CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11461/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0192025900031312400 TARSU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0192025900031312400 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20360/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'Intimazione di pagamento n° 0192025900031312400 emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Bergamo il 22-4-2025 ed alla quale erano sottese le cartelle n. 01920130003947731000 e n. 01920130145777175000, per TARSU dal 2007 al 2011.
Eccepiva la mancata notifica delle cartelle esattoriali e di altri atti propedeutici e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costitutiva il Comune di Napoli deducendo che fino al 2012 era di competenza del concessionario non solo emettere e notificare l'Avviso di Intimazione e la cartella sottesa, bensì anche l'avviso di pagamento, per cui l'Ente impositore eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sia quanto alla fase dell'imposizione propedeutica che quanto a quella della successiva riscossione del tributo.
In ogni caso, evidenziava che dalla consultazione del Sigit risultava già proposto dalla parte ricorrente giudizio
RG 7205/2019 con cui la stessa aveva impugnato le cartelle oggetto della predetta intimazione di pagamento, giudizio definito con sentenza 5529/2020 con esito “rigetto con condanna alle spese”.
Si costitutiva l'ADER eccependo l'incompetenza per territorio della CGT adita oltre alla violazione del ne bis in idem con riferimento alle cartelle 01920130003947731000 e 01920130145777175000, avendo il ricorrente già promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01920189007807031000 che sottende le stesse cartelle, decisa con sentenza passata in giudicato. Eccepiva l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92 per essere stati notificati alla parte una serie di atti successivi mai regolarmente impugnati e quindi l'infondatezza nel merito.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza territoriale della Corte di giustizia adita atteso che trattasi di somme dovute, quale ente impositore, al Comune di Napoli.
Va sempre in limine rilevato che la Cassazione con la recente sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, dopo avere ribadito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50 c. 2
DPR 602/73) è un atto riconducibile agli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario
(di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92), ha chiarito che la parte che intenda far valere la prescrizione ha l'onere di impugnare il predetto atto tempestivamente a pena di inammissibilità.
Il giudicante, pur non ignorando il precedente di segno contrario della stessa Corte (Cass. 17 giugno 2024
n. 16473), ritiene di prestare adesione all'orientamento da ultimo espresso nella sentenza n. 6436/2025, che si pone in linea di continuità con il pressocché costante orientamento della Cassazione a cui la sezione si è da sempre conformata, condividendone appieno le ragioni.
Sempre in via preliminare va rilevato che non sussiste l'invocato effetto preclusivo del giudicato, conseguente alla sentenza, che ha rigettato il ricorso per avere accertato la regolare notifica delle cartelle trattandosi di pronuncia priva di qualsivoglia contenuto decisorio, che pertanto può dare luogo soltanto a giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetti limitati al solo rapporto processuale e non produce gli invocati effetti preclusivi del giudicato sostanziale (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13603 del 19/05/2021
(Rv. 661416 - 01).
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero dalla documentazione depositata dall'Ader risulta che la notifica delle cartelle veniva correttamente operata, per cui alla parte era precluso far valere per la prima volta nella presente sede vizi che la stessa aveva l'onere di far valere impugnando gli atti prodromici.
Inoltre, deve rilevarsi come vi è prova della notifica alla parte dell'intimazione di pagamento n.
01920189007807031000 in data 28-10-2019, anch'essa riferita tra l'altro alle due cartelle oggetto di causa, atto a cui può essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione.
Venendo all'esame della prescrizione successiva da valutare assumendo quale dies a quo la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 01920189007807031000, si osserva come, considerata la normativa emergenziale da Covid-19, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 22.4.2025 non era maturato un nuovo termine di prescrizione quinquennale, in considerazione della sospensione introdotta dal DL 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, come interpretati dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020.
Atteso che la parte con il presente ricorso non ha inteso far valere vizi propri dell'intimazione di pagamento, avendo sollevato esclusivamente contestazioni relative al merito della pretesa che, per quanto detto, la stessa aveva l'onere di far valere impugnando gli atti prodromici nei termini di legge, il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 460,00 oltre oneri accessori come per legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11461/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0192025900031312400 TARSU/TIA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0192025900031312400 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20360/2025 depositato il
21/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'Intimazione di pagamento n° 0192025900031312400 emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Bergamo il 22-4-2025 ed alla quale erano sottese le cartelle n. 01920130003947731000 e n. 01920130145777175000, per TARSU dal 2007 al 2011.
Eccepiva la mancata notifica delle cartelle esattoriali e di altri atti propedeutici e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costitutiva il Comune di Napoli deducendo che fino al 2012 era di competenza del concessionario non solo emettere e notificare l'Avviso di Intimazione e la cartella sottesa, bensì anche l'avviso di pagamento, per cui l'Ente impositore eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva sia quanto alla fase dell'imposizione propedeutica che quanto a quella della successiva riscossione del tributo.
In ogni caso, evidenziava che dalla consultazione del Sigit risultava già proposto dalla parte ricorrente giudizio
RG 7205/2019 con cui la stessa aveva impugnato le cartelle oggetto della predetta intimazione di pagamento, giudizio definito con sentenza 5529/2020 con esito “rigetto con condanna alle spese”.
Si costitutiva l'ADER eccependo l'incompetenza per territorio della CGT adita oltre alla violazione del ne bis in idem con riferimento alle cartelle 01920130003947731000 e 01920130145777175000, avendo il ricorrente già promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01920189007807031000 che sottende le stesse cartelle, decisa con sentenza passata in giudicato. Eccepiva l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92 per essere stati notificati alla parte una serie di atti successivi mai regolarmente impugnati e quindi l'infondatezza nel merito.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto osservato che sussiste la competenza territoriale della Corte di giustizia adita atteso che trattasi di somme dovute, quale ente impositore, al Comune di Napoli.
Va sempre in limine rilevato che la Cassazione con la recente sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, dopo avere ribadito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50 c. 2
DPR 602/73) è un atto riconducibile agli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario
(di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92), ha chiarito che la parte che intenda far valere la prescrizione ha l'onere di impugnare il predetto atto tempestivamente a pena di inammissibilità.
Il giudicante, pur non ignorando il precedente di segno contrario della stessa Corte (Cass. 17 giugno 2024
n. 16473), ritiene di prestare adesione all'orientamento da ultimo espresso nella sentenza n. 6436/2025, che si pone in linea di continuità con il pressocché costante orientamento della Cassazione a cui la sezione si è da sempre conformata, condividendone appieno le ragioni.
Sempre in via preliminare va rilevato che non sussiste l'invocato effetto preclusivo del giudicato, conseguente alla sentenza, che ha rigettato il ricorso per avere accertato la regolare notifica delle cartelle trattandosi di pronuncia priva di qualsivoglia contenuto decisorio, che pertanto può dare luogo soltanto a giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetti limitati al solo rapporto processuale e non produce gli invocati effetti preclusivi del giudicato sostanziale (Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13603 del 19/05/2021
(Rv. 661416 - 01).
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero dalla documentazione depositata dall'Ader risulta che la notifica delle cartelle veniva correttamente operata, per cui alla parte era precluso far valere per la prima volta nella presente sede vizi che la stessa aveva l'onere di far valere impugnando gli atti prodromici.
Inoltre, deve rilevarsi come vi è prova della notifica alla parte dell'intimazione di pagamento n.
01920189007807031000 in data 28-10-2019, anch'essa riferita tra l'altro alle due cartelle oggetto di causa, atto a cui può essere riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione.
Venendo all'esame della prescrizione successiva da valutare assumendo quale dies a quo la data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 01920189007807031000, si osserva come, considerata la normativa emergenziale da Covid-19, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 22.4.2025 non era maturato un nuovo termine di prescrizione quinquennale, in considerazione della sospensione introdotta dal DL 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, come interpretati dall'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020.
Atteso che la parte con il presente ricorso non ha inteso far valere vizi propri dell'intimazione di pagamento, avendo sollevato esclusivamente contestazioni relative al merito della pretesa che, per quanto detto, la stessa aveva l'onere di far valere impugnando gli atti prodromici nei termini di legge, il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 460,00 oltre oneri accessori come per legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti.