Le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli articoli 13 , 14 , 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall' articolo 2, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1938, n. 1094 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35 .
Le agevolazioni si applicano anche all'ampliamento ed al completamento degli edifici gia' costruiti o in corso di costruzione.