot. n. 7495 del 6 marzo 2025, che il Sig. TE avrebbe presentato la “CILA con prot. 7450 del 06/03/2025 ad oggetto la demolizione della mansarda/veranda in ottemperanza all’ing. n° 04/2024 per la demolizione della stessa con data di inizio lavori 18/03/2025”;
- pertanto, chiede che sia riconosciuto il suo diritto di accesso e che sia ordinata al Comune di Sant’Anastasia l’esibizione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso e, in particolare, che sia garantita l’ostensione delle seguenti evidenze: i) ordinanza di demolizione n. 04/2024 del 18 marzo 2024, notificata ai Sig.ri TE e RT; ii) verbale di accertamento di inottemperanza alla suddetta ordinanza di demolizione; iii) determinazione di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, notificata ai Sig.ri TE e RT; iv) verbale di immissione in possesso e nota di trascrizione nei registri immobiliari; v) provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, notificato ai Sig.ri TE e RT; vi) ordinanza per la demolizione delle opere abusive a spese dei responsabili dell’abuso, emessa ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, notificata ai Sig.ri TE e RT; vii) atti e/o provvedimenti ulteriormente adottati per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione a spese delle parti inadempienti ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001, notificati ai Sig.ri TE e RT;
Rilevato che:
- l’ordinanza di demolizione n. 04/2024 del 18 marzo 2024 è stata depositata dalla difesa comunale in corso di giudizio, in data 26 settembre 2025;
- solo all’odierna udienza camerale di discussione della causa, la stessa difesa comunale, nulla puntualizzando al riguardo nei precedenti scritti difensivi, ha chiarito che non sussistono ulteriori atti da ostendere, successivi all’emanazione dell’ordinanza di demolizione n. 04/2024, stante l’avvenuta presentazione della CILA per la demolizione spontanea da parte del Sig. TE;
- quanto riferito dalla difesa comunale, in ordine all’insussistenza di atti susseguenti all’ordinanza di demolizione in parola, non è stato contestato dalla difesa attorea, la quale ne ha semplicemente preso atto;
Considerato che:
- l’interesse della ricorrente alla cognizione dell’ordinanza di demolizione n. 04/2024 del 18 marzo 2024 è stato integralmente soddisfatto nella presente sede giudiziale, come peraltro confermato dalla stessa ricorrente nella sua memoria di replica depositata l’11 ottobre 2025;
- viceversa, come risulta dall’esito dell’udienza camerale, il Collegio deve constatare l’inesistenza di atti che siano stati emanati in successione alla suddetta ordinanza di demolizione, al fine di sanzionare il comportamento eventualmente inottemperante degli onerati, e, quindi, non può che propendere per l’inesistenza di tutti gli atti ulteriori richiesti con l’istanza di accesso della ricorrente, precisamente individuati ai punti da ii) e vii) della superiore premessa;
- tale ultimo dato esclude che la ricorrente possa nutrire attuale interesse all’ostensione, non essendo gli atti in questione stati ancora formati dall’amministrazione comunale, la quale ha ritenuto per il momento sufficiente l’avvenuta presentazione della citata CILA per la demolizione spontanea dell’abuso;
Ritenuto, pertanto, che:
- alla luce di quanto esposto ed in parziale accoglimento delle eccezioni di rito formulate dalla difesa comunale, la produzione documentale intervenuta in corso di causa determina la piena soddisfazione della corrispondente pretesa ostensiva avanzata dalla ricorrente, come prescritto dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo all’ordinanza di demolizione n. 04/2024 del 18 marzo 2024;
- con riferimento, invece, ai restanti atti elencati nell’istanza di accesso della ricorrente, va ravvisata l’inammissibilità della relativa pretesa ostensiva per evidente carenza di interesse;
- in definitiva, in parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre per la restante parte il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse;
- le spese processuali vanno comunque addebitate al Comune di Sant’Anastasia, atteso il comportamento scarsamente collaborativo assunto dai competenti uffici comunali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, mentre per la restante parte dichiara il ricorso inammissibile, nei termini precisati in motivazione.
Condanna il Comune di Sant’Anastasia a rifondere in favore della ricorrente le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NG MA GU, Presidente
LO LLOL, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LLOL | NG MA GU |
IL SEGRETARIO