Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/05/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 284 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._1
Legale dell'Avv. VENTURI EUGENIO - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta C.F._2 procura rilasciata in calce al ricorso e sig. - CF – nato a Controparte_1 C.F._3
MAIDA (CZ) ed in data 26/11/1944, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANO RENATA - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 28 aprile 2025”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 02/04/2025 - che i ricorrenti, in data 24/06/2001, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario e che dalla loro unione non sono nati figli;
che i coniugi avevano stabilito la propria residenza presso la casa coniugale a Maida via E. Berlinguer,136 di proprietà del sig. ; CP_1 che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale, sicché essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, con decreto di omologa n° 1158/2023 del 6 febbraio 2023, il Tribunale di Lamezia Terme omologava la separazione
consensuale divenuta passata in giudicato, con l'effetto che ricorrono le condizioni per chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che dalla udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale ad oggi, gli stessi hanno sempre vissuto separatamente e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione né di ripresa della convivenza o di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
che i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso, dichiaravano pertanto di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
che entrambe le parti sono titolari di trattamenti pensionistici e indipendenti economicamente;
che la sig.ra dichiara di avere presentato per l'anno 2023 la dichiarazione dei redditi e che il sig. Pt_1
dichiara di avere presentato la Certificazione Unica 2024 relativa al periodo d'imposta 2023 Controparte_1
(vedi, in tal senso, il ricorso congiunto in atti).
Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi come in epigrafe meglio generalizzati, e come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, ricorrevano congiuntamente al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme affinchè - letto il ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al PM, per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio – volesse pronunciare sentenza consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori e , Parte_1 Controparte_1 demandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Maida, alle seguenti e concordate condizioni:
1) i ricorrenti ribadiscono la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate e riportate nel presente ricorso;
2) le parti sono economicamente indipendenti e non vantano alcuna pretesa economico-patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione e concordemente dichiarano e prendono atto reciprocamente di non avere diritti immobiliari e/o mobiliari di qualsiasi natura in comune.
3) le parti rinunciano ad impugnare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) le spese del giudizio saranno interamente compensate.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 6 maggio 2025, , il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 3 aprile 2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 28 aprile 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di 3
trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 15 aprile 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in MAIDA ed in data 24/06/2001, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 24 gennaio 2023 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1384/2022 RG e che, in data 06/02/2023 il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 24 gennaio 2023; data di deposito del presente ricorso: 2 aprile 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 6 maggio 2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 15 aprile 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, come peraltro espressamente richiesto dalle parti sin dalla data di deposito del ricorso congiunto introduttivo in atti. 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 284 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a MAIDA (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
04/06/1955, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. VENTURI EUGENIO - CF
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 sig. - CF – nato a [...] ed in data 26/11/1944, a sua volta Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. GIULIANO RENATA - CF - elettivamente domiciliato C.F._4 presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in MAIDA ed in data 24/06/2001-, alle seguenti e concordate condizioni:
1) i ricorrenti ribadiscono la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate e riportate nel ricorso;
2) le parti sono economicamente indipendenti e non vantano alcuna pretesa economico-patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione e concordemente dichiarano e prendono atto reciprocamente di non avere diritti immobiliari e/o mobiliari di qualsiasi natura in comune.
3) le parti rinunciano ad impugnare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di MAIDA – atto n. 5, parte II, serie A, anno 2001 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)