TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBINALR DIO TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 3535/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2024 e vertente
TRA
e la Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DE TULLIO DONATO ed elettivamente
[...] domiciliati nel suo studio in Molfetta alla Via Domenico Picca n. 96
Parte Attrice
E appresentato e difeso dall'avv. LOGRIECO FRANCESCO con domicilio eletto CP_1 nel suo studio in CORSO UMBERTO I, 19 MOLFETTA
Parte Convenuta
Nonché
[...]
Controparte_2
Altre Parti Convenute Contumaci
****
La sig.ra e l'avv. la in qualità Parte_1 Parte_2 Pt_2 rispettivamente di proprietaria ed usufruttuario dell'appartamento sito in Molfetta al 1° piano superiore con accesso dalla Via Domenico Picca n.96 e con balconi soprastanti i civici 8 – 6 e 4 di
Via Tenente Ragno (cfr. doc.01) citavano l'assicurazione e la CP_1 Controparte_3
rispettivamente conducente e proprietaria dell'autocarro tg. Controparte_4
BY326BY, per sentir riconoscere la esclusiva responsabilità del sig. nel sinistro che aveva CP_3 provocato danni ai balconi ed all'interno della loro proprietà. Il risarcimento dei danni era richiesto nella misura quantificata dal proprio consulente di parte o, subordinatamente, nella misura inferiore quantificata dal consulente del Tribunale in sede di ATP. Si costituiva l'assicurazione mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci. CP_1
L'assicurazione contestava il quantum del risarcimento richiesto ed evidenziava che il conducente, essendo stato indotto ad effettuare una manovra repentina a causa di un'autovettura fermatasi dinanzi a lui improvvisamente, era esente da colpa per cui respingeva ogni addebito.
Acquisito il fascicolo di ATP la causa veniva rinviata per la decisione senza ulteriore istruzione.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito descritti.
Dall'esame della documentazione allegata dalle parti nonché dalla lettura del fascicolo di
Accertamento Tecnico Preventivo e della documentazione ad esso allegata, emerge che l'autocarro mentre percorreva via Tenente Ragno in Molfetta, al fine di evitare un veicolo fermo si spostava verso sinistra urtando e danneggiando i balconi sporgenti dall'immobile degli attori. La Polizia
Locale effettuati i dovuti accertamenti così relazionava: “la velocità tenuta dal veicolo A mentre eseguiva suddetta manovra non risultava adeguata alle condizioni della carreggiata, di ampiezza ridotta (5,50 m.) e in relazione all'ingombro del veicolo, giacchè determinava il danneggiamento dei gattoni dei balconi dell'edificio posto a destra di via Ten. Ragno dal civ. 10 al civ. 4”. A seguito dell'incidente al conducente dell'autocarro veniva elevata sanzione amministrativa.
L'assicurazione convenuta sostiene che sussiste la corresponsabilità nel sinistro del conducente dell'autovettura, il quale, eseguita repentinamente una sosta non consentita, ha costretto il conducente dell'autocarro ad effettuare la manovra che poi ha causato i danni all'immobile degli attori, ed anche la responsabilità del per aver omesso di segnalare l'esistenza di ingombri CP_5 sulla strada percorsa dall'autocarro (balconi aggettanti con altezza dal suolo non sufficiente).
Quest'ultimo assunto non può essere condiviso, poiché non vi è alcuna norma che impone al di segnalare l'altezza dei balconi sporgenti, specie, come nel caso in esame, se gli stessi CP_5 sono posti in una strada nella parte antica della città. Si aggiunga che, dall'esame della documentazione allegata sia dagli attori che dal CTU, emerge che la strada risulta perfettamente percorribile nella parte centrale essendo a senso unico di marcia e larga 5,50 metri quindi ben di più ampia dell'autocarro. In altre parole, i balconi sporgenti sulla pubblica via non impedivano e non impediscono il transito dell'autocarro delle dimensioni di quello condotto dal il quale, CP_3 tuttavia, avrebbe dovuto adeguare il proprio comportamento di guida all'ingombro dell'autocarro ed alle condizioni della carreggiata.
Infine, il conducente dell'autocarro e per esso la convenuta assicurazione non ha dato la prova di aver fatto il possibile per evitare il sinistro.
Risulta così dimostrato il nesso causale e la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro nel sinistro per la sua imprudente condotta di guida non potendo ipotizzarsi una corresponsabilità di altro soggetto peraltro neppure evocato in giudizio. Quanto al risarcimento richiesto, in assenza di ulteriore istruttoria oltre all'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, si ritiene di condividere le conclusioni dell'ing. Persona_1 tecnico d'ufficio nominato nel predetto procedimento da questo Tribunale.
Invero le conclusioni e le valutazioni fatte dal consulente sono condivisibili in quanto scevre da vizi logici, fondate su un esame diretto dei luoghi di causa, delle condizioni degli immobili e del loro valore: “Il fabbricato seppur non di elevatissimo pregio architettonico, è indubbiamente parte del patrimonio storico-identitario di Molfetta”. Si condivide altresì anche la valutazione rispetto all'indice di vetustà effettuata dal consulente dovendo, a parere di questo giudicante, tenere in conto la vetustà dell'immobile e la obsolescenza anche dei suoi componenti compresi i c.d. “gattoni” danneggiati: “si ritiene di dover applicare un coefficienti pari al 12%, coerentemente con le condizioni in cui versano gli elementi danneggiati” (così il ctu).
In definitiva accertata la responsabilità dei convenuti nel sinistro ed il nesso causale con i danni subiti dall'immobile degli attori deve riconoscersi il relativo risarcimento nella misura quantificata in corso di ATP dall'ing. e cioè in € € 35.024,26 oltre oneri tecnici per € 3.000,00. Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quantificate tenendo conto della limitata istruttoria e della semplicità delle questioni affrontate.
Le spese di ATP vanno integralmente poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, pronunziando sulle domande in esame, così provvede:
1) accertata la responsabilità del sig. nella produzione del sinistro e dei Controparte_3 conseguenti danni all'immobile di proprietà/usufrutto degli attori,
2) condanna i convenuti la società in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale p.t., in persona del legale p.t, in solido, a risarcire alle parti attrici l'importo di CP_1
€ 38.024,26 (comprensivo di oneri tecnici) come determinati in parte motiva;
3) pone a carico dei convenuti in solido le spese di ATP (€ 1.551,51 per onorario oltre esborsi documentati per il deposito del detto ricorso);
4) condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere alle parti attrici le spese di lite liquidate in €
5.261,00 oltre 15% rimborso forfettario e oneri di legge.
Trani lì 2/07/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBINALR DIO TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 3535/2021, trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2024 e vertente
TRA
e la Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DE TULLIO DONATO ed elettivamente
[...] domiciliati nel suo studio in Molfetta alla Via Domenico Picca n. 96
Parte Attrice
E appresentato e difeso dall'avv. LOGRIECO FRANCESCO con domicilio eletto CP_1 nel suo studio in CORSO UMBERTO I, 19 MOLFETTA
Parte Convenuta
Nonché
[...]
Controparte_2
Altre Parti Convenute Contumaci
****
La sig.ra e l'avv. la in qualità Parte_1 Parte_2 Pt_2 rispettivamente di proprietaria ed usufruttuario dell'appartamento sito in Molfetta al 1° piano superiore con accesso dalla Via Domenico Picca n.96 e con balconi soprastanti i civici 8 – 6 e 4 di
Via Tenente Ragno (cfr. doc.01) citavano l'assicurazione e la CP_1 Controparte_3
rispettivamente conducente e proprietaria dell'autocarro tg. Controparte_4
BY326BY, per sentir riconoscere la esclusiva responsabilità del sig. nel sinistro che aveva CP_3 provocato danni ai balconi ed all'interno della loro proprietà. Il risarcimento dei danni era richiesto nella misura quantificata dal proprio consulente di parte o, subordinatamente, nella misura inferiore quantificata dal consulente del Tribunale in sede di ATP. Si costituiva l'assicurazione mentre gli altri convenuti rimanevano contumaci. CP_1
L'assicurazione contestava il quantum del risarcimento richiesto ed evidenziava che il conducente, essendo stato indotto ad effettuare una manovra repentina a causa di un'autovettura fermatasi dinanzi a lui improvvisamente, era esente da colpa per cui respingeva ogni addebito.
Acquisito il fascicolo di ATP la causa veniva rinviata per la decisione senza ulteriore istruzione.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito descritti.
Dall'esame della documentazione allegata dalle parti nonché dalla lettura del fascicolo di
Accertamento Tecnico Preventivo e della documentazione ad esso allegata, emerge che l'autocarro mentre percorreva via Tenente Ragno in Molfetta, al fine di evitare un veicolo fermo si spostava verso sinistra urtando e danneggiando i balconi sporgenti dall'immobile degli attori. La Polizia
Locale effettuati i dovuti accertamenti così relazionava: “la velocità tenuta dal veicolo A mentre eseguiva suddetta manovra non risultava adeguata alle condizioni della carreggiata, di ampiezza ridotta (5,50 m.) e in relazione all'ingombro del veicolo, giacchè determinava il danneggiamento dei gattoni dei balconi dell'edificio posto a destra di via Ten. Ragno dal civ. 10 al civ. 4”. A seguito dell'incidente al conducente dell'autocarro veniva elevata sanzione amministrativa.
L'assicurazione convenuta sostiene che sussiste la corresponsabilità nel sinistro del conducente dell'autovettura, il quale, eseguita repentinamente una sosta non consentita, ha costretto il conducente dell'autocarro ad effettuare la manovra che poi ha causato i danni all'immobile degli attori, ed anche la responsabilità del per aver omesso di segnalare l'esistenza di ingombri CP_5 sulla strada percorsa dall'autocarro (balconi aggettanti con altezza dal suolo non sufficiente).
Quest'ultimo assunto non può essere condiviso, poiché non vi è alcuna norma che impone al di segnalare l'altezza dei balconi sporgenti, specie, come nel caso in esame, se gli stessi CP_5 sono posti in una strada nella parte antica della città. Si aggiunga che, dall'esame della documentazione allegata sia dagli attori che dal CTU, emerge che la strada risulta perfettamente percorribile nella parte centrale essendo a senso unico di marcia e larga 5,50 metri quindi ben di più ampia dell'autocarro. In altre parole, i balconi sporgenti sulla pubblica via non impedivano e non impediscono il transito dell'autocarro delle dimensioni di quello condotto dal il quale, CP_3 tuttavia, avrebbe dovuto adeguare il proprio comportamento di guida all'ingombro dell'autocarro ed alle condizioni della carreggiata.
Infine, il conducente dell'autocarro e per esso la convenuta assicurazione non ha dato la prova di aver fatto il possibile per evitare il sinistro.
Risulta così dimostrato il nesso causale e la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro nel sinistro per la sua imprudente condotta di guida non potendo ipotizzarsi una corresponsabilità di altro soggetto peraltro neppure evocato in giudizio. Quanto al risarcimento richiesto, in assenza di ulteriore istruttoria oltre all'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam, si ritiene di condividere le conclusioni dell'ing. Persona_1 tecnico d'ufficio nominato nel predetto procedimento da questo Tribunale.
Invero le conclusioni e le valutazioni fatte dal consulente sono condivisibili in quanto scevre da vizi logici, fondate su un esame diretto dei luoghi di causa, delle condizioni degli immobili e del loro valore: “Il fabbricato seppur non di elevatissimo pregio architettonico, è indubbiamente parte del patrimonio storico-identitario di Molfetta”. Si condivide altresì anche la valutazione rispetto all'indice di vetustà effettuata dal consulente dovendo, a parere di questo giudicante, tenere in conto la vetustà dell'immobile e la obsolescenza anche dei suoi componenti compresi i c.d. “gattoni” danneggiati: “si ritiene di dover applicare un coefficienti pari al 12%, coerentemente con le condizioni in cui versano gli elementi danneggiati” (così il ctu).
In definitiva accertata la responsabilità dei convenuti nel sinistro ed il nesso causale con i danni subiti dall'immobile degli attori deve riconoscersi il relativo risarcimento nella misura quantificata in corso di ATP dall'ing. e cioè in € € 35.024,26 oltre oneri tecnici per € 3.000,00. Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quantificate tenendo conto della limitata istruttoria e della semplicità delle questioni affrontate.
Le spese di ATP vanno integralmente poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, pronunziando sulle domande in esame, così provvede:
1) accertata la responsabilità del sig. nella produzione del sinistro e dei Controparte_3 conseguenti danni all'immobile di proprietà/usufrutto degli attori,
2) condanna i convenuti la società in persona del Controparte_3 Controparte_4 legale p.t., in persona del legale p.t, in solido, a risarcire alle parti attrici l'importo di CP_1
€ 38.024,26 (comprensivo di oneri tecnici) come determinati in parte motiva;
3) pone a carico dei convenuti in solido le spese di ATP (€ 1.551,51 per onorario oltre esborsi documentati per il deposito del detto ricorso);
4) condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere alle parti attrici le spese di lite liquidate in €
5.261,00 oltre 15% rimborso forfettario e oneri di legge.
Trani lì 2/07/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo