Decreto cautelare 25 giugno 2022
Ordinanza cautelare 27 luglio 2022
Decreto cautelare 29 ottobre 2022
Sentenza 6 febbraio 2023
Decreto presidenziale 7 aprile 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01521/2026REG.PROV.COLL.
N. 02727/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2023, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, Stazione Navale di Bari, Sezione Operativa Navale di Otranto, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
IE MO MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia, il quale ha anche proposto appello incidentale;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 179/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IE MO MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. ST IP;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia depositata dalla difesa erariale;
Udito l’avvocato Oronzo Marco Calsolaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento, proposta al T.a.r per la Puglia dal EN della Guardia di Finanza IE Cosimo MA, dei seguenti atti:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo: la nota del Comandante della Sezione Operativa Navale di Otranto prot. n. 0293509/2022 del 16.6.2022, recante ‘Cambio incarico definitivo’, con la quale, con decorrenza 1.7.2022, è stato disposto il cambio di incarico del ricorrente da “Comandante della V 1696” a “1° Sottordine di coperta del G. 122 La SP”; la sottesa “Circolare nr. 316509/520 datata 26.10.2011 del Comando Generale - VII Reparto – Ufficio Navale /AA.GG. di Roma. Tabelle organiche di equipaggiamento delle Unità navali del Corpo. Cambio incarico definitivo personale dipendente”; il provvedimento con cui la Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari avrebbe determinato gli imbarchi/sbarchi del personale con decorrenza 1.7.2022;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.7.2022: la nota del Comandante della Stazione Navale di Bari della Guardia di Finanza prot. n. 308168 del 24.6.2022 di approvazione della proposta di cambio incarico di cui alla gravata nota del Comandante della Sezione Navale di Otranto prot. n. 0293509/2022 del 16.6.2022;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.10.2022: i medesimi atti già impugnati, nonché la nota del Comandante della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari prot. n. 308168 del 24.6.2022, la determinazione n. 367925 del 29.7.2022 del Comandante della Stazione Navale di Bari e la relazione di chiarimenti depositata dall’Amministrazione in esecuzione del decreto presidenziale T.a.r. n. 309/2021.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio (e con i primi motivi aggiunti) l’interessato, nel dolersi del cambio di incarico disposto nei suoi confronti (da “Comandante della V 1696” a “1° Sottordine di coperta del G. 122 La SP”) nell’ambito della Sezione Operativa Navale di Otranto della Guardia di Finanza, ha sostanzialmente dedotto di aver subito un demansionamento privo di giustificazioni, e che uno dei controinteressati, pure coinvolto nella rotazione di incarichi che ha portato al suo avvicendamento, non possedesse i requisiti professionali e di esperienza per ricoprire la posizione assegnata.
3. L’Amministrazione ha resistito al ricorso, sostenendo la legittimità della propria azione e negando la configurabilità di un demansionamento, atteso che il nuovo incarico affidato al militare è presso un’unità navale del tipo “Guardacoste classe Bigliani” (ossia una imbarcazione alturiera con un equipaggio di 14 unità, equiparata a Tenenza di Corpo) di livello superiore rispetto al precedente impiego di comando di un mezzo navale del tipo “Vedetta velocissima classe 1600” (ossia un motoscafo con un equipaggio di 4-5 unità), ed in un ruolo perfettamente compatibile (Vicecomandante) con il grado e le specializzazioni del ricorrente; anzi, il gravato cambio d’incarico nei confronti del Lgt. MA costituisce un preliminare periodo di affiancamento con l’attuale Comandante del Guardacoste “G.122 La SP”, per consentire al ricorrente di acquisire un’adeguata conoscenza dei ruoli e dei compiti assegnati ai vari membri dell’equipaggio, nonché dei sistemi di bordo, prima di potergli attribuire il ruolo di Comandante di quel mezzo.
4. Nel corso del giudizio di primo grado, il T.ar. ha negato la tutela interinale, mentre il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai fini della celere definizione del ricorso da parte del Tribunale adito.
4.1. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, l’interessato ha poi impugnato la relazione di chiarimenti depositata dall’Amministrazione in esecuzione del decreto presidenziale T.a.r. n. 309/2021.
5. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha ritenuto “ fondato e dirimente il primo motivo di censura del ricorso principale, riproposto anche nel primo ricorso per motivi aggiunti, con cui si denuncia la violazione dell’art. 34 del D. Lgs. n. 199 del 1995 e della Circolare n. 218000/310 della Guardia di Finanza del 06.07.2005, oltreché lo sviamento di potere ”. In sostanza si evidenzia che il profilo professionale posseduto dal ricorrente non è ricollegato necessariamente a funzioni di comando, potendo essere destinato anche ad incarichi di responsabilità nell’ambito di unità navali affidate al comando di personale gerarchicamente sovraordinato; nondimeno, nella specie, risulta cristallizzato il profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati dal ricorrente, in quanto, all’epoca di adozione dell’ordine di reimpiego (e anche alla data della decisione, secondo quanto risulta dalla relazione informativa depositata dall’Amministrazione in data 21.11.2022), l’imbarcazione alturiera del tipo “Guardacoste”, cui è stato assegnato il ricorrente quale 1° Sottordine, risulta retta non da un ufficiale, ma da altro luogotenente che – sebbene in possesso di maggiore anzianità del Lgt. MA – comunque non appartiene al ruolo degli ufficiali.
Gli altri motivi di ricorso sono invece stati giudicati assorbiti e comunque infondati, avendo l’Amministrazione dedotto che per la conduzione della vedetta V.1101 – cui è stato assegnato il controinteressato Mar. Aiut. Citarella - non è necessaria l’abilitazione denominata “condotta vedette velocissime”, trattandosi di una vedetta costiera e non velocissima; il comando di gommoni della specie suddetta è infatti affidato a un ispettore in possesso della specializzazione NAC, sicché l’affidamento del comando della vedetta in argomento al controinteressato - in possesso della specializzazione NAC - appare in linea con le vigenti disposizioni in materia. Neppure appariva fondato il dedotto difetto di motivazione, alla stregua della condivisibile giurisprudenza secondo cui “I provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari sono qualificabili come “ordini”.
5.1. Le spese di lite del primo grado sono state poste a carico dell’Amministrazione, mentre sono state compensate nei confronti dei controinteressati.
6. Avverso tale decisione l’Amministrazione ha proposto il presente giudizio di appello, affidandolo al complesso motivo che può riassumersi nei termini seguenti.
6.1. Error in iudicando : il provvedimento di impiego su cui si controverte è un mero “cambio di incarico”, all’interno della Sezione Operativa Navale di Otranto, operato nell’ambito di un coordinato piano di modifiche degli imbarchi che risponde semplicemente all’esigenza organizzativa del reparto di elevare gli standard professionali di tutti i militari in forza al reparto; la rotazione dei ruoli è funzionale all’accrescimento delle competenze professionali e specialistiche; presso la Sezione Operativa Navale di Otranto sono in forza 11 “Ispettori” specializzati “NAC” (Nocchiere Abilitato al Comando), a fronte di 8 imbarcazioni di vario genere, dunque non tutti gli Ispettori possono assumere incarichi di comando ed è opportuna una rotazione tra gli stessi; la circolare valorizzata dal T.a.r. è stata adottata in vigenza dell’originario decreto legislativo n. 199/1995 (in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza), il quale stabiliva che il ruolo “Ispettori” fosse articolato su quattro gradi gerarchici: a) Maresciallo Aiutante; b) Maresciallo Capo; c) Maresciallo Ordinario; d) Maresciallo. Tuttavia, esso è stato successivamente integrato con il decreto legislativo n. 67/2001 con l’introduzione della qualifica di Maresciallo Aiutante EN, “con rango preminente sui parigrado, cui sono demandati incarichi di massima responsabilità e più elevato impegno operativo”; successivamente, con il decreto legislativo n. 95/2017, recante disposizioni in tema di “Revisioni dei ruoli delle Forze di polizia”, sono state apportate delle significative modifiche al decreto legislativo n. 199/1995 con riferimento alla struttura ordinamentale della gerarchia dei gradi del personale appartenente al ruolo Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri e, in particolare, per quanto concerne il ruolo “Ispettori” del Corpo a cui appartiene l’interessato, con l’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 95/2017: - la qualifica di luogotenente è stata configurata come “grado” a decorrere dal 1° gennaio 2017; - è stata introdotta la qualifica di “cariche speciali”, che viene conseguita dai Luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado (i Luogotenenti in possesso di tale qualifica hanno “rango preminente” rispetto ai parigrado che ne sono privi, come chiaramente evidenziato nella Tabella 26 allegata al D.Lgs. n. 95/2017 che sostituisce la precedente Tabella A del D. Lgs. n. 199/1995); non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell’art. 34 del D. Lgs. n. 199/1995, come invece sostenuto dal giudice di primo grado, atteso che l’attuale art. 34 (come modificato dal D. Lgs. n. 95/2017) riporta invero i nuovi commi 5 e 5-ter che statuiscono rispettivamente: - “ I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di “cariche speciali” con decorrenza dal giorno successivo a quello di anzianità di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di più qualificato rango ”; - “ il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più luogotenenti “cariche speciali” prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica ”.
Dunque, alla luce delle modifiche normative intervenute, la figura apicale del ruolo “Ispettori” è quella del “EN cariche speciali” e non quella di maresciallo aiutante “EN” indicata nella circolare n. 218000 del 2005 richiamata dal giudice.
In tale quadro normativo l’Amministrazione ha affidato l’incarico di comandante del Guardacoste “G. 122 La SP” ad un EN “C.S.”, con alle dipendenze n. 2 Ispettori specializzati “NAC” di grado/rango inferiore, tra cui il EN MA (EN senza qualifica “cariche speciali”) quale 1° Sottordine di coperta. Ma ciò non costituisce demansionamento, perché l’appellato è stato assegnato nella posizione di 1° sottordine di coperta, in qualità di vice comandante del citato guardacosta, tipologia di imbarcazione, di grandezza e importanza notevolmente più rilevante rispetto alla motovedetta velocissima di cui aveva precedentemente il comando; ciò risulta legittimo atteso che il grado rivestito dal MA (EN) non rappresenta, alla luce delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. n. 95/2017, la “figura apicale” tra gli Ispettori e, pertanto, l’incarico assunto è assolutamente in linea con il grado rivestito e con le funzioni allo stesso assegnate; al comando dell’unità navale in argomento, peraltro, è posto un EN con qualifica “cariche speciali”, che, come detto, ha un “rango preminente” sui parigrado che ne sono privi (come il MA). E’ stata anche avanzata istanza cautelare di sospensiva della sentenza impugnata.
7. Si è costituito l’appellato, resistendo al gravame e proponendo anche appello incidentale in relazione ai capi della sentenza del T.a.r che hanno escluso, per il profilo dell’interessato, la necessaria attribuzione di incarichi apicali sulle unità navali in questione, in relazione al grado, alle qualifiche tecniche e alle specializzazioni posseduti dal militare, come previsto dalla circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto-Ufficio Ordinamento n. 218000/310 del 6.7.2005 (prodotta nella versione aggiornata al 13.9.2022).
8. Con ordinanza n. 1577/2023 la Sezione ha rigettato l’istanza cautelare, evidenziando che ad un sommario esame cautelare l’appello non presentava, prima facie , sufficienti elementi di fondatezza, anche alla stregua delle controdeduzioni espresse dall’appellato.
9. Successivamente le parti hanno ulteriormente prodotto memorie difensive e di replica con le quali hanno insistito sui rispettivi assunti; con memoria depositata in data 26.8.2024 l’Amministrazione ha evidenziato che l’appellato, in esecuzione di quanto disposto dal T.a.r., è stato destinatario di nuovo cambio incarico e assegnato, con riserva, a quello di Comandante dell’unità G122 “La SP”.
10. Sulle ulteriori difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza di discussione del 12.2.2026.
11. Osserva il Collegio che l’appello principale è infondato e quello incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
12. In relazione al primo aspetto, devesi evidenziare che l’appello dell’Amministrazione, incentrato sulla sottolineatura delle complesse articolazioni che caratterizzano il ruolo degli Ispettori della Guardia di Finanza, risulta sostanzialmente aspecifico perché non è capace di scardinare il ragionamento sul quale si incentra la decisione del Ta.r..
12.1. Come già accennato, il primo giudice è opportunamente partito dal rilievo secondo cui l’art. 34 d. lgs. 199/1995, nel testo ratione temporis applicabile alla specie (quello in vigore dal 20.2.2020), così individua le “Funzioni del personale appartenente al ruolo ispettori" (quello di appartenenza del MA):
1. Agli appartenenti al ruolo "ispettori" sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1:
a) collabora con il superiore diretto, che può sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all'attività di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;
c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa;
d) di norma è preposto al comando di unità operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici;
e) svolge, di norma, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di insegnamento, formazione e di istruzione del personale del Corpo;
f) espleta attività di studio e pianificazione, nonché mansioni la cui esecuzione richiede continuità di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.
3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, sono di norma attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, nonché incarichi di comando ed operativi di più elevato impegno. Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresì funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.
4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di più qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente. Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.((16))
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali per delitto non colposo o disciplinari più gravi della «consegna»;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126.
5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5.
5-ter. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.
5-quater. La qualifica di «cariche speciali» è conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
12.2. La Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza I Reparto - Ufficio Ordinamento n. 218000/310 del 6.7.2005 (nel testo aggiornato al 13.9.2022, per come affermato dall’appellato incidentale - cfr. pag. 13 - non espressamente contestato dalla controparte), nel declinare il contenuto delle mansioni spettanti ai marescialli aiutanti “luogotenenti”, al punto 3 della lettera b) – rubricata “Funzioni di Comando” – stabilisce espressamente che « i marescialli aiutanti “luogotenenti”, quali figure apicali tra gli ispettori, sono destinati all’assolvimento degli incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo del ruolo. I relativi profili di impiego comportano, conseguentemente, la titolarità di incarichi di più qualificato rango che, come tali, presuppongono ancora più spiccate funzioni di “propulsione”, “indirizzo” e “coordinamento”.
Essi, pertanto, fermi restando gli incarichi attribuiti a ufficiale: […] (b) oltre al comando di unità aeree e navali in ragione delle specializzazioni e delle qualifiche tecniche possedute, sono, inoltre, preposti: […] nell’ambito della componente navale, al: • comando di Sezioni Operative Navali; • direzione di macchina delle unità e mezzi navali maggiori; • direzione di articolazioni di supporto tecnico. Possono essere, inoltre, destinati ad incarichi di l° sottordine delle unità navali del tipo “guardacoste” rette da ufficiale, nonché di 2° sottordine del tipo “pattugliatore” ed alla direzione di macchine, prioritariamente delle unità navali di Nave Scuola, Pattugliatore e Guardacoste […]».
12.3. Ebbene, già dalla lettura del dato normativo, se emerge che il profilo professionale posseduto dal ricorrente (EN) non è ricollegato necessariamente a funzioni di comando (potendo essere destinato anche in 1° sottordine nell’ambito di unità navali rette da ufficiale), d’altra parte è pure evidente in causa che, all’epoca di adozione dell’ordine di reimpiego in questione (e anche successivamente, come attestato dalla relazione informativa depositata dall’Amministrazione in data 21.11.2022), l’imbarcazione alturiera del tipo “Guardacoste”, cui è stato assegnato il MA quale 1° Sottordine, risultava retta non da un ufficiale, ma da altro luogotenente che - sebbene in possesso di maggiore anzianità del Lgt. MA - comunque non appartiene al ruolo degli ufficiali.
13.4. Sussiste dunque il profilo di illegittimità degli atti impugnati per come individuato dal primo giudice. Aspetto sul quale le censure dell’amministrazione, essenzialmente incentrate sull’articolazione interna prevista per la qualifica di EN (e sulla ulteriore qualifica di «cariche speciali»), non risultano dirimenti.
Infatti, nella specie non è in discussione il fatto che, all’atto dell’adozione dei provvedimenti impugnati, il MA non fosse ancora in possesso della qualifica di «cariche speciali», né la questione del se il EN destinato al comando del guardacoste La SP dovesse o meno prevalere sul MA. Ciò che risulta dirimente, invece, è il fatto che, con l’attribuzione di incarico in questione, l’odierno appellato è stato collocato in posizione di 1°sottordine al di fuori dei casi previsti dalla legge e dalla circolare, le quali, mediante le norme sopra richiamate (in tema di possibile collocamento in sottordine del maresciallo aiutante “luogotenente”) letteralmente si riferiscono ad ogni “maresciallo aiutante luogotenente”, e non solo, come invece vorrebbe intendere l’Amministrazione appellante, ai soli luogotenenti con la qualifica di “cariche speciali”. Nella specie, dunque, è sufficiente fare applicazione dei noti brocardi del “ in claris non fit interpretatio ” nonché del “ ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit ”.
In tal senso, del tutto convergente è il rilievo secondo cui il comma 5 dell’art. 34 del D. Lgs sopra indicato (nel testo in vigore sin dal 7.7.2017), che tratta dei marescialli aiutanti che maturano quattro anni di anzianità nel grado (conseguendo così la qualifica di «cariche speciali»), espressamente ne prevede l’impiego “ in incarichi di più qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente ”. Dunque, dal fatto che l’Amministrazione non abbia deciso di intervenire con tale “ determinazione del Comandante generale ”, rispetto al testo del punto 3, lettera b) della citata Circolare n. 218000/310 del 6.7.2005 (che, come detto, disciplina l’attribuzione delle “Funzioni di Comando” per tutti i marescialli aiutanti luogotenenti, quale era il MA all’epoca dei fatti), nel senso cioè di limitare quelle previsioni ai soli luogotenenti “cariche speciali”, è legittimo inferire che il disposto normativo in questione sia da interpretare proprio nel senso già indicato dal primo giudice.
13.5. Resta dunque insuperato il rilievo che ha condotto il T.a.r. ad accogliere il ricorso introduttivo del giudizio.
13.6. Alle considerazioni predette, inoltre, il Collegio ritiene corretto aggiungere il rilievo (sollecitato dall’appellato, che ha riproposto la censura dedotta col terzo motivo di ricorso e dei primi motivi aggiunti) del difetto di motivazione del provvedimento di cambio incarico.
13.6.1. Invero, non dubita il Collegio della condivisibile giurisprudenza amministrativa secondo cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari sono qualificabili come “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, sicchè generalmente non richiedono nemmeno una particolare motivazione.
13.6.2. Tuttavia, nella specie, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. d), del d. lgs. 199/1995, l’appartenente al ruolo "ispettori" “ (d) di norma è preposto al comando di unità operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici ”; e tanto, all’evidenza e a maggior ragione, deve valere per i marescialli aiutanti cui, per il comma 3 della norma predetta, “ sono di norma attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, nonché incarichi di comando ed operativi di più elevato impegno” , e ancor più per i luogotenenti per i quali il comma 4 del medesimo art. 34 precede che siano “ impiegati in incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3 ”.
Dunque, per espressa previsione normativa, l’assegnazione di un maresciallo aiutante luogotenente (quale il MA), appartenente al ruolo “ ispettori”, in posizione di sottordine, nell’ambito di unità operative o mezzi tecnici, pur possibile, costituisce un’eccezione rispetto alla regola (come la locuzione “ di norma ” lascia intendere). Da tanto è ulteriormente possibile inferire che, rispetto al peculiare provvedimento di specie, con cui si è optato per una soluzione organizzativa (il sottordine) che costituisce eccezione al “ di norma ”, che pure ha privato del ruolo di comando (seppure di unità minori) un luogotenente che lo ricopriva da molti anni, meritasse un qualche corredo motivazionale idoneo a giustificare la scelta operata; cosa che, invece, è del tutto mancata.
13.7. L’appello principale va dunque rigettato per gli assorbenti profili predetti.
14. Di conseguenza, l’appello incidentale deve essere giudicato improcedibile, non emergendo residui profili di interesse al riguardo in capo all’appellato.
15. Ricorrono tuttavia giustificati motivi, in considerazione della peculiarità e novità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO MI, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
ST IP, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST IP | IO MI |
IL SEGRETARIO