Sentenza breve 17 marzo 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2025, proposto da
La Castellese Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4D22CE5CD, rappresentato e difeso dall'avvocato SE AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montemarano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
F&F Costruzioni Generali S.r.l., non costituito in giudizio;
FF De AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti, Francesco Aniballi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 2 del 20.01.2025 - Reg. Ufficio di Segreteria n. 23 - a firma del Responsabile della CUC con Comune di Montemarano Capofila nonché responsabile dell’Ufficio associato della Pianificazione Urbanistica ed edilizia - Ufficio tecnico unico (ing. Pullo), recante l’approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione dell’appalto relativo ai “lavori di messa in sicurezza e risanamento idrogeologico del vallone delle Grotti nel Comune di Montemarano” in favore dell’Operatore Economico De AR FF - con sede in Chiusano di San Domenico;
nonché: di tutti i verbali di gara; della nota datata 28.10.2025 assunta al Prot. n. 518/2025; degli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali ancorché non conosciuti;
e inoltre, per l’accertamento del diritto della ricorrente al conseguimento dell''aggiudicazione e al subentro nel con-tratto, laddove medio tempore stipulato, con dichiarazione d''inefficacia del contratto medesimo; e, infine, in via subordinata e alternativa alternativa, per il risarcimento del danno per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di FF De AR e di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. VA PO e uditi per le parti i difensori AT SE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale, contrassegnato con R.G. n. 362/2025, la riassumente società ha impugnato: la Determinazione n. 2 del 20.01.2025 - Reg. Ufficio di Segreteria n. 23 - a firma del Responsabile della CUC con Comune di Montemarano Capofila nonché responsabile dell’Ufficio associato della Pianificazione Urbanistica ed edilizia - Ufficio tecnico unico (ing. Pullo), recante l’approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione dell’appalto relativo ai “lavori di messa in sicurezza e risanamento idrogeologico del vallone delle Grotti nel Comune di Monte-marano” in favore dell’Operatore Economico DE MARCO EL - con sede in Chiusano Di San Domenico; tutti i verbali di gara; la nota datata 28.01.2025 assunta al Prot. n. 518/2025; e gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ancorché incogniti. Contestualmente, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al conseguimento dell'aggiudicazione e al subentro nel contratto, laddove medio tempore stipulato, con dichiarazione d'inefficacia del contratto medesimo e, in subordinata alternativa, il risarcimento del danno per equivalente.
Il TAR, con la sentenza n. 529/2025, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile, in parte improcedibile e per il resto lo ha respinto.
In esito alla proposizione dell’appello, si è costituita con memoria la controinteressata De AR, la quale, secondo quanto poi condiviso dal Consiglio di Stato con la decisione n. 7662/2025, ha eccepito la violazione dell’art. 12 bis , comma 4, del d.l. n. 68/2022, atteso che la ricorrente non ha notificato il ricorso introduttivo al Ministero dell’Interno e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel RR (nel cui contesto l’affidamento è oggetto di finanziamento).
In ottemperanza alla pronuncia del Consiglio di Stato, in data 20 ottobre 2025, l’originaria ricorrente ha notificato e depositato presso questo Tribunale l’atto di riassunzione ai sensi dell’articolo 105 c.p.a., integrando il contraddittorio nei confronti dei Ministeri erroneamente pretermessi.
Il ricorso deve dunque essere riesaminato nel merito, giusta osservandosi che le Amministrazioni statali inizialmente pretermesse si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso con mera memoria di stile, senza articolare difesa alcuna e dopo aver ricordato in via generale che con l’atto di riassunzione non è consentito ampliare le questioni da sottoporre al Giudice; in altri termini, il ricorso in riassunzione deve essere identico, coincidente e perfettamente sovrapponibile rispetto al ricorso introduttivo, il quale deve essere sostanzialmente ritrascritto.
E appunto in questi termini il Collegio procede all’esame del ricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente contesta le modalità seguite dalla Commissione giudicatrice nella attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica e, in particolare, nella applicazione della formula indicata al paragrafo 18.3 - “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica” del disciplinare di gara.
La Commissione avrebbe errato nel riferire l’esponente α al solo ribasso percentuale del concorrente i-esimo (Ai) anziché al rapporto tra il ribasso percentuale del concorrente i-esimo (Ai) e il ribasso percentuale più conveniente (Amax).
La corretta applicazione della formula, secondo i ricalcoli compiuti dalla medesima ricorrente, avrebbe consentito alla stessa di conseguire la seconda posizione, dopo la ditta FF De AR e prima della ditta FF Costruzioni generali.
Il motivo è fondato.
Il metodo di attribuzione dei punteggi relativi alla offerta economica, adottato dalla Stazione appaltante, prevede innanzitutto il calcolo di un coefficiente Ci, da moltiplicare poi per il punteggio massimo di 10 punti, al fine di determinare il punteggio relativo al singolo concorrente.
Tale coefficiente viene invece determinato mediante l’applicazione di quella che il par. 18.3 del disciplinare di gara definisce “formula quadratica”.
La formula riprodotta nell’ambito del disciplinare appare tuttavia affetta da un evidente errore di formattazione del testo.
Infatti, sotto il profilo formale:
- il coefficiente Ci, risultante dal calcolo, è posto allo stesso livello del numeratore della frazione di seguito riprodotta anziché in corrispondenza della linea di frazione;
- la frazione è racchiusa in parentesi poste una a livello del numeratore (prima del dato Ai) e l’altra a livello del denominatore (dopo il dato Amax);
- viene indicato un esponente α apparentemente posto a livello del numeratore.
Risulta evidente l’errore nella impaginazione della citata formula.
Sotto il profilo matematico, qualora la potenza con esponente α avesse avuto come base unicamente il valore Ai posto al numeratore della frazione, non avrebbe avuto alcun senso l’inserimento delle parentesi che si trovano al principio del numeratore e alla fine del denominatore.
Costituisce nota ed elementare regola matematica quella per cui le parentesi sono utilizzate per riferire operazioni di calcolo al risultato di un ulteriore calcolo, appunto racchiuso tra parentesi.
Nel caso di specie, ove la formula avesse voluto riferire il citato esponente unicamente al numeratore della frazione Ai non avrebbe dovuto inserire alcuna parentesi, trattandosi di un calcolo semplice, costituito dall’elevazione a potenza di un valore puntuale (Ai) e non del risultato di una più complessa operazione.
L’inserimento delle parentesi ha invece l’evidente significato di utilizzare come base della potenza α (quindi di elevare a potenza) il risultato di una ulteriore operazione matematica che non può che essere costituita dalla divisione tra i valori Ai e Amax ovvero da rapporto tra il valore Ai e il valore Amax.
Pertanto il predetto disciplinare ha previsto non la formula Ci = Aiα/Amax, ma la formula Ci = (Ai/Amax)α.
Ciò trova evidente riscontro nella definizione della citata formula come “quadratica”, definizione riportata nel bando tipo ANAC n. 1/2023 richiamato dalle parti, che definisce appunto come quadratica la formula Ci = (Ai/Amax)α con esponente α <1 come nel caso di specie.
L’erronea formattazione della predetta formula era peraltro facilmente evidenziabile anche solo considerando che l’applicazione che ne è stata fatta dalla Commissione di gara non consentiva l’attribuzione del punteggio massimo di 10 punti a nessuna delle offerte economiche, a differenza della formula riportata dal disciplinare di gara.
Allo stesso modo la formula applicata dalla Commissione di gara non avrebbe avuto alcun significato nell’ambito della procedura, in termini di incentivo ovvero di disincentivo alla formulazione dei ribassi da parte dei concorrenti, falsando unicamente il dato relativo al ribasso proposto.
Infatti, l’elevazione a una potenza inferiore all’unità del ribasso formulato dai concorrenti ha l’unico effetto di ridurre il valore di tale ribasso, alterando il dato relativo all’offerta e il rapporto con il denominatore, costituito invece dal ribasso massimo proposto senza ulteriori correzioni.
Pertanto anche un criterio di ragionevolezza avrebbe dovuto indurre a rilevare l’errore nella formattazione della formula, a individuare la formula effettivamente individuata dalla lex specialis e farne corretta applicazione, considerato che le formule con esponente, aventi come base il rapporto tra il ribasso offerto dal concorrente e il ribasso massimo, da elevare poi a una potenza inferiore all’unità, hanno infatti l’obiettivo di scoraggiare i ribassi più elevati e di premiare la formulazione di offerte economiche adeguate alla proposta tecnica, che non risultino frutto di una eccessiva competizione concentrata sui profili economici.
Occorre inoltre considerare che la discrezionalità della Stazione appaltante nella definizione delle formule di attribuzione dei punteggi è ormai unanimemente riconosciuta, seppure entro certi limiti, dalla giurisprudenza.
Non sussiste tuttavia in capo la Commissione di gara alcuna discrezionalità nella interpretazione e nella applicazione delle predette formule, costituendo la lex specialis autovincolo per l’Amministrazione e per i suoi organi.
Ne consegue che la Commissione di gara avrebbe dovuto attenersi alla formula indicata nel disciplinare di gara, così come univocamente ricostruita e ricostruibile alla luce della applicazione delle regole algebriche (che non avrebbero potuto condurre a diversa interpretazione o risultato), facendo quindi applicazione di elementari regole di carattere matematico nella disponibilità dei componenti dell’organo in ragione della richiesta professionalità.
Ciò induce a escludere anche la necessità di impugnazione della legge di gara da parte della ricorrente, in quanto il disciplinare riporta una formula diversa da quella applicata dalla Commissione di gara e la medesima ricorrente invoca l’applicazione proprio di tale formula.
Alla fondatezza di tale motivo, che determina il conseguimento da parte della ricorrente del secondo posto in graduatoria, segue l’esame delle ulteriori censure riferite alla posizione della prima classificata, sussistendo l’interesse della ricorrente al relativo scrutinio in ragione del possibile conseguimento della relativa posizione.
Con il secondo motivo , la ricorrente lamenta che l’aggiudicatario ha esposto nel modello dell’offerta economica esclusivamente l’importo finale in euro del prezzo di aggiudicazione e non anche la percentuale di ribasso proposta sull’importo a base di gara, come invece espressamente richiesto, a pena di esclusione, dalla lex specialis (che al par. 17 prescriveva di indicare il ribasso percentuale offerto “espresso in cifre e lettere”).
La doglianza è infondata.
Giova premettere che, secondo condivisibile giurisprudenza, va escluso il rilievo invalidante di carenze o errori contenuti nell’offerta allorquando essi siano agevolmente riconoscibili e autonomamente emendabili, senza necessità di far ricorso ad elementi esterni all’offerta stessa.
È onere della stazione appaltante, in presenza di errore materiale nella formulazione dell'offerta, ricercare l'effettiva volontà del concorrente laddove, mediante il ricorso ad una mera operazione matematica effettuata sulla base degli altri elementi contenuti nell'offerta economica, si possa procedere alla correzione dell'errore materiale stesso: “ ciò tanto più quando la correzione dell'errore materiale, rilevabile immediatamente senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, non sia in grado di comportare alcuna modifica dell'offerta globalmente intesa. Deriva da quanto rilevato che non è ragionevolmente ravvisabile alcuna incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta economica, assoggettabile ad una mera operazione di rettifica del dato numerico non corretto ” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 aprile 2024, n. 421).
In proposito la giurisprudenza, facendo applicazione degli artt. 1324 c.c. (secondo cui sono applicabili agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti, in quanto compatibili) e degli artt. 1428, 1431 e 1433 c.c. (“ L’art. 1428 Cod. civ... prevede che l'errore è causa di annullamento del contratto, se "essenziale" e "riconoscibile dall'altro contraente". Per il caso di atto unilaterale recettizio l'errore deve essere riconoscibile dal soggetto cui l'atto è diretto. L’art. 1431 Cod. civ. precisa che l'errore si considera riconoscibile se "in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo". Spetta a colui che invoca l'errore dimostrare la riconoscibilità dello stesso. La disciplina dell'errore - vizio è applicabile anche al caso di errore c.d. ostativo, vale a dire di errore commesso nella formulazione della dichiarazione (art. 1433 Cod. civ.) ” – cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198) ha precisato che " ciò che si richiede al fine di poter identificare un errore materiale all'interno dell'offerta di gara e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l'espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un "errore ostativo" intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. La valutazione che la stazione appaltante è chiamata a svolgere e che la giurisprudenza descrive con icastiche varianti lessicali (lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante, quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà), proprio perché si connota di oggettività e di immediatezza non può, in linea di principio, derivare da sforzi ricostruttivi e interpretativi, ma deve arrestarsi al riscontro di un'inesatta formulazione "materiale" dell'atto. Una cosa è, dunque, l'interpretazione conservativa dell'atto (1465 c.c.), altra è la correzione di una sua incongruenza estrinseca e formale, rinvenibile nel suo sostrato materiale, espressivo o comunicativo " (Consiglio di Stato, sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7758).
Nel caso di specie, l'errore compiuto dalla controinteressata risiede nell'aver formulato l'offerta in termini assoluti e non percentuali. Trattandosi di errore (o meglio omissione) facilmente riconoscibile dalla p.a. senza alcuna complessa operazione ermeneutica nonché agevolmente emendabile (considerato che la puntuale indicazione del prezzo offerto consentiva di risalire in modo certo alla percentuale di ribasso proposto sulla scorta di una mera operazione matematica) non risulta possibile apprezzare alcuna carenza di carattere sostanziale, tale da inficiare la regolarità dell’offerta (in termini, TAR Campania, Napoli, sez. II, 26 settembre 2025, n. 6406), non sussistendo alcun dubbio effettivo circa la volontà negoziale espressa dall’aggiudicataria, ricostruibile con certezza anche senza indicazione della percentuale di ribasso.
D’altro canto, la stessa ricorrente non assume che sia stata travisata l’offerta dell’aggiudicataria o che essa sia stata valutata in maniera non corretta da parte della Stazione appaltante, limitandosi piuttosto ad invocare una formalistica applicazione formalistica della previsione del disciplinare.
Tale interpretazione, tuttavia, collide con i principi della fiducia, del risultato e di accesso al mercato, da intendersi come super principi nell'ambito della contrattualistica pubblica (ex art. 4 del d.lgs. n. 36 del 2023), in omaggio ai quali “ l'amministrazione … deve tendere al miglior risultato possibile, in "difesa" dell'interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura ad evidenza pubblica, trattandosi di un principio considerato quale valore dominante che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale ” (Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2025, n. 7223); principi che rappresentano un nuovo paradigma che “ deve essere considerato anche dal giudice amministrativo, in quanto esso rappresenta il criterio interpretativo a cui ricorrere per risolvere (anche) i casi di contrasto tra il "dato formale" del pedissequo rispetto del bando e il "dato sostanziale" della idoneità delle partecipazioni dell'operatore economico ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6495).
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la mancata esclusione della prima e della seconda classificata in quanto, in violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara, le offerta economiche presentate non recano l’“elaborato di stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro” né l’“elaborato di stima dei costi della manodopera”, rilevando altresì l’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta prima classificata, alla luce dell’indicazione di un costo complessivo della manodopera superiore a quello stimato dalla Stazione appaltante e pertanto in grado di ridurre l’utile atteso.
Il motivo è infondato.
L’art. 17 del disciplinare di gara dispone che “l’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) Modello OE offerta Economica indicante il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara. Il ribasso deve essere espresso in cifre e lettere; b) elaborato di stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; c) elaborato di stima dei costi della manodopera; d) computo metrico estimativo armonizzato dell’offerta migliorativa”.
Il medesimo articolo, al sesto capoverso, dispone poi che “a pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108”.
La prescrizione, complessivamente intesa, appare non chiara; il disciplinare, infatti, da un lato, prescrive l’allegazione di documenti che, quali elaborati di stima, dovrebbero già in sé riportare l’indicazione dei costi della sicurezza e di quelli della manodopera, dall’altro, impone la separata e specifica indicazione di tali costi (ovviamente nel modello di offerta economica).
Tale ambiguità deve essere risolta accogliendo l’interpretazione più favorevole ai concorrenti e ritenendo, di conseguenza, necessaria e sufficiente a soddisfare le prescrizioni della legge di gara la semplice specificazione, nell’ambito dell’offerta economica, dei predetti costi, senza necessità di ulteriori allegazioni documentali riferite agli elaborati di stima.
Tale interpretazione appare anche maggiormente rispondente alla previsione di cui all’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone un preciso onere dichiarativo (espressamente previsto a pena di esclusione) ma non di produzione documentale, nonché con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
La medesima interpretazione appare inoltre avvalorata da un argomento di tipo lessicale nonché da uno di tipo grafico-formale.
Il disciplinare di gara prevede che l’offerta economica debba “indicare” diversi “elementi”, tuttavia la successiva elencazione è riferita a documenti (di norma oggetto di allegazione ma non di indicazione) e non a dati di offerta; tra i predetti documenti è incluso il modello di offerta economica, per l’appunto, “indicante” il ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara. Se ne deduce che la sanzione dell’esclusione deve essere più specificamente riferita alla mancata “indicazione” del dato relativo al ribasso percentuale offerto e non alla mancata allegazione dei documenti ricompresi nell’elenco, in ragione della corrispondenza lessicale evidenziata tra la premessa del paragrafo, che ricollega l’esclusione alla mancata “indicazione”, e il punto a dell’elencazione successiva, unico punto in cui si impone una specifica “indicazione” di dati.
Ciò trova conferma nella successiva disposizione del medesimo paragrafo 17 che commina, allo stesso modo, l’esclusione, per la mancata “indica[zione]” dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A ciò si aggiunga che, con un utilizzo del carattere grassetto che non appare casuale, il disciplinare di gara evidenzia contemporaneamente la dicitura “a pena di esclusione” e, nell’ambito della successiva elencazione, il punto “a) Modello OE offerta Economica” e il punto “d) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ARMONIZZATO DELL’OFFERTA MIGLIORATIVA”, quasi a riferire, con analogo esito, la prescrizione di esclusione soltanto alla mancata produzione di tali componenti.
Con riferimento all’ulteriore profilo di censura proposto, occorre considerare che l’indicazione di un costo della manodopera superiore rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante non può dirsi indice di anomalia dell’offerta, tale da imporre lo svolgimento della relativa verifica. Un costo della manodopera superiore a quello stimato può anzi ritenersi indizio di un più certo rispetto del trattamento normativo e economico dei lavoratori da impiegare nella commessa.
Tale profilo di censura, inoltre, non precisa le ragioni, connesse alle caratteristiche generali e particolari dell’affidamento e dell’offerta, che renderebbero tale sovrastima indice di anomalia e non quantifica né il potenziale squilibrio che tali maggiori costi avrebbero determinato sull’offerta complessiva né la potenziale incidenza sull’utile di impresa.
Con il quarto motivo, la ricorrente rileva l’omessa esclusione della ditta FF De AR, per la presentazione, in sede di soccorso istruttorio e con riferimento alla documentazione relativa all’avvalimento, del modello di domanda e del patto di integrità dell’ausiliaria privi di data certa anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e di firma digitale.
Il motivo è infondato.
Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 2025, n. 4877 ha infatti affermato che la modalità di firma analogica, sebbene non espressamente prevista dalla legge di gara, va comunque considerata equipollente a quella di firma digitale, sulla base del combinato disposto dell’art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 65, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 82 del 2005; la pubblica amministrazione, quindi “è tenuta ad accettare, da parte dei privati, istanze firmate in modalità tanto in formato digitale quanto in formato analogico (sottoscrizione e copia del documento scansionati) ”. Tale conclusione interpretativa risulta conforme al principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto diretta ad assicurare il miglior equilibrio tra il “principio di concorrenza” e il “principio di legalità”, nonché al principio del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, considerato che “il processo di digitalizzazione deve essere un mezzo per accelerare e non restringere la partecipazione alle gare mediante la costruzione di percorsi ad ostacoli che rischierebbero, per tale via, di comprimere fondamentali principi di massima concorrenza funzionali, come tali, ad ampliare il più possibile la platea degli aspiranti e dunque a garantire il miglior rapporto raggiungibile tra prezzo e qualità della prestazione resa. Va dunque dato seguito, in questa stessa direzione, a quel condivisibile indirizzo della sezione secondo cui eventuali difformità di carattere formale dalle previsioni della legge di gara possono essere superate ‘in considerazione del superiore interesse dell’amministrazione a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti aliunde, nell’ambito della documentazione prodotta’ (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1620) ”.
Nel caso di specie, occorre considerare che i parr. 14 e 15.3 del disciplinare di gara non prevedono che la documentazione diversa dal contratto di avvalimento debba avere data certa anteriore alla scadenza nel termine di presentazione delle offerte né il par. 15.3, che detta prescrizioni riferite alla documentazione relativa all’avvalimento, prevede che tale documentazione debba essere sottoscritta con firma digitale (anzi lo stesso par. 15.3 prescrive la presentazione di un “DGUE, a firma dell’ausiliario”, senza alcun riferimento alla firma digitale). Una prescrizione in tal senso neppure è ricavabile dalla comunicazione di soccorso istruttorio, che può applicare ma non integrare la lex specialis di gara.
Allo stesso tempo, la documentazione di gara non vieta espressamente la firma analogica.
Considerato che i due documenti contestati sono muniti di timbro, firma e documento d’identità del dichiarante, legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, gli stessi risultano quindi sicuramente riferibili all’ausiliaria e idonei a garantire l’assunzione delle responsabilità connesse alle dichiarazioni ivi contenute, risultando pertanto esclusa qualunque incompletezza della documentazione relativa all’avvalimento.
Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa poiché l’offerta tecnica riporta le voci di prezzo delle migliorie, in violazione del divieto di commistione fra offerta tecnica ed economica nonché delle prescrizioni di gara (segnatamente, del par. 16, che richiedeva, a pena di esclusione, di “Produrre voci di EP sostitutive e/o integrative delle voci di progetto, senza indicare il prezzo”).
La censura non può essere accolta.
Il divieto di commistione costituisce espressione del principio di segretezza dell'offerta economica (che impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale, con l'obiettivo di evitare che elementi oggetto di valutazione automatica possano influenzare la valutazione invece discrezionale di altri elementi) ed è posto a garanzia dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 della Costituzione, sub specie di trasparenza e par condicio tra i concorrenti.
Ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612; Id., sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1335).
La consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo ha peraltro affermato che tale principio non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara; in particolare, possono essere inseriti nell'offerta tecnica “ voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l'indicazione nell'offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il "prezzo" dell'appalto ”(Consiglio di Stato, Sez. V, 13 ottobre 2022, n. 8735; in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609).
Il divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale) non deve essere inteso dunque in senso assoluto né in senso meramente formalistico, ben potendo nell'offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché si tratti di elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica, che non consentano cioè in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica ovvero consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato, sez. VII, 1 luglio 2024, n. 5789).
Nel caso specifico, nel documento “Nuove Voci di Elenco Prezzi”, presentato dall’aggiudicataria a corredo della propria offerta tecnica, sono indicati i codici delle voci che descrivono la tipologia di prestazione migliorativa offerta, corredati dall’indicazione del prezzo per unità di misura.
Orbene, tale indicazione non può, ad avviso del Collegio, ritenersi concretamente idonea ad anticipare il contenuto dell'offerta economica, considerato che le nuove voci riportate nell’elaborato in contestazione sono pari a n. 23 (a fronte di n. 63 voci del computo metrico armonizzato prodotto dall’aggiudicataria in sede di offerta economica) e che il medesimo computo metrico indica l’importo delle migliorie in euro 115.946,02 (in presenza di un prezzo complessivo offerto che si ragguaglia a 542.998,65).
A bene vedere, dunque, anche in tale ipotesi la censura formulata dalla ricorrente si colloca in una prospettiva marcatamente formalistica, dissonante rispetto al principio di tassatività delle cause di esclusione nonché ai cd. super principi della contrattualistica pubblica sopra richiamati.
In conclusione, il ricorso è in parte fondato (con riferimento al primo motivo) e quanto al resto infondato e va comunque respinto.
I profili di peculiarità delle questioni trattate consentono di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA PO, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Anna Saporito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VA PO |
IL SEGRETARIO