TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11897 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 3630/2020 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a[...], elettivamente domiciliata in Portici, Via Leonardo da Vinci n. 54, presso lo studio dell'avv. Ciro De Gregorio, C.F.
, che la rappresenta e difende, come in atti. CodiceFiscale_2
ATTRICE
CONTRO
in Napoli, Via Giudecca Vecchia n. 12, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro-tempore sig. , C.F. Controparte_2 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Improta, C.F. C.F._3
presso il cui studio sito in Napoli, alla Via Rita Atria CodiceFiscale_4
n.9 (già ), elettivamente domicilia, come in atti. Controparte_3
CONVENUTO
CONTRO
Partita IVA - con sede in Mogliano Controparte_4 P.IVA_2
ET (TV) alla Via Marocchesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore dott. Amministratore Delegato e Direttore Controparte_5
Generale, e dott. , Dirigente della società, elett.te dom.ta in Controparte_6
Napoli alla via Giordano Bruno n. 169 presso l'avv. Giulio Rotoli (cod. fisc.
, che la rapp.ta e difende, come in atti CodiceFiscale_5
ZO AM
Conclusioni parte attrice:
1. previo accertamento della natura e delle cause dei danni riportati dall'appartamento dell'attrice, dichiarare la responsabilità del convenuto:
1.1. per non aver provveduto all'eliminazione delle CP_1 cause stesse del danno;
1.2. conseguentemente, per essere venuto meno al dovere di custodia delle cose in affidamento;
1.3. per non aver tenuto indenne l'attrice dai danni subiti, anche a seguito dell'aggravamento delle condizioni dei luoghi;
2. per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla sig.ra , economici – comprese spese di Parte_1 mediazione e di consulenza tecnica di parte -, da mancato utilizzo dell'immobile, morali e da stress, nella misura di € 23.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
3. condannare, altresì, il convenuto al rimborso di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio e della procedura di mediazione;
4. sentenza munita di clausola come per legge.
Conclusioni parte convenuta: Nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE infondata la domanda avanzata dalla sig.ra (C.F. Parte_1 Co
) nei confronti del convenuto Ente estione ed in ogni C.F._6 caso l'assenza di responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro de quo. RIGETTARE tutte le domande avanzate da parte attorea perché infondate in fatto ed in diritto. CONDANNARE parte attrice sig.ra (C.F. Parte_1
) al pagamento delle spese di lite in favore del C.F._6
sito in Napoli, Via Giudecca Vecchia n.12 (C.F. ) – CP_1 P.IVA_1 cap. 80139, in persona dell'amministratore pro-tempore, oltre spese generali e CPA come per legge. CONDANNARE parte attrice sig.ra (C.F. Parte_1
) alla refusione delle spese anticipate dal C.F._6 CP_1 convenuto, quali quelle corrisposte pro-quota al CTU pari ad € 1.073,88 ed il Contributo Unificato versato per la chiamata in causa delle Controparte_8 ad € 264,05. Sempre nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea: ACCERTARE E DICHIARARE il terzo (P.IVA ), in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_4 P.IVA_2 legale in Mogliano ET (TV) – cap 31021 – Via Marocchesa n.14, tenuta a garantire il convenuto ente di gestione in virtù dell'intercorrente contratto di polizza assicurativa n. 332520202 del 06/09/2013 (Assicurazione Globale Fabbricati Civili) – periodo copertura 06/09/2017-06/09/2018 e, per l'effetto, CONDANNARE, previa dichiarazione di manleva, Controparte_4
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., con sede legale in Mogliano P.IVA_2
ET (TV) – cap 31021 – Via Marocchesa n.14, quale terzo chiamato in causa a garanzia dal sito in Napoli, Via Giudecca Vecchia n.12 (C.F. CP_1
) – cap. 80139, in persona dell'amministratore pro-tempore, per P.IVA_1 tutto quanto quest'ultimo fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell'attrice. Ed infine, CONDANNARE (P.IVA Controparte_4
), in persona del l.r.p.t., con sede legale in Mogliano ET (TV) P.IVA_2
– cap 31021 – Via Marocchesa n.14, al rimborso per manleva delle spese e competenze legali, oltre spese generali e CPA come per legge per la difesa spiegata dal procuratore legale costituito dell'ente di gestione convenuto e chiamante in garanzia, oltre alla refusione delle spese corrisposte pro-quota al CTU pari ad € 1.073,88 ed il Contributo Unificato versato per la chiamata in causa delle pari ad € 264,05. Controparte_9
Conclusioni terzo chiamato: a) rigettare la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti di per tutti i motivi indicati nel Controparte_4 presente atto;
b) rigettare, in ogni caso, la domanda proposta dall'attrice perché del tutto infondata in fatto ed in diritto;
c) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di risarcimento proposta, ridurre all'equo e al giusto le pretese avanzate da parte attrice;
d) con vittoria di spese e competenze del giudizio.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il , Controparte_10 onde ottenere il risarcimento dei danni causati all'unità immobiliare dalla stessa condotta in locazione, in conseguenza di infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo di copertura, verificatesi a partire dal mese di agosto dell'anno 2018. A sostegno della domanda, riferiva che le dedotte infiltrazioni avevano causato danni agli intonaci, al parquet ed all'impianto elettrico, quantificati dal tecnico di fiducia in complessivi euro 18.000,00. Nella relazione tecnica redatta dal detto perito di parte, la causa principale delle infiltrazioni veniva indicata nella carenza di impermeabilizzazione della terrazza di copertura, alla quale aggiungeva, quale eventuale concausa, la rottura di una condotta pluviale. A titolo di risarcimento, formulava una complessiva richiesta di € 23.000,00, inclusiva dei danni all'immobile, dell'indennità per mancato utilizzo dell' appartamento, nonché per stress e danni morali.
Si costituiva il convenuto Condominio, contestando in rito ed in merito la pretesa risarcitoria e chiedendo, contestualmente, di essere autorizzato a chiamare in causa la assicuratrice del convenuto condominio con Controparte_4 polizza globale fabbricati n. 332520202, onde essere manlevato e garantito nell'ipotesi di condanna. Rilevava, altresì, la mancata adesione della compagnia assicuratrice all'invito di partecipare alla procedura di mediazione, proposta dall'attrice, ai sensi del D. L.gs 28/10 e chiedeva che il Giudice ne tenesse conto ai fini della eventuale manleva e del governo delle spese.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Controparte_4
che impugnava la domanda attorea e la comparsa di costituzione del
[...] convenuto Condominio, chiedendone il rigetto.
Ammessa ed espletata la CTU tecnica, all'udienza del 21/10/2025, rassegnate le conclusioni dalle parti, essendo la causa matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con termini ex art. 190 cpc - abbreviati a 20 + 20 gg - per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. *****
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Risultano inoltre formulati, da parte attrice e dal convenuto , formali inviti alla mediazione non andati a buon fine, CP_1 come da verbali depositati attestanti decorso negativo.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
La relazione di CTU, pur riscontrando la presenza di fenomeni dovuti ad infiltrazioni, ha tuttavia escluso che questi siano imputabili al convenuto
. Testualmente: “come emerso all'esito della prova di allagamento CP_1 effettuata, il tratto di terrazzo a livello indagato non presenta soluzioni di continuità tali da generare infiltrazioni verso il sottostante immobile .” Pt_1
Né risulta dimostrata in altro modo la responsabilità del . CP_1
Andrà quindi ricordato che principio generale del processo civile è l'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., il quale stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. Orbene, parte attrice, non avendo dimostrato la riconducibilità delle infiltrazioni alla proprietà si è sottratta all'onere della CP_11 prova che su di lei incombeva. Per tali motivi, la domanda andrà rigettata.
Le spese ed onorari di lite, calcolati sulla base della domanda, si liquidano ex D.M. 55/2014 secondo i valori minimi, data la stringatezza della istruttoria, e seguiranno la soccombenza.
Le spese della CTU, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del CTU medesimo, in base al decreto di liquidazione del 12.07.2022 emesso nel presente procedimento, e come ivi quantificate, si pongono nei rapporti interni tra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
Restano a carico di parte attrice anche le spese delle parti chiamate in garanzia, in virtù del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione secondo il quale "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. ordinanza n. 6144/2024)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-a) Rigetta la domanda.
-b) Condanna l'attrice , C.F. al pagamento Parte_1 CodiceFiscale_1 delle spese di causa liquidate in € 2.540,00 (compenso tabellare minimo) oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge, in favore di Condominio sito in Napoli, Via Giudecca Vecchia n. 12, C.F. , con attribuzione P.IVA_1 al difensore costituito ed antistatario.
-c) Condanna l'attrice , C.F. al pagamento Parte_1 CodiceFiscale_1 delle spese di causa liquidate in € 2.540,00 (compenso tabellare minimo) oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge, in favore di
[...]
Partita IVA . CP_4 P.IVA_2
Sentenza esecutiva come per legge.
Napoli, 16/12/2025
Il Giudice dott. Michele D'Auria