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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo nella persona del Giudice dott.ssa SA LE, a seguito della discussione della causa all'udienza del 23 settembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies ult. comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8665/2024 R.G. promossa da
in persona del Parte_1 curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Alesi, presso il cui studio, sito in
Palermo, alla via Mariano Stabile n. 241, è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 convenuta contumace
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies e ss. c.p.c., depositato l'8.7.2024, la curatela fallimentare in epigrafe indicata ha chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione dell'eredità della de cuius da parte della convenuta – figlia della stessa – e, per Parte_2 Controparte_1
l'effetto, ordinare al Conservatore di provvedere ai sensi dell'art. 2648 c.c. alla trascrizione della relativa sentenza.
A sostegno della propria domanda la parte ricorrente ha dedotto:
- di essere creditrice di , e dell'importo di € Parte_3 Parte_4 Parte_5
3.120.509,08, in forza della Sentenza n. 551/2023 del 24.2.2023 della Corte di Appello di
Palermo Terza Sezione Civile;
- che in forza della medesima sentenza , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e erano stati condannati in solido tra loro altresì al pagamento in Parte_6 Parte_7 favore della curatela odierna ricorrente dell'importo di € 90.000,00 a titolo di spese di lite, oltre
Iva, Cpa e spese forfettarie come per legge, per il complessivo importo di €131.320,80;
- che in data 25.8.2017, in pendenza del giudizio di appello era deceduto;
Parte_3
- che con testamento pubblico in Notaio del 5.9.2016 aveva Persona_1 Parte_3 disposto delle sue sostanze in favore della moglie, e della figlia Parte_2 [...]
, le quali hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario;
CP_1
- che con il predetto testamento ha lasciato – tra le altre cose – a Parte_3 [...] la proprietà di 1/3 di due immobili situati entrambi in Palermo al viale Parte_2
Michelangelo n. 450 con ingresso dalla via Fratelli Allotta n. 8/10 (uno situato ai piani S1, T1 e
T2, e l'altro situato al piano S1) identificati in catasto al foglio 41 particella 1764 rispettivamente sub. 1 e 2, nonché l'usufrutto dell'appartamento situato in Palermo alla via
ND Di OR n. 3 piano quarto (in catasto foglio 49 particella 1696 sub. 27);
- che con il medesimo testamento la quota pari a 2/3 dei due predetti immobili di viale
Michelangelo era stata devoluta alla convenuta , alla quale era stata lasciata Controparte_1 altresì la nuda proprietà dell'appartamento di via ND Di OR;
- che la sentenza della Corte di Appello è stata notificata a in data Controparte_1
18.7.2023;
- che nel frattempo in data 22.6.2021 è deceduta ab intestato e chiamata Parte_2 per legge alla sua eredità è la figlia;
Controparte_1
- che non risulta per quest'ultima alcuna trascrizione di atti di rinuncia né di accettazione dell'eredità materna;
- che la stessa avrebbe compiuto atti di accettazione tacita dell'eredità volturando a suo nome i dati catastali sia dell'appartamento di via F. Di OR n. 3 sia dei due immobili di viale
Michelangelo n. 450;
- che essa, inoltre, pur trovandosi nel possesso di almeno uno dei beni ereditari, nel quale risiede (appartamento di viale Michelangelo n. 450), non ha redatto l'inventario entro il termine di cui all'art. 485 c.c..
Alla luce dei fatti allegati l'odierna ricorrente ha dedotto che deve Controparte_1 considerarsi erede pura e semplice di ai sensi dell'art. 476 e dell'art. 485 c.c. Parte_2
La convenuta non si è costituita benché ritualmente evocata in giudizio.
Assegnati su richiesta della parte ricorrente, i termini ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. all'udienza del 23 settembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta per la decisione.
* * * Il ricorso merita accoglimento.
Il presente giudizio ha natura accertativa, avendo la curatela fallimentare ricorrente (creditrice) interesse ad accertare che la convenuta abbia accettato l'eredità di (comprensiva Parte_2 del debito a sua volta pervenuto per successione da ) e conseguentemente ad ottenere Parte_3 un titolo trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c. in attuazione del principio della continuità delle trascrizioni.
Parte ricorrente ha dedotto che avrebbe volturato a suo nome gli immobili Controparte_1 ereditari di via F. Di OR e di viale Michelangelo, così compiendo atti che ai sensi dell'art. 476
c.c. presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità e ha prodotto a supporto della sua tesi la visura catastale dei predetti immobili, da cui risulta l'annotazione, rispettivamente, del ricongiungimento dell'usufrutto per il decesso di e della successione ex lege di Parte_2 quest'ultima.
Tale documentazione, tuttavia, non appare sufficiente a ritenere integrato un comportamento concludente ai fini dell'accettazione tacita ex art. 476 c.c., non essendo possibile verificare se tale risultanza catastale sia stata effetto di una apposita istanza della chiamata odierna convenuta – espressiva dunque della volontà di accettare l'eredità materna – oppure, come spesso accade, semplicemente frutto di annotazione automatica in forza della effettuata dichiarazione di successione (che di per sé ha natura meramente fiscale).
Ciò detto, può invece dirsi integrata nel caso di specie un'ipotesi di accettazione presunta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 485 c.c. “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La norma introduce una ipotesi di accettazione ex lege o presunta dell'eredità che presuppone il possesso dei beni ereditari (secondo consolidata opinione della giurisprudenza di legittimità e di merito, anche solo di un bene ereditario) da parte del chiamato, consapevole dell'appartenenza del bene al compendio ereditario.
Il possesso descritto dall'art. 485 cc non deve necessariamente essere esclusivo, diretto cioè ad escludere altri eventuali coeredi, né deve essere per forza diretto, potendo essere esercitato tramite terzi detentori, ma deve esaurirsi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità,
e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario.
Nel caso di specie è documentato che la convenuta risieda stabilmente nell'appartamento di viale
Michelangelo n. 450 di cui era comproprietaria insieme de cuius, e ciò emerge non solo dal certificato di residenza in atti, ma altresì dal fatto che essa ha ricevuto a mani proprie presso tale appartamento la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio in data 20.9.2024.
Deve al riguardo precisarsi che in ipotesi come quella in esame, sebbene il chiamato si trovi in una situazione di possesso dei beni ereditari anteriore all'apertura della successione, in quanto degli stessi era già titolare pro quota, non può nondimeno escludersi l'applicazione della norma di cui all'art. 485 c.c. e la conseguente sottoposizione ai prescritti limiti temporali.
Questa conclusione è stata fatta propria dalla Corte di legittimità (Cass. Civ. n. 5152/2012) sul presupposto che, diversamente opinando, si arriverebbe alla “non condivisibile conclusione che il coerede, comproprietario con il de cuius dei beni, non potrebbe dirsi mai nel possesso dei beni ereditari perché la sua signoria sarebbe esercitata con riferimento alla quota astratta, conclusione che non tiene conto che, per i terzi creditori del de cujus, la situazione di incertezza in merito alla riferibilità della garanzia per il soddisfacimento dei propri crediti, rappresentata dai beni del proprio defunto debitore, permarrebbe identica, prima dell'accettazione dell'eredità del predetto, sia che il chiamato fosse entrato in possesso dei beni dopo l'apertura della successione, sia che esercitasse detta signoria con riferimento ad una preesistente contitolarità”.
Sul punto la giurisprudenza ha optato invero per un'accezione lata del concetto di possesso utile a delimitare la fattispecie di cui all'art. 485 c.c., tale da comprendervi “ogni situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario”.
Deve pertanto ritenersi equivalente la situazione del chiamato all'eredità che eserciti il possesso sui beni ereditari solo dopo l'apertura della successione, rispetto a quella del chiamato che, a tale data, già fosse nel (com)possesso dei medesimi beni per esserne comproprietario. In entrambi i casi si applicheranno gli stringenti limiti temporali di cui all'art. 485 c.c.
Nel caso di specie, la signoria di fatto con il relativo animus riguarda l'appartamento di viale
Michelangelo n. 450 (con ingresso dalla via Fratelli Allotta n. 10), già in comproprietà con la madre nel quale la convenuta – come emerge dal certificato di residenza in atti e dalla Parte_2 ricezione a mani proprie della notifica del ricorso (20.9.2024) – ha continuato ad abitare dopo il decesso della predetta de cuius (22.6.2021) senza provvedere alla redazione dell'inventario entro il termine di cui all'art. 485 c.c.
Deve pertanto concludersi accertando che in forza della presunzione di legge l'odierna convenuta,
, ha accettato l'eredità della madre, e ne ha assunto la qualità Controparte_1 Parte_2 di erede.
Considerato che la necessità dell'instaurazione del presente giudizio è sorta in ragione della esigenza della curatela creditrice nell'ambito della procedura esecutiva ai danni dei debitori esecutati – cui è estranea l'odierna convenuta – e che, invero, quest'ultima non risulta avere colpevolmente resistito alla richiesta di declaratoria oggetto del procedimento, nulla si dispone sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso, depositato in data 8.7.2024 da Parte_1
, in persona del curatore pro tempore, contrariis reiectis, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara che in epigrafe generalizzata, ha accettato l'eredità di Controparte_1
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 22.6.2021; Parte_2
- ordina al Conservatore dei Registri immobiliari di Palermo di provvedere ex art. 2648 c.c. alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 20 ottobre 2025
Il Giudice
SA LE