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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6103 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6002/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA ET ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6002/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. LAURICELLA LUIGIA TIZIANA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA NICOLA FABRIZI 87 98123 MESSINA;
CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. CRISTADORO FABRIZIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 22 settembre 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale la e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1537/2023- 3360/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Catania in data 20.03.2023 e ritualmente notificato, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 22.950,00 oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù del recesso anticipato di un contratto di fornitura di servizi del 14.2.2019 stipulato tra le parti.
Eccepiva l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, deducendo l'infondatezza della domanda creditoria ai sensi dell'art.6 e 7 delle condizioni generali di contratto,
l'illegittimità delle penali e carenza di prova.
Avanzava altresì domanda riconvenzionale per la restituzione di somme indebitamente trattenute.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “- in via preliminare rigettare eventuali richieste di provvisoria esecuzione;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato monitoriamente e per l'effetto revocare, annullare o, con qualsiasi altra forma privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa - accertare la non debenza dell'importo di euro 1.830,06 condannando alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. Con CP_1 vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestava gli assunti attorei giacchè infondati in fatto e in diritto e concludeva chiedendo: “…1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 648
c.p.c; 2) ritenere e dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione perché infondate tutte le domande avanzate con l'opposizione per cui è causa, compresa quella riconvenzionale di restituzione somme perchè nulla deve la alla CP_1 Parte_1
[...
3) conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1537/2023 (NRG
3360/2023) reso dal Tribunale di Catania;
4) con riserva di articolare mezzi istruttori ex art. 183 VI comma c.p.c.; 5) disporre l'acquisizione del fascicolo del giudizio monitorio iscritto al NRG
3360/2023 Tribunale di Catania;
6) condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite;
7) emettere ogni altra statuizione necessaria e/o conseguenziale;
8) con vittoria di spese e compensi. Salvo ogni altro diritto.”
Con ordinanza del 23.10.2023 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto e assegnava alle parti su loro richiesta i termini ex art.183 comma 6 c.p.c.
pagina 2 di 8 Con ordinanza del 14.05.2024 il G.I. ammetteva la prova testimoniale dedotta da parte opponente e dichiarava l'inammissibilità della prova contraria come richiesta da parte opposta.
Espletata l'ammessa prova testimoniale, all'udienza del 09.12.202024 il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 22.09.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019).
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Nel caso in esame la società -odierna opposta- assume che di aver stipulato con CP_1
l'opponente un contratto di fornitura di servizi, il 14.2.2019, della durata di 48 mesi, di connettività e accesso a rete fissa. La successivamente, ha formalizzato la cessazione anticipata dal Parte_1 contratto con pec del 21.1.2021 rispetto alla scadenza prevista del 14.2.2023.
pagina 3 di 8 Sulla scorta del contratto de quo, l'opposta ritiene di essere rimasta creditrice della di un Parte_1 credito di € 22.950,00 per risoluzione anticipata, derivante da diverse clausole contenute nel contratto stesso.
Di contro, contesta il presunto credito, ritenendo di non dover procedere al Parte_1 pagamento richiesto poiché non risulta provato nell'an e nel quantum.
L'odierna opponente sostiene infatti l'infondatezza della richiesta creditoria a causa dell'inadempimento dell'opposta, in particolare eccependo di aver risolto anticipatamente e giustificatamente il contratto de quo a causa dei continui disservizi della fornitura internet.
Ciò premesso e entrando nel merito della controversia, giova osservare che agli atti di causa risulta provato l'accordo contrattuale sottoscritto tra le parti in ordine alla fornitura di servizi di connettività e accesso a rete fissa, della durata di 48 mesi a decorrere dal 14.02.2019, nonché i prezzi eventualmente concordati.
Il creditore opposto fonda la propria pretesa sul contratto tra le parti ed in particolare sostiene che è dovuto dall'opponente l'importo di euro 22.950,00 a causa del recesso anticipato per le seguenti causali:
- euro 16.250,00 (650,00 di canone mensile per 25 mesi dovuto sino alla naturale scadenza del contratto (clausola 7.4) ;
-euro 3.450,00 di sconto applicato (150,00 per 23 mensilità clausola 6.2);
-euro 2.700,00 per indennizzo (clausola 6.2) per mancata restituzione apparecchiatura in comodato d'uso (18 apparecchi per 150,00 ognuno); euro 550,00 quale differenza una tantum (clausola 6.2).
Parte opponente, che non ha mai contestato l'esistenza dell'accordo, ha eccepito tuttavia, la legittimità del credito azionato, evidenziando di aver contestato nell'immediato i disservizi dell'installazione degli apparecchi oggetto del rapporto di somministrazione.
Invero emerge dalla documentazione in atti che la società opponente ha in più occasioni lamentato i disservizi con diverse segnalazioni: con mail del 2 settembre 2019 e successivamente in data 18 settembre 2019 persistendo le medesime problematiche;
con mail del 16 dicembre 2019; con mail dell'11 febbraio 2020 e solo in data 12 febbraio 2020-ore 19.09-veniva inviato un link per l'installazione di un indirizzo ip secondario per ovviare alla mancanza di linea.
Risulta altresì che in data 13 febbraio 2020 la comunicava nuovamente che non erano Parte_1 funzionanti i servizi richiesti di internet e chiamate e conseguentemente in pari data, alle ore 19.36,
pagina 4 di 8 chiedeva al servizio Assistenza di intervenire installando il DNS in quanto di propria CP_1 competenza, nonostante quanto riferito dal tecnico.
Di conseguenza, i numerosi disservizi e la mancanza di assistenza, secondo la prospettazione dell'opponente, la costringevano a disdire i servizi chiedendo il recesso immediato per giusta causa a decorrere dal mese di Settembre 2020.
Inoltre con pec del 14 settembre 2022 la diffidava la dal richiedere ulteriori Parte_1 CP_1 somme contestando tutte le fatture emesse e chiedendo l'emissione di note di credito da settembre 2020
a gennaio 2021.
Inoltre, a seguito del recesso, l'opponente sostiene di aver restituito le apparecchiature concesse in comodato come da documentazione in atti.
Orbene. analizzando le singole componenti del credito richiesto, in primis la , sostiene CP_1 che le sono dovuti tutti i canoni sino alla scadenza naturale del contratto per un totale di euro 16.250,00 ovvero 25 mesi di servizi non resi a seguito del recesso anticipato.
Dall'esame dell'art.
6.4 delle condizioni generali di contratto, tuttavia, si stabilisce una clausola diversa da quella richiamata dall'opposta, ovvero “il cliente sarà comunque responsabile nei confronti di
del pagamento e corresponsione delle quote di fatturazione (canoni) fino alla data di effettiva CP_1 cessazione del rapporto intendendosi per effettiva cessazione del rapporto la disinstallazione dei servizi ed il distacco dei servi del collegamento ad Internet”. quindi sarebbe tenuta alla corresponsione dei canoni successivi al recesso anticipato non Parte_1 sino alla scadenza naturale bensì solo fino alla cessazione/distacco del servizio.
Considerato che l'opponente ha inoltrato la richiesta formale, tramite pec, di risoluzione anticipata del contratto, in data 21.01.2021, è da questo momento che si deve considerare il distacco dei servizi di collegamento ad internet e quindi la disinstallazione dei servizi.
Ogni richiesta successiva a tale data appare infondata.
Per quanto attiene l'applicazione delle penali (sconto applicato e una tantum), da parte dell'opposta, per avere la interrotto anticipatamente la durata del contratto, convenuto in mesi Parte_1
48, ed invece oggetto di recesso il 23esimo mese, occorre fare le seguenti considerazioni.
Non coglie nel segno, il riferimento dell'opposta all'art 7.4 delle condizioni generali di contratto, al fine di fondare le sue richieste;
in base alla clausola difatti :“In caso di risoluzione…imputabile a fatto
e colpa del cliente, ha diritto (per espresso accordo tra le parti) a trattenere a titolo di penale le CP_1
pagina 5 di 8 somme già versate dal cliente oltre ad avere diritto a chiedere l'intero ammontare pattuito per il servizio sino alla prima scadenza utile, fatto salvo il risarcimento per l'eventuale maggior danno…”.
Nel caso in esame è emerso che il recesso della è stato pienamente giustificato. Parte_1
Difatti, non si è configurato alcun dolo o colpa del cliente tale da far applicare le penali contrattualizzate. Anzi, l'opponente ha dimostrato l'inadempimento grave del creditore opposto, che ha condotto alla risoluzione dell'accordo.
A nulla serve il richiamo al Codice del Consumo fatto dall'opposta, poiché nel caso in esame le penali non sono dovute semplicemente perché il recesso non è imputabile a colpa dell'opponente, ma all'inadempimento dell' . CP_1
Dalla espletata attività istruttoria è emersa, altresì, la conferma dell'inadempimento dell'opposta.
Invero il teste ha dichiarato che “[..] ricordo che tali disservizi si nono manifestati sin da subito Tes_1 dopo la sottoscrizione del contratto;
il principale disservizio era la mancanza di connessione alla rete internet per cui il programma non funzionava, nonché il mancato funzionamento del telefono;
accadeva spesso che io chiamavo un certo che era il responsabile di zona della società Per_1 CP_1 ed in genere passavano giorni, se non settimane, prima del ripristino del servizio […] ne sono a conoscenza perché la Sig.ra ci chiese di restituire il modem ed i telefoni che noi mandammo Per_2 alla sede della che si trova a Mascali in Via San Giuseppe”. Parte_1
A dire dell'opposta la testimonianza suddetta sarebbe irrilevante ed inattendibile perché il teste Tes_1 avrebbe appreso le circostanze da altri, senza averne conoscenza diretta.
Tale eccezione appare pretestuosa considerando che il teste ha dichiarato di lavorare nel negozio dell'opponente e di aver appurato i disservizi personalmente.
Anche la teste ha dichiarato che: “i disservizi erano generati dal fatto che il programma che ci Tes_2 consente lo scarico dei capi venduti funziona solo se connesso ad internet e nella fattispecie non funzionava perché non c'era connessione né interna, mi riferisco alla comunicazione tra i vari punti vendita della società, né all'esterno per una qualsiasi navigazione sul web. Di ciò ne sono a conoscenza perché l'ho verificato io personalmente;
essendo alla cassa ho verificato di persona questo problema … quando accadeva il disservizio di cui ho parlato chiamavo l'ufficio di Mascali e mi interfacciavo con cui riferivo il problema;
era lei che poi contattava la Controparte_2 CP_1 per segnalare il disservizio;
quando ciò accadeva non funzionava, come ho riferito, il gestionale, per cui ero costretta a trascrivere in un foglio A4 tutte le vendite che facevo, con grave disagio per la clientela;
accadeva infatti che si formava una fila in considerazione della lentezza dell'operazione”.
pagina 6 di 8 Le contestazioni sulla compatibilità del “gestionale” con la linea internet, avanzate dall'opposta, sono irrilevanti, essendo chiaro che il riferimento del teste all'impossibilità di utilizzo del “sistema gestionale” è stata fatta solo per confermare il disservizio della rete internet.
Anche il teste ha confermato il verificarsi dei disservizi – con gli evidenti disagi Tes_3 conseguenti – e la restituzione degli apparecchi come da verbale in atti.
Alla luce di siffatti esiti istruttori può dunque affermarsi che parte opponente abbia pienamente dimostrato l'inadempimento dell'opposta nella fornitura del servizio, inadempimento che ha giustificato il recesso anticipato dal contratto.
Un'ultima considerazione attiene la restituzione degli apparecchi concessi in comodato dall'opposta all'opponente.
A dire dell'opponente, le strumentazioni sono state restituite come da verbale in atti, mentre l'opposta sostiene che non vi è prova dell'integrale restituzione delle apparecchiature.
Esaminando la nota di contestazione del 12.2.2021 (all. 7 alla costituzione) risulta, dopo il ritiro dei beni con “riserva” come si rileva dalla documentazione prodotta, la mancanza dei seguenti apparecchi elettronici: - da Mascali: 2 cordless Gigaset c530 e basi di ricarica;
- da Giarre: 1 base dect, 1 router tenda, 1 router Fritzbox;
- da NI AX “Ragazzeria”: 1 un router Fritzbox;
- da NI AX
“Essere”: 1 router Fritzbox;
da NI AX “Uomo”: 1 router Fritzbox…”.
Pertanto, la su 18 apparecchi in comodato d'uso non ne ha restituiti 14 (5 router e 9 Parte_1 cordless) e nulla di diverso è emerso né documentalmente, né con l'escussione dei testimoni.
Ne deriva che, ai sensi di quanto disposto all'art.
5.8 delle condizioni generali di contratto, l'opponente sarà tenuto al pagamento di euro 150,00 a titolo di indennizzo per ogni apparecchio non restituito in termini, per un importo complessivo pari ad euro 2.100,00.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, la stessa non può essere accolta per le seguenti motivazioni. eccepisce che la ha proseguito nell'addebito diretto sul c/c della società Parte_1 CP_1 cliente dei canoni mensili sino al 31/12/2020, per un importo complessivo pari ad euro 1836,06.
Secondo l'opponente, tali somme, stante l'inadempimento di non sarebbero dovute e per CP_1
l'effetto ne chiede la restituzione di quanto, a suo dire, indebitamente trattenuto.
Nonostante la numerose mail di contestazione inviate dalla tuttavia la stessa ha Parte_1 comunicato formalmente, via pec, di voler recedere dal contratto in data 21.01.2021.
pagina 7 di 8 Premesso che tali somme, recate da fatture, non sono state neanche poste a fondamento del D.I. opposto, si evidenzia che, anche se in maniera discontinua, l'opponente ha navigato ed usufruito del servizio sino alla comunicazione del recesso del 21.1.2021.
Ne consegue che le somme (€ 1.830,06) pagate per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre
2020 e gennaio 2021, erano dovute e non devono essere restituite.
Pertanto, alla luce di siffatti esiti istruttori, atteso che il creditore opposto non ha dato prova specifica e puntuale dell'esistenza del credito ingiunto, l'opposizione va parzialmente accolta e il DI opposto va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ( rectius decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa RA ET, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6002/2023 R.G., così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1537/2023-
3360/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Catania in data 20.03.2023.
Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 2.100,00 a titolo di indennizzo per
14 apparecchiature non restituite.
Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in €
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Catania, il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa RA ET
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA ET ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6002/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. LAURICELLA LUIGIA TIZIANA giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA NICOLA FABRIZI 87 98123 MESSINA;
CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. CRISTADORO FABRIZIO giusta procura in atti.
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 22 settembre 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale la e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1537/2023- 3360/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Catania in data 20.03.2023 e ritualmente notificato, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento della somma di € 22.950,00 oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, dovuta in virtù del recesso anticipato di un contratto di fornitura di servizi del 14.2.2019 stipulato tra le parti.
Eccepiva l'opponente la nullità del decreto ingiuntivo e ne invocava la revoca, deducendo l'infondatezza della domanda creditoria ai sensi dell'art.6 e 7 delle condizioni generali di contratto,
l'illegittimità delle penali e carenza di prova.
Avanzava altresì domanda riconvenzionale per la restituzione di somme indebitamente trattenute.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “- in via preliminare rigettare eventuali richieste di provvisoria esecuzione;
- nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato monitoriamente e per l'effetto revocare, annullare o, con qualsiasi altra forma privare di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa - accertare la non debenza dell'importo di euro 1.830,06 condannando alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. Con CP_1 vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestava gli assunti attorei giacchè infondati in fatto e in diritto e concludeva chiedendo: “…1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 648
c.p.c; 2) ritenere e dichiarare improponibile, inammissibile, improcedibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione perché infondate tutte le domande avanzate con l'opposizione per cui è causa, compresa quella riconvenzionale di restituzione somme perchè nulla deve la alla CP_1 Parte_1
[...
3) conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1537/2023 (NRG
3360/2023) reso dal Tribunale di Catania;
4) con riserva di articolare mezzi istruttori ex art. 183 VI comma c.p.c.; 5) disporre l'acquisizione del fascicolo del giudizio monitorio iscritto al NRG
3360/2023 Tribunale di Catania;
6) condannare controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite;
7) emettere ogni altra statuizione necessaria e/o conseguenziale;
8) con vittoria di spese e compensi. Salvo ogni altro diritto.”
Con ordinanza del 23.10.2023 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto e assegnava alle parti su loro richiesta i termini ex art.183 comma 6 c.p.c.
pagina 2 di 8 Con ordinanza del 14.05.2024 il G.I. ammetteva la prova testimoniale dedotta da parte opponente e dichiarava l'inammissibilità della prova contraria come richiesta da parte opposta.
Espletata l'ammessa prova testimoniale, all'udienza del 09.12.202024 il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 22.09.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Ad ulteriore conferma va altresì rilevato che “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente , il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tali diritti (Cassaz. Civile, Sez.II, ordinanza n.13240 del 16 maggio 2019).
Dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti (apparentemente invertite) conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al creditore;
è invece onere del convenuto (nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda. È dunque onere del creditore provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto;
diversamente, grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento.
Nel caso in esame la società -odierna opposta- assume che di aver stipulato con CP_1
l'opponente un contratto di fornitura di servizi, il 14.2.2019, della durata di 48 mesi, di connettività e accesso a rete fissa. La successivamente, ha formalizzato la cessazione anticipata dal Parte_1 contratto con pec del 21.1.2021 rispetto alla scadenza prevista del 14.2.2023.
pagina 3 di 8 Sulla scorta del contratto de quo, l'opposta ritiene di essere rimasta creditrice della di un Parte_1 credito di € 22.950,00 per risoluzione anticipata, derivante da diverse clausole contenute nel contratto stesso.
Di contro, contesta il presunto credito, ritenendo di non dover procedere al Parte_1 pagamento richiesto poiché non risulta provato nell'an e nel quantum.
L'odierna opponente sostiene infatti l'infondatezza della richiesta creditoria a causa dell'inadempimento dell'opposta, in particolare eccependo di aver risolto anticipatamente e giustificatamente il contratto de quo a causa dei continui disservizi della fornitura internet.
Ciò premesso e entrando nel merito della controversia, giova osservare che agli atti di causa risulta provato l'accordo contrattuale sottoscritto tra le parti in ordine alla fornitura di servizi di connettività e accesso a rete fissa, della durata di 48 mesi a decorrere dal 14.02.2019, nonché i prezzi eventualmente concordati.
Il creditore opposto fonda la propria pretesa sul contratto tra le parti ed in particolare sostiene che è dovuto dall'opponente l'importo di euro 22.950,00 a causa del recesso anticipato per le seguenti causali:
- euro 16.250,00 (650,00 di canone mensile per 25 mesi dovuto sino alla naturale scadenza del contratto (clausola 7.4) ;
-euro 3.450,00 di sconto applicato (150,00 per 23 mensilità clausola 6.2);
-euro 2.700,00 per indennizzo (clausola 6.2) per mancata restituzione apparecchiatura in comodato d'uso (18 apparecchi per 150,00 ognuno); euro 550,00 quale differenza una tantum (clausola 6.2).
Parte opponente, che non ha mai contestato l'esistenza dell'accordo, ha eccepito tuttavia, la legittimità del credito azionato, evidenziando di aver contestato nell'immediato i disservizi dell'installazione degli apparecchi oggetto del rapporto di somministrazione.
Invero emerge dalla documentazione in atti che la società opponente ha in più occasioni lamentato i disservizi con diverse segnalazioni: con mail del 2 settembre 2019 e successivamente in data 18 settembre 2019 persistendo le medesime problematiche;
con mail del 16 dicembre 2019; con mail dell'11 febbraio 2020 e solo in data 12 febbraio 2020-ore 19.09-veniva inviato un link per l'installazione di un indirizzo ip secondario per ovviare alla mancanza di linea.
Risulta altresì che in data 13 febbraio 2020 la comunicava nuovamente che non erano Parte_1 funzionanti i servizi richiesti di internet e chiamate e conseguentemente in pari data, alle ore 19.36,
pagina 4 di 8 chiedeva al servizio Assistenza di intervenire installando il DNS in quanto di propria CP_1 competenza, nonostante quanto riferito dal tecnico.
Di conseguenza, i numerosi disservizi e la mancanza di assistenza, secondo la prospettazione dell'opponente, la costringevano a disdire i servizi chiedendo il recesso immediato per giusta causa a decorrere dal mese di Settembre 2020.
Inoltre con pec del 14 settembre 2022 la diffidava la dal richiedere ulteriori Parte_1 CP_1 somme contestando tutte le fatture emesse e chiedendo l'emissione di note di credito da settembre 2020
a gennaio 2021.
Inoltre, a seguito del recesso, l'opponente sostiene di aver restituito le apparecchiature concesse in comodato come da documentazione in atti.
Orbene. analizzando le singole componenti del credito richiesto, in primis la , sostiene CP_1 che le sono dovuti tutti i canoni sino alla scadenza naturale del contratto per un totale di euro 16.250,00 ovvero 25 mesi di servizi non resi a seguito del recesso anticipato.
Dall'esame dell'art.
6.4 delle condizioni generali di contratto, tuttavia, si stabilisce una clausola diversa da quella richiamata dall'opposta, ovvero “il cliente sarà comunque responsabile nei confronti di
del pagamento e corresponsione delle quote di fatturazione (canoni) fino alla data di effettiva CP_1 cessazione del rapporto intendendosi per effettiva cessazione del rapporto la disinstallazione dei servizi ed il distacco dei servi del collegamento ad Internet”. quindi sarebbe tenuta alla corresponsione dei canoni successivi al recesso anticipato non Parte_1 sino alla scadenza naturale bensì solo fino alla cessazione/distacco del servizio.
Considerato che l'opponente ha inoltrato la richiesta formale, tramite pec, di risoluzione anticipata del contratto, in data 21.01.2021, è da questo momento che si deve considerare il distacco dei servizi di collegamento ad internet e quindi la disinstallazione dei servizi.
Ogni richiesta successiva a tale data appare infondata.
Per quanto attiene l'applicazione delle penali (sconto applicato e una tantum), da parte dell'opposta, per avere la interrotto anticipatamente la durata del contratto, convenuto in mesi Parte_1
48, ed invece oggetto di recesso il 23esimo mese, occorre fare le seguenti considerazioni.
Non coglie nel segno, il riferimento dell'opposta all'art 7.4 delle condizioni generali di contratto, al fine di fondare le sue richieste;
in base alla clausola difatti :“In caso di risoluzione…imputabile a fatto
e colpa del cliente, ha diritto (per espresso accordo tra le parti) a trattenere a titolo di penale le CP_1
pagina 5 di 8 somme già versate dal cliente oltre ad avere diritto a chiedere l'intero ammontare pattuito per il servizio sino alla prima scadenza utile, fatto salvo il risarcimento per l'eventuale maggior danno…”.
Nel caso in esame è emerso che il recesso della è stato pienamente giustificato. Parte_1
Difatti, non si è configurato alcun dolo o colpa del cliente tale da far applicare le penali contrattualizzate. Anzi, l'opponente ha dimostrato l'inadempimento grave del creditore opposto, che ha condotto alla risoluzione dell'accordo.
A nulla serve il richiamo al Codice del Consumo fatto dall'opposta, poiché nel caso in esame le penali non sono dovute semplicemente perché il recesso non è imputabile a colpa dell'opponente, ma all'inadempimento dell' . CP_1
Dalla espletata attività istruttoria è emersa, altresì, la conferma dell'inadempimento dell'opposta.
Invero il teste ha dichiarato che “[..] ricordo che tali disservizi si nono manifestati sin da subito Tes_1 dopo la sottoscrizione del contratto;
il principale disservizio era la mancanza di connessione alla rete internet per cui il programma non funzionava, nonché il mancato funzionamento del telefono;
accadeva spesso che io chiamavo un certo che era il responsabile di zona della società Per_1 CP_1 ed in genere passavano giorni, se non settimane, prima del ripristino del servizio […] ne sono a conoscenza perché la Sig.ra ci chiese di restituire il modem ed i telefoni che noi mandammo Per_2 alla sede della che si trova a Mascali in Via San Giuseppe”. Parte_1
A dire dell'opposta la testimonianza suddetta sarebbe irrilevante ed inattendibile perché il teste Tes_1 avrebbe appreso le circostanze da altri, senza averne conoscenza diretta.
Tale eccezione appare pretestuosa considerando che il teste ha dichiarato di lavorare nel negozio dell'opponente e di aver appurato i disservizi personalmente.
Anche la teste ha dichiarato che: “i disservizi erano generati dal fatto che il programma che ci Tes_2 consente lo scarico dei capi venduti funziona solo se connesso ad internet e nella fattispecie non funzionava perché non c'era connessione né interna, mi riferisco alla comunicazione tra i vari punti vendita della società, né all'esterno per una qualsiasi navigazione sul web. Di ciò ne sono a conoscenza perché l'ho verificato io personalmente;
essendo alla cassa ho verificato di persona questo problema … quando accadeva il disservizio di cui ho parlato chiamavo l'ufficio di Mascali e mi interfacciavo con cui riferivo il problema;
era lei che poi contattava la Controparte_2 CP_1 per segnalare il disservizio;
quando ciò accadeva non funzionava, come ho riferito, il gestionale, per cui ero costretta a trascrivere in un foglio A4 tutte le vendite che facevo, con grave disagio per la clientela;
accadeva infatti che si formava una fila in considerazione della lentezza dell'operazione”.
pagina 6 di 8 Le contestazioni sulla compatibilità del “gestionale” con la linea internet, avanzate dall'opposta, sono irrilevanti, essendo chiaro che il riferimento del teste all'impossibilità di utilizzo del “sistema gestionale” è stata fatta solo per confermare il disservizio della rete internet.
Anche il teste ha confermato il verificarsi dei disservizi – con gli evidenti disagi Tes_3 conseguenti – e la restituzione degli apparecchi come da verbale in atti.
Alla luce di siffatti esiti istruttori può dunque affermarsi che parte opponente abbia pienamente dimostrato l'inadempimento dell'opposta nella fornitura del servizio, inadempimento che ha giustificato il recesso anticipato dal contratto.
Un'ultima considerazione attiene la restituzione degli apparecchi concessi in comodato dall'opposta all'opponente.
A dire dell'opponente, le strumentazioni sono state restituite come da verbale in atti, mentre l'opposta sostiene che non vi è prova dell'integrale restituzione delle apparecchiature.
Esaminando la nota di contestazione del 12.2.2021 (all. 7 alla costituzione) risulta, dopo il ritiro dei beni con “riserva” come si rileva dalla documentazione prodotta, la mancanza dei seguenti apparecchi elettronici: - da Mascali: 2 cordless Gigaset c530 e basi di ricarica;
- da Giarre: 1 base dect, 1 router tenda, 1 router Fritzbox;
- da NI AX “Ragazzeria”: 1 un router Fritzbox;
- da NI AX
“Essere”: 1 router Fritzbox;
da NI AX “Uomo”: 1 router Fritzbox…”.
Pertanto, la su 18 apparecchi in comodato d'uso non ne ha restituiti 14 (5 router e 9 Parte_1 cordless) e nulla di diverso è emerso né documentalmente, né con l'escussione dei testimoni.
Ne deriva che, ai sensi di quanto disposto all'art.
5.8 delle condizioni generali di contratto, l'opponente sarà tenuto al pagamento di euro 150,00 a titolo di indennizzo per ogni apparecchio non restituito in termini, per un importo complessivo pari ad euro 2.100,00.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, la stessa non può essere accolta per le seguenti motivazioni. eccepisce che la ha proseguito nell'addebito diretto sul c/c della società Parte_1 CP_1 cliente dei canoni mensili sino al 31/12/2020, per un importo complessivo pari ad euro 1836,06.
Secondo l'opponente, tali somme, stante l'inadempimento di non sarebbero dovute e per CP_1
l'effetto ne chiede la restituzione di quanto, a suo dire, indebitamente trattenuto.
Nonostante la numerose mail di contestazione inviate dalla tuttavia la stessa ha Parte_1 comunicato formalmente, via pec, di voler recedere dal contratto in data 21.01.2021.
pagina 7 di 8 Premesso che tali somme, recate da fatture, non sono state neanche poste a fondamento del D.I. opposto, si evidenzia che, anche se in maniera discontinua, l'opponente ha navigato ed usufruito del servizio sino alla comunicazione del recesso del 21.1.2021.
Ne consegue che le somme (€ 1.830,06) pagate per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre
2020 e gennaio 2021, erano dovute e non devono essere restituite.
Pertanto, alla luce di siffatti esiti istruttori, atteso che il creditore opposto non ha dato prova specifica e puntuale dell'esistenza del credito ingiunto, l'opposizione va parzialmente accolta e il DI opposto va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa ( rectius decisum) nonché all'attività difensiva concretamente espletata, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa RA ET, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6002/2023 R.G., così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1537/2023-
3360/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Catania in data 20.03.2023.
Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 2.100,00 a titolo di indennizzo per
14 apparecchiature non restituite.
Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente.
Condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in €
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Catania, il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa RA ET
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