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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/11/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9285/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/08/2025 da
Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. LESCHIUTTA ELISA avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/09/2000 in SUTRIO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SUTRIO (UD), al n. 7, Parte 2, Serie A, anno 2000;
- preso atto che dall'unione è nato il figlio (30.5.2015), minorenne;
Per_1
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
Oggetto: separazione consensuale
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e , Parte_1 Parte_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 16/09/2000 in SUTRIO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
SUTRIO (UD), al N. 7, Parte 2, Serie A, anno 2000, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati e a fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dando atto che gli stessi si autorizzano sin d'ora al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore , fermo restando che eventuali viaggi all'estero Per_1 del minore andranno autorizzati da entrambi i genitori;
2. dispone che il figlio sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del figlio presso di sé e congiuntamente per l'amministrazione straordinaria. Prende atto che ciascun genitore dovrà informare l'altro di eventuali malattie del figlio e/o problematiche scolastiche e/o di altra natura di cui venisse a conoscenza;
3. dispone che il padre possa vedere il figlio liberamente quando vorrà, previo accordo con la madre. In ogni caso, salvo diverso accordo tra genitori, dispone che il padre tenga con sé il figlio un giorno nel fine settimana, concordato con la madre. Inoltre, dispone che:
- nella settimana in cui la madre è occupata con turno 14-22 il padre terrà il figlio dall'uscita da scuola fino al rientro a casa della madre almeno tre pomeriggi a settimana;
- nella settimana in cui la madre è occupata con turno 6-14 il padre si recherà dal figlio al mattino prima dell'uscita della madre e lo accompagnerà a scuola almeno tre mattine a settimana. Sono fatti salvi diversi accordi tra genitori, i quali si impegnano a valutare le esigenze di
; Per_1
4. in ordine alle vacanze estive, dispone che ciascun genitore trascorra con il figlio almeno quindici (15) giorni anche frazionati, nel periodo compreso tra i mesi di giugno (dal termine dell'anno scolastico) e settembre (inizio anno scolastico) di ogni anno solare. Dà atto che detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra genitori, entro il 30 aprile di ogni anno tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori;
5. per quanto concerne le festività natalizie, indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, dispone che il figlio trascorra le predette ad anni alterni: di regola dal 24 al 31 dicembre con un genitore, con la previsione che il giorno di Natale il figlio stia a pranzo con la madre e a cena con il padre o viceversa, e dal 31 dicembre all'inizio della scuola con l'altro genitore. È fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente in ragione delle esigenze del figlio Per_1
6. in relazione alle festività pasquali, indicativamente, e salvo diverso accordo tra i genitori, dispone che il figlio trascorra le predette ad anni alterni: di regola dal giovedì (inizio vacanze) sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
7. dispone che le altre festività (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno…) vengano gestite sulla base del calendario ordinario, salvo diverso accordo tra genitori;
8. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , dispone che Per_1
Part il sig. versi a partire dal mese successivo a quello del deposito della presente sentenza un assegno di mantenimento mensile di € 250,00, annualmente rivalutato come per legge, entro il 15 di ciascun mese, da accreditarsi sul conto corrente IBAN intestato alla sig.ra Pt_1
9. pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse del minore, come indicate sul
Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati sottoscritto dal Presidente
Vicario del Tribunale di Udine e dal Presidente della Sezione di Udine dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in data 28.8.2015, al cui contenuto i ricorrenti fanno espresso richiamo ed integrale rinvio, dichiarando di conoscerlo;
dà atto che l'assegno unico e universale verrà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni per spese fiscalmente rilevanti relative al figlio verranno ripartite al 50% tra genitori.
10. Qualora la sig.ra si trasferisca con il figlio in un altro immobile Pt_1 prima della raggiunta indipendenza economica di , dispone che il Per_1 padre versi in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mensili dal mese successivo al trasferimento;
11 dà atto che i genitori si impegnano ad un inserimento graduale degli eventuali e rispettivi nuovi compagni nella vita del figlio, nel rispetto della sensibilità dello stesso;
12. dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
13. dà atto che i ricorrenti hanno già provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato suddividendo il saldo presente sul predetto conto a metà. Dà atto che le autovetture di proprietà dei ricorrenti rimarranno nella disponibilità del proprietario - utilizzatore che sosterrà ogni spesa relativa al veicolo e deciderà le sorti dello stesso senza che l'altro possa Part sollevare alcuna opposizione;
dà atto che la moto rimarrà al sig.
14. dispone che la casa coniugale, sita a Moggio Udinese, di proprietà Part del sig. sia assegnata alla sig.ra che rimarrà nell'immobile con Pt_1 il figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di Part
. Dà atto che il sig. si trasferirà in un altro immobile e ciascun Per_1 ricorrente si farà carico di tutte le spese della casa in cui risiederà; dà atto Part che il sig. si impegna a reperire un immobile adeguato dove pernottare con il figlio entro il 30 novembre 2025; fino a tale data le visite tra padre e figlio potranno avvenire nella casa coniugale;
15. dà atto che, al momento del rilascio dell'immobile, la sig.ra avrà Pt_1 diritto ad asportare i propri beni personali dalla casa coniugale nonché tutti o parte dei beni mobili presenti nell'immobile a sua scelta.
16. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUTRIO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.7, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 11/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9285/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/08/2025 da
Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. LESCHIUTTA ELISA avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/09/2000 in SUTRIO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SUTRIO (UD), al n. 7, Parte 2, Serie A, anno 2000;
- preso atto che dall'unione è nato il figlio (30.5.2015), minorenne;
Per_1
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
Oggetto: separazione consensuale
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e , Parte_1 Parte_2 il cui matrimonio è stato celebrato in data 16/09/2000 in SUTRIO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
SUTRIO (UD), al N. 7, Parte 2, Serie A, anno 2000, alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati e a fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, dando atto che gli stessi si autorizzano sin d'ora al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore , fermo restando che eventuali viaggi all'estero Per_1 del minore andranno autorizzati da entrambi i genitori;
2. dispone che il figlio sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del figlio presso di sé e congiuntamente per l'amministrazione straordinaria. Prende atto che ciascun genitore dovrà informare l'altro di eventuali malattie del figlio e/o problematiche scolastiche e/o di altra natura di cui venisse a conoscenza;
3. dispone che il padre possa vedere il figlio liberamente quando vorrà, previo accordo con la madre. In ogni caso, salvo diverso accordo tra genitori, dispone che il padre tenga con sé il figlio un giorno nel fine settimana, concordato con la madre. Inoltre, dispone che:
- nella settimana in cui la madre è occupata con turno 14-22 il padre terrà il figlio dall'uscita da scuola fino al rientro a casa della madre almeno tre pomeriggi a settimana;
- nella settimana in cui la madre è occupata con turno 6-14 il padre si recherà dal figlio al mattino prima dell'uscita della madre e lo accompagnerà a scuola almeno tre mattine a settimana. Sono fatti salvi diversi accordi tra genitori, i quali si impegnano a valutare le esigenze di
; Per_1
4. in ordine alle vacanze estive, dispone che ciascun genitore trascorra con il figlio almeno quindici (15) giorni anche frazionati, nel periodo compreso tra i mesi di giugno (dal termine dell'anno scolastico) e settembre (inizio anno scolastico) di ogni anno solare. Dà atto che detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra genitori, entro il 30 aprile di ogni anno tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori;
5. per quanto concerne le festività natalizie, indicativamente e salvo diverso accordo tra i genitori, dispone che il figlio trascorra le predette ad anni alterni: di regola dal 24 al 31 dicembre con un genitore, con la previsione che il giorno di Natale il figlio stia a pranzo con la madre e a cena con il padre o viceversa, e dal 31 dicembre all'inizio della scuola con l'altro genitore. È fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente in ragione delle esigenze del figlio Per_1
6. in relazione alle festività pasquali, indicativamente, e salvo diverso accordo tra i genitori, dispone che il figlio trascorra le predette ad anni alterni: di regola dal giovedì (inizio vacanze) sino al giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino all'inizio della scuola con l'altro genitore;
7. dispone che le altre festività (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno…) vengano gestite sulla base del calendario ordinario, salvo diverso accordo tra genitori;
8. a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , dispone che Per_1
Part il sig. versi a partire dal mese successivo a quello del deposito della presente sentenza un assegno di mantenimento mensile di € 250,00, annualmente rivalutato come per legge, entro il 15 di ciascun mese, da accreditarsi sul conto corrente IBAN intestato alla sig.ra Pt_1
9. pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie nell'interesse del minore, come indicate sul
Protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati sottoscritto dal Presidente
Vicario del Tribunale di Udine e dal Presidente della Sezione di Udine dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia in data 28.8.2015, al cui contenuto i ricorrenti fanno espresso richiamo ed integrale rinvio, dichiarando di conoscerlo;
dà atto che l'assegno unico e universale verrà percepito interamente dalla madre, mentre le detrazioni per spese fiscalmente rilevanti relative al figlio verranno ripartite al 50% tra genitori.
10. Qualora la sig.ra si trasferisca con il figlio in un altro immobile Pt_1 prima della raggiunta indipendenza economica di , dispone che il Per_1 padre versi in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mensili dal mese successivo al trasferimento;
11 dà atto che i genitori si impegnano ad un inserimento graduale degli eventuali e rispettivi nuovi compagni nella vita del figlio, nel rispetto della sensibilità dello stesso;
12. dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
13. dà atto che i ricorrenti hanno già provveduto alla chiusura del conto corrente cointestato suddividendo il saldo presente sul predetto conto a metà. Dà atto che le autovetture di proprietà dei ricorrenti rimarranno nella disponibilità del proprietario - utilizzatore che sosterrà ogni spesa relativa al veicolo e deciderà le sorti dello stesso senza che l'altro possa Part sollevare alcuna opposizione;
dà atto che la moto rimarrà al sig.
14. dispone che la casa coniugale, sita a Moggio Udinese, di proprietà Part del sig. sia assegnata alla sig.ra che rimarrà nell'immobile con Pt_1 il figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di Part
. Dà atto che il sig. si trasferirà in un altro immobile e ciascun Per_1 ricorrente si farà carico di tutte le spese della casa in cui risiederà; dà atto Part che il sig. si impegna a reperire un immobile adeguato dove pernottare con il figlio entro il 30 novembre 2025; fino a tale data le visite tra padre e figlio potranno avvenire nella casa coniugale;
15. dà atto che, al momento del rilascio dell'immobile, la sig.ra avrà Pt_1 diritto ad asportare i propri beni personali dalla casa coniugale nonché tutti o parte dei beni mobili presenti nell'immobile a sua scelta.
16. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUTRIO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.7, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2000.
Udine, li 11/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini