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18 luglio 1949
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13 gennaio 1957
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12 gennaio 1958
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10 febbraio 1968
10 febbraio 1968
Art. 13.
Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilita'.
Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso. (9) (10) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13 , 14 , 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957. --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 , come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959".
Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958. --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 febbraio 1968, n. 26 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 2 luglio 1949, n. 408 deve intendersi abolito, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 ".
Le case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo all'inizio, saranno esenti per venticinque anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data della dichiarazione di abitabilita'.
Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso. (9) (10) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti [...] dagli articoli 13 , 14 , 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , [...] sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1957. --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 27 dicembre 1956, n. 1416 , come modificata dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini prorogati al 31 dicembre 1957 [...] sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959".
Ha inoltre disposto che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1958. --------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 febbraio 1968, n. 26 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori di costruzione di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 2 luglio 1949, n. 408 deve intendersi abolito, anche ai fini dell'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 ".
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- 1. Quando spetta l’iva al 4% per l’acquisto di beni finiti?Angelo Forte · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 maggio 2023 · 34.023632
[…] forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni…” Dunque per la cessione dei cosiddetti beni finiti è applicata l'aliquota agevolata Iva del 4% se tali beni sono forniti per la costruzione dei fabbricati indicati nell'articolo 13 della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni e tali fabbricati sono: case di abitazione, anche se comprendenti uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso (non deve trattarsi cioè di immobile accatastato in A1 o A8 o A9); edifici in cui più del 50% ella superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata ad abitazione; […]
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Giurisprudenza • 281
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 25/10/2023, n. 8599Provvedimento: […] nel complesso l'immobile così ricostituito, rientra sia per superficie, per numero dei vani che per ogni caratteristica specificata ex art. 13, della legge n.408/1949, nella tipologia degli alloggi "non di lusso". […] n. 108, per l'atto di acquisto di un fabbricato o della porzione di un fabbricato da destinare dall'acquirente a propria abitazione, non osta che il fabbricato sia composto da più appartamenti o porzioni, purché il complesso da adibire a propria abitazione rientri, per superficie, per numero di vani e per le altre caratteristiche indicate nell'art. 13 della legge 408 del 1949, e dal D.M. 2 agosto 1969, nella tipologia degli alloggi non di lusso. […]Leggi di più...
- legge n.108/1985·
- alloggi non di lusso·
- mutuo consenso·
- agevolazioni prima casa·
- D.M. 02/08/1969·
- art. 13 legge 408/1949·
- retrocessione immobiliare·
- art. 1372 c.c.·
- imposte ipotecarie e catastali·
- imposta di registro