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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1760/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 10.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1760/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Striano,
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e
Gianluca Tellone,
APPELLATO
OGGETTO: riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto – art. 13, co. 8, l. 257 del 1992 – prescrizione – decorrenza dalla domanda all'INAIL di rilascio dell'attestato di esposizione.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 4.1.2018, l'odierno appellante, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord e premettendo di aver lavorato alle dipendenze della deduceva di essere stato esposto in maniera Controparte_2
qualificata alle fibre di amianto dal 19.4.1979 al 9.1.1983, dal 11.11.1986 al
28.2.2003, alle dipendenze della NGP s.p.a., dal 1.3.2003 al 16.5.2004 e, alle dipendenze della dal 1.2.2007 al 2014. CP_3
Allegava di aver presentato in data 14.06.2005 domanda all'INAIL di rilascio dell'attestato di esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13, co. 8, della l. 257 del 1992.
Chiariva che nel 2007 il Contarp dell'INAIL aveva reso un'integrazione dei precedenti pareri sui soggetti esposti nella Controparte_2
Allegava che in data 16.11.2015 presentava domanda all' per il CP_1
riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, co. 8, cit.
Precisava che l'INAIL, con nota del 20.4.2017 aveva accertato l'esposizione all'amianto solo dal 1979 al 1983.
Tutto ciò premesso e dedotto chiedeva accertarsi il diritto ai benefici previdenziali conseguente all'esposizione ultradecennale all'amianto ai sensi dell'art.13 c.8 della L.257/92 con ordine all' di accreditare sul conto CP_1
assicurativo la rivalutazione della contribuzione accantonata secondo il coefficiente 1,25.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo la prescrizione del diritto e l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.351/2022 resa in data 20.1.2022 rigettava il ricorso ritenendo maturata la prescrizione del diritto avendo avuto il ricorrente consapevolezza della esposizione qualificata all'amianto almeno dal 14.6.2005, data della presentazione della domanda all'INAIL ed essendo il
2 primo atto interruttivo individuabile nella domanda amministrativa all' CP_1
del 16.11.2015.
Averso tale pronuncia il Lago, con ricorso depositato in data 17.7.2022, interponeva appello, deducendo nei motivi l'erroneità della declaratoria di prescrizione. Sosteneva, in particolare, che la domanda all'INAIL non poteva costituire il dies a quo della decorrenza atteso che la esposizione è continuata fino al 31.12.2019. In via subordinata la data di partenza del termine poteva essere individuata nel 2007, data di rilascio del parere integrativo del . CP_4
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto alla rivalutazione con il coefficiente del 1,5%.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' eccependo la prescrizione CP_1
e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal giugno 2023), con udienza già fissata per l'11.9.2023, rinviata d'ufficio fino al 10.2.2025; all'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
La norma di riferimento ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale richiesto è costituita dall'art.13 comma 8°, della legge 257\92 (così come modificato dall'art. 1 bis, del D.L. 05.06.93, n. 169 convertito nella L. 271\93) che ha previsto che " Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 ".
A seguito delle modifiche introdotte all'originario D.L. da parte della legge di
3 conversione L.271\93, che ha soppresso qualsiasi riferimento al ciclo produttivo cui il lavoratore era adibito, attraverso l'eliminazione della locuzione alle “imprese che estraggono o utilizzano l'amianto come materia prima”, deve ritenersi che il beneficio previdenziale può essere riconosciuto, in presenza di una esposizione ultra decennale all'amianto, a prescindere dal settore di appartenenza dell'impresa datrice di lavoro (in tal senso Cass. n.997 del
23/01/2003, Cass. 28 giugno 2001 n.8859) e dal tipo di attività lavorativa svolta dal richiedente. Un limite soggettivo è, invece, costituito dalla condizione che al momento dell'entrata in vigore della predetta normativa il lavoratore fosse ancora in servizio.
La Corte Costituzionale, invitata a pronunciarsi sulla presunta indeterminatezza della norma in ordine l'indicazione dei requisiti di esposizione necessari per il riconoscimento del beneficio, con sentenza n. 5\2000 ha chiarito che la finalità dell'istituto deve essere rinvenuta nell'esigenza “di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene”. In tal senso il concetto di esposizione ultradecennale,
“viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro;
evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione
(decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche)”.
L'esistenza di un rischio per la salute costituisce, quindi, l'elemento qualificante dell'esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento del trattamento previdenziale.
L'art.3 della L.257\92 (Valori limite) specifica quale sia, nei luoghi di lavoro, la concentrazione di fibre di amianto “respirabili” e, quindi, il livello di esposizione che legalmente è considerato innocuo, rinviando ai valori limite fissati
4 dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
In conclusione, quindi, occorre che il lavoratore abbia subito una esposizione
"qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre di amianto, dovendo essere accertata la presenza nell'ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati negli artt. 24 e
31, d.lgs. n. 277 del 1991 (Cass. 00997 del 23/01/2003, Cass.10979\02, Cass.
10185\02, Cass. 10114\02, Cass. n.7084\02, Cass. 2926\02, Cass. 8859\01,
Cass. 4913\01).
Il compito di accertare le lavorazioni a rischio amianto e la durata dell'esposizione è stato affidato all'INAIL, cui è stato demandato anche il compito di rilasciare l'attestazione dei periodi di esposizione (Circolare CP_1
del 15 Dicembre 1995 n. 304).
In ogni caso, ai sensi dell'art. n. 2697 c.c., ricade sul lavoratore l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza del requisito dell'esposizione all'amianto richiesta dalla legge.
Il citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993, dispone che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
Deve rilevarsi che il legislatore è intervenuto in merito alla materia in esame prevedendo l'onere di previa presentazione di domanda amministrativa espressamente stabilito dall'art. 47 del d.l. 30.9.2003, n. 269, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 24.11.2003, n. 326.
Tale disposizione normativa ha, inoltre, previsto che a decorrere dal 1° ottobre
2003, il coefficiente di moltiplicazione passi da 1,5 a 1,25 e che si applichi “ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”. Il comma 2 ha esteso l'applicazione
5 delle disposizioni suddette anche ai lavoratori “cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il comma 3 ha indicato espressamente il coefficiente d'esposizione rilevante ai fini dell'esistenza di un'esposizione qualificata, per cui occorre una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro, come valore medio su otto ore al giorno.
E' stato inoltre previsto l'onere di presentare una domanda amministrativa all'INAIL per il riconoscimento dei benefici, anche per i lavoratori cui era già stata rilasciata la certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6 del medesimo art. 47, a pena di decadenza del diritto.
In particolare, il comma 5 prevede che “I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede
INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici “. Il decreto Ministeriale di attuazione, DM 27 ottobre 2004, pubblicato in G. Uff. 17 dicembre 2004 n. 295, all'art.3, ha disposto che nel termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore dovesse essere presentata alla sede INAIL domanda di certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione ad amianto, secondo apposito schema allegato al decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici.
In concreto il termine semestrale di decadenza è venuto a scadere il 15 giugno
2005.
E' stata infine dettata una disposizione transitoria, escludendosi l'applicazione della nuova disciplina ai lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto, avessero già maturato il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di
6 cui all'art. 13 l. 257/1992 (art. 47, comma 6-bis d.l. n. 269/03).
Pochi giorni dopo la conversione in legge del decreto il quadro è stato oggetto di ulteriori modifiche, ad opera dell'art. 3, comma 132 della legge 24.12.2003 n.
350 (legge finanziaria per il 2004), secondo cui sono fatte salve le disposizioni previgenti alla data del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del d.l n.
269/2003): a) in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) in favore di coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data del 2.10.2003.
Tale disposizione normativa, inoltre, stabilisce che restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL abrogando, pertanto, implicitamente l'inciso “compresi quelli cui è stata rilasciata certificazione dell'INAIL prima del
1 ottobre 2003” di cui all'art. 47 comma 5 della legge n.269/2003, sopra richiamata.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento è ora possibile affrontare funditus il motivo di appello con cui la denuncia la mancata Parte_2
maturazione della presccrizione del diritto.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, è fondata l'eccezione di prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - cfr. Cass., Sez. Un., 9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla
7 data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo) accertamento. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un
"fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione
("la disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione"
- così Corte Cost. 376/2008). Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo
Alla luce del suddetto orientamento (confermato da Corte di Cassazione n.
17941 del 13 agosto 2014) non vi è ragione per non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).
La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, dunque decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (cfr. ex plurimis Corte di
Cassazione 2351/2015; 2856/2017).
Deve quindi ritenersi, coerentemente con l'autorevole insegnamento espresso, che anche il diritto alla rivalutazione contributiva in sé (ulteriore rispetto al diritto alle differenze sui ratei della prestazione dovuta) sia soggetto a prescrizione da ritenersi, in difetto di una speciale normativa, quella ordinaria
8 decennale decorrente, siccome affermato dai giudici di legittimità, dall'epoca della consapevolezza da parte del lavoratore della esposizione rilevante all'amianto.
Nel caso in esame, dovendosi avere riguardo al momento di insorgenza della consapevolezza dell'esposizione all'amianto, è possibile fare riferimento al momento della richiesta, in data 14.6.2005, dell'attestato di esposizione all'amianto.
La Suprema corte, infatti, con pronunce n. 28610 del 2018 e 2856 del 2017, ha chiarito che “ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto, ben può rilevare la domanda inoltrata all'INAIL in quanto espressiva dell'acquisita consapevolezza dell'esposizione e così del maturato diritto al beneficio contributivo”, “del quale unico atto di esercizio può ritenersi, esclusa la rilevanza a tali fini del rilascio dell'attestazione da parte dell'INAIL, l'inoltro all' della domanda di riconoscimento del medesimo”, nella CP_1
specie intervenuto in data 16.11.2015, allorquando era decorso il termine prescrizionale correttamente computato alla stregua del predetto principio.
Il termine di prescrizione decennale, quindi, appare decorso.
Né, del resto, può essere invocata la continuità dell'esposizione che sarebbe perdurata sino alla data del pensionamento nel 2019, come dichiarato nell'atto di appello.
Innanzitutto, infatti, dall'estratto contributivo prodotto dall' in primo CP_1
grado è emerso che il non ha lavorato nel 2005, essendo stato in cassa Pt_1
integrazione straordinaria. Ha lavorato nel 2006 per, poi, interrompere nuovamente la sua attività nel 2007 e fino alla pensione.
Deve, pertanto, ritenersi che già nel 2005 il diritto poteva essere fatto autonomamente valere e, quindi, il termine prescrizionale poteva decorrere dalla acquisita consapevolezza dell'esposizione in data 14.6.2005.
Sul punto la Suprema corte con ord. n. 2856 del 2017 ha chiarito che il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può,
a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto.
9 Il diritto, cioè, sorge, e, quindi, può essere esercitato anche in corso di rapporto di lavoro ed a prescindere, deve, quindi, ritenersi, dalla esposizione ad amianto per periodi successivi.
Se tanto è vero deve, quindi, ritenersi che la prescrizione deve decorrere dal momento della consapevolezza dell'esposizione senza la necessità di attendere che il diritto si sia consolidato nella sua ampiezza a conclusione del periodo lavorativo. Il diritto sorge, e quindi può essere fatto valere, “in conseguenza del
"fatto" della esposizione ad amianto” (Cass. 2351 del 2015).
Tornando alla citata ordinanza della Suprema corte n. 2856 del 2017 deve sottolinearsi che la stessa ha ritenuto che, nel caso de quo, la decorrenza della prescrizione dovesse essere individuata non nella data del pensionamento ma in quella di presentazione dell'istanza amministrativa per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione, essendo già a tale data acquisita la consapevolezza.
Dunque, a prescindere dalla diversa questione, che qui non viene in rilievo, della possibilità o meno che il termine prescrizionale decorra in relazione ai singoli periodi in costanza di esposizione, nel caso de quo non v'è dubbio, stante l'interruzione dell'esposizione stessa, che il termine sia decorso dal 2005. Né a diverso avviso può condurre il fatto che l'attività lavorativa sia stata erogata per
3 settimane anche nel corso del 2006. Stante, infatti, l'interruzione del 2005 non può revocarsi in dubbio che da questo anno il diritto poteva essere fatto valere e che, pertanto, da tale data il termine prescrizionale sia maturato allorquando il primo atto interruttivo del 16.11.2015 è stato notificato.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensata attesa la controvertibilità delle questioni di diritto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 10 febbraio 2025
10 Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 10.2.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1760/2022 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Striano,
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t. rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e
Gianluca Tellone,
APPELLATO
OGGETTO: riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto – art. 13, co. 8, l. 257 del 1992 – prescrizione – decorrenza dalla domanda all'INAIL di rilascio dell'attestato di esposizione.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato in data 4.1.2018, l'odierno appellante, adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord e premettendo di aver lavorato alle dipendenze della deduceva di essere stato esposto in maniera Controparte_2
qualificata alle fibre di amianto dal 19.4.1979 al 9.1.1983, dal 11.11.1986 al
28.2.2003, alle dipendenze della NGP s.p.a., dal 1.3.2003 al 16.5.2004 e, alle dipendenze della dal 1.2.2007 al 2014. CP_3
Allegava di aver presentato in data 14.06.2005 domanda all'INAIL di rilascio dell'attestato di esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 13, co. 8, della l. 257 del 1992.
Chiariva che nel 2007 il Contarp dell'INAIL aveva reso un'integrazione dei precedenti pareri sui soggetti esposti nella Controparte_2
Allegava che in data 16.11.2015 presentava domanda all' per il CP_1
riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13, co. 8, cit.
Precisava che l'INAIL, con nota del 20.4.2017 aveva accertato l'esposizione all'amianto solo dal 1979 al 1983.
Tutto ciò premesso e dedotto chiedeva accertarsi il diritto ai benefici previdenziali conseguente all'esposizione ultradecennale all'amianto ai sensi dell'art.13 c.8 della L.257/92 con ordine all' di accreditare sul conto CP_1
assicurativo la rivalutazione della contribuzione accantonata secondo il coefficiente 1,25.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo la prescrizione del diritto e l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.351/2022 resa in data 20.1.2022 rigettava il ricorso ritenendo maturata la prescrizione del diritto avendo avuto il ricorrente consapevolezza della esposizione qualificata all'amianto almeno dal 14.6.2005, data della presentazione della domanda all'INAIL ed essendo il
2 primo atto interruttivo individuabile nella domanda amministrativa all' CP_1
del 16.11.2015.
Averso tale pronuncia il Lago, con ricorso depositato in data 17.7.2022, interponeva appello, deducendo nei motivi l'erroneità della declaratoria di prescrizione. Sosteneva, in particolare, che la domanda all'INAIL non poteva costituire il dies a quo della decorrenza atteso che la esposizione è continuata fino al 31.12.2019. In via subordinata la data di partenza del termine poteva essere individuata nel 2007, data di rilascio del parere integrativo del . CP_4
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto alla rivalutazione con il coefficiente del 1,5%.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' eccependo la prescrizione CP_1
e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello, del quale ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore (assegnatario dell'intero ruolo a decorrere dal giugno 2023), con udienza già fissata per l'11.9.2023, rinviata d'ufficio fino al 10.2.2025; all'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.
La norma di riferimento ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale richiesto è costituita dall'art.13 comma 8°, della legge 257\92 (così come modificato dall'art. 1 bis, del D.L. 05.06.93, n. 169 convertito nella L. 271\93) che ha previsto che " Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 ".
A seguito delle modifiche introdotte all'originario D.L. da parte della legge di
3 conversione L.271\93, che ha soppresso qualsiasi riferimento al ciclo produttivo cui il lavoratore era adibito, attraverso l'eliminazione della locuzione alle “imprese che estraggono o utilizzano l'amianto come materia prima”, deve ritenersi che il beneficio previdenziale può essere riconosciuto, in presenza di una esposizione ultra decennale all'amianto, a prescindere dal settore di appartenenza dell'impresa datrice di lavoro (in tal senso Cass. n.997 del
23/01/2003, Cass. 28 giugno 2001 n.8859) e dal tipo di attività lavorativa svolta dal richiedente. Un limite soggettivo è, invece, costituito dalla condizione che al momento dell'entrata in vigore della predetta normativa il lavoratore fosse ancora in servizio.
La Corte Costituzionale, invitata a pronunciarsi sulla presunta indeterminatezza della norma in ordine l'indicazione dei requisiti di esposizione necessari per il riconoscimento del beneficio, con sentenza n. 5\2000 ha chiarito che la finalità dell'istituto deve essere rinvenuta nell'esigenza “di offrire, ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene”. In tal senso il concetto di esposizione ultradecennale,
“viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro;
evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione
(decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche)”.
L'esistenza di un rischio per la salute costituisce, quindi, l'elemento qualificante dell'esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento del trattamento previdenziale.
L'art.3 della L.257\92 (Valori limite) specifica quale sia, nei luoghi di lavoro, la concentrazione di fibre di amianto “respirabili” e, quindi, il livello di esposizione che legalmente è considerato innocuo, rinviando ai valori limite fissati
4 dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
In conclusione, quindi, occorre che il lavoratore abbia subito una esposizione
"qualificata" ultradecennale all'azione morbigena delle fibre di amianto, dovendo essere accertata la presenza nell'ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati negli artt. 24 e
31, d.lgs. n. 277 del 1991 (Cass. 00997 del 23/01/2003, Cass.10979\02, Cass.
10185\02, Cass. 10114\02, Cass. n.7084\02, Cass. 2926\02, Cass. 8859\01,
Cass. 4913\01).
Il compito di accertare le lavorazioni a rischio amianto e la durata dell'esposizione è stato affidato all'INAIL, cui è stato demandato anche il compito di rilasciare l'attestazione dei periodi di esposizione (Circolare CP_1
del 15 Dicembre 1995 n. 304).
In ogni caso, ai sensi dell'art. n. 2697 c.c., ricade sul lavoratore l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza del requisito dell'esposizione all'amianto richiesta dalla legge.
Il citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993, dispone che “per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
Deve rilevarsi che il legislatore è intervenuto in merito alla materia in esame prevedendo l'onere di previa presentazione di domanda amministrativa espressamente stabilito dall'art. 47 del d.l. 30.9.2003, n. 269, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 24.11.2003, n. 326.
Tale disposizione normativa ha, inoltre, previsto che a decorrere dal 1° ottobre
2003, il coefficiente di moltiplicazione passi da 1,5 a 1,25 e che si applichi “ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”. Il comma 2 ha esteso l'applicazione
5 delle disposizioni suddette anche ai lavoratori “cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il comma 3 ha indicato espressamente il coefficiente d'esposizione rilevante ai fini dell'esistenza di un'esposizione qualificata, per cui occorre una concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro, come valore medio su otto ore al giorno.
E' stato inoltre previsto l'onere di presentare una domanda amministrativa all'INAIL per il riconoscimento dei benefici, anche per i lavoratori cui era già stata rilasciata la certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6 del medesimo art. 47, a pena di decadenza del diritto.
In particolare, il comma 5 prevede che “I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1°ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede
INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici “. Il decreto Ministeriale di attuazione, DM 27 ottobre 2004, pubblicato in G. Uff. 17 dicembre 2004 n. 295, all'art.3, ha disposto che nel termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore dovesse essere presentata alla sede INAIL domanda di certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione ad amianto, secondo apposito schema allegato al decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici.
In concreto il termine semestrale di decadenza è venuto a scadere il 15 giugno
2005.
E' stata infine dettata una disposizione transitoria, escludendosi l'applicazione della nuova disciplina ai lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto, avessero già maturato il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di
6 cui all'art. 13 l. 257/1992 (art. 47, comma 6-bis d.l. n. 269/03).
Pochi giorni dopo la conversione in legge del decreto il quadro è stato oggetto di ulteriori modifiche, ad opera dell'art. 3, comma 132 della legge 24.12.2003 n.
350 (legge finanziaria per il 2004), secondo cui sono fatte salve le disposizioni previgenti alla data del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del d.l n.
269/2003): a) in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) in favore di coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data del 2.10.2003.
Tale disposizione normativa, inoltre, stabilisce che restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL abrogando, pertanto, implicitamente l'inciso “compresi quelli cui è stata rilasciata certificazione dell'INAIL prima del
1 ottobre 2003” di cui all'art. 47 comma 5 della legge n.269/2003, sopra richiamata.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento è ora possibile affrontare funditus il motivo di appello con cui la denuncia la mancata Parte_2
maturazione della presccrizione del diritto.
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, è fondata l'eccezione di prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - cfr. Cass., Sez. Un., 9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla
7 data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo) accertamento. Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un
"fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione
("la disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione"
- così Corte Cost. 376/2008). Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto;
non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo
Alla luce del suddetto orientamento (confermato da Corte di Cassazione n.
17941 del 13 agosto 2014) non vi è ragione per non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).
La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, dunque decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (cfr. ex plurimis Corte di
Cassazione 2351/2015; 2856/2017).
Deve quindi ritenersi, coerentemente con l'autorevole insegnamento espresso, che anche il diritto alla rivalutazione contributiva in sé (ulteriore rispetto al diritto alle differenze sui ratei della prestazione dovuta) sia soggetto a prescrizione da ritenersi, in difetto di una speciale normativa, quella ordinaria
8 decennale decorrente, siccome affermato dai giudici di legittimità, dall'epoca della consapevolezza da parte del lavoratore della esposizione rilevante all'amianto.
Nel caso in esame, dovendosi avere riguardo al momento di insorgenza della consapevolezza dell'esposizione all'amianto, è possibile fare riferimento al momento della richiesta, in data 14.6.2005, dell'attestato di esposizione all'amianto.
La Suprema corte, infatti, con pronunce n. 28610 del 2018 e 2856 del 2017, ha chiarito che “ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto, ben può rilevare la domanda inoltrata all'INAIL in quanto espressiva dell'acquisita consapevolezza dell'esposizione e così del maturato diritto al beneficio contributivo”, “del quale unico atto di esercizio può ritenersi, esclusa la rilevanza a tali fini del rilascio dell'attestazione da parte dell'INAIL, l'inoltro all' della domanda di riconoscimento del medesimo”, nella CP_1
specie intervenuto in data 16.11.2015, allorquando era decorso il termine prescrizionale correttamente computato alla stregua del predetto principio.
Il termine di prescrizione decennale, quindi, appare decorso.
Né, del resto, può essere invocata la continuità dell'esposizione che sarebbe perdurata sino alla data del pensionamento nel 2019, come dichiarato nell'atto di appello.
Innanzitutto, infatti, dall'estratto contributivo prodotto dall' in primo CP_1
grado è emerso che il non ha lavorato nel 2005, essendo stato in cassa Pt_1
integrazione straordinaria. Ha lavorato nel 2006 per, poi, interrompere nuovamente la sua attività nel 2007 e fino alla pensione.
Deve, pertanto, ritenersi che già nel 2005 il diritto poteva essere fatto autonomamente valere e, quindi, il termine prescrizionale poteva decorrere dalla acquisita consapevolezza dell'esposizione in data 14.6.2005.
Sul punto la Suprema corte con ord. n. 2856 del 2017 ha chiarito che il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può,
a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto.
9 Il diritto, cioè, sorge, e, quindi, può essere esercitato anche in corso di rapporto di lavoro ed a prescindere, deve, quindi, ritenersi, dalla esposizione ad amianto per periodi successivi.
Se tanto è vero deve, quindi, ritenersi che la prescrizione deve decorrere dal momento della consapevolezza dell'esposizione senza la necessità di attendere che il diritto si sia consolidato nella sua ampiezza a conclusione del periodo lavorativo. Il diritto sorge, e quindi può essere fatto valere, “in conseguenza del
"fatto" della esposizione ad amianto” (Cass. 2351 del 2015).
Tornando alla citata ordinanza della Suprema corte n. 2856 del 2017 deve sottolinearsi che la stessa ha ritenuto che, nel caso de quo, la decorrenza della prescrizione dovesse essere individuata non nella data del pensionamento ma in quella di presentazione dell'istanza amministrativa per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione, essendo già a tale data acquisita la consapevolezza.
Dunque, a prescindere dalla diversa questione, che qui non viene in rilievo, della possibilità o meno che il termine prescrizionale decorra in relazione ai singoli periodi in costanza di esposizione, nel caso de quo non v'è dubbio, stante l'interruzione dell'esposizione stessa, che il termine sia decorso dal 2005. Né a diverso avviso può condurre il fatto che l'attività lavorativa sia stata erogata per
3 settimane anche nel corso del 2006. Stante, infatti, l'interruzione del 2005 non può revocarsi in dubbio che da questo anno il diritto poteva essere fatto valere e che, pertanto, da tale data il termine prescrizionale sia maturato allorquando il primo atto interruttivo del 16.11.2015 è stato notificato.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensata attesa la controvertibilità delle questioni di diritto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'appello; compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 10 febbraio 2025
10 Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
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