Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1521
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Ordinanza cautelare 27 luglio 2022
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Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
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Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Demansionamento privo di giustificazioni

    Il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimi gli atti impugnati in quanto, all'epoca dell'ordine di reimpiego, l'imbarcazione su cui il militare è stato assegnato come 1° Sottordine era comandata da un luogotenente non appartenente al ruolo degli ufficiali, contravvenendo alle disposizioni che prevedono tale assegnazione solo in unità rette da ufficiali.

  • Accolto
    Difetto di motivazione del provvedimento di cambio incarico

    Il Collegio ritiene che, stante la previsione normativa che di norma i marescialli aiutanti luogotenenti sono preposti al comando di unità operative, l'assegnazione in posizione di sottordine, costituendo un'eccezione, richiedesse un corredo motivazionale idoneo a giustificare tale scelta, motivazione che è mancata.

  • Rigettato
    Legittimità del cambio di incarico come mera rotazione funzionale all'elevazione degli standard professionali

    L'appello dell'Amministrazione è ritenuto aspecifico e incapace di scardinare il ragionamento del giudice di primo grado, in particolare riguardo alla violazione delle norme che regolano l'assegnazione a posizioni di sottordine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1521
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1521
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo