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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: RT Ienzi Presidente rel. Filomena Albano Giudice Maria Vittoria Caprara Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2009/2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PALOMBA PAOLA;
E
nato a [...] il [...], ) con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PALOMBA PAOLA;
-ricorrenti- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 CP_1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/09/1994 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita a Roma in Via Calvi n. 15, resterà nella disponibilità della moglie;
il marito se ne allontanerà il giorno della stipula dell'atto notarile di compravendita indicato sub 3) e 4).
3) Il Sig. , entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, CP_1 si impegna a trasferire alla Sig.ra il diritto di usufrutto sulla quota del 50% Pt_1 dell'immobile destinato a casa coniugale sito a Roma, località Ostia Lido, in Via Calvi n. 15, e precisamente
- appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno dodici (n. int. 12), composto da tre camere e accessori, confinante con vano scale, con appartamento int. 11, con proprietà Gennari o aventi causa, con distacchi, salvo altri. Quanto sopra è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 1089, particella 247, sub 510, Via Calvi n. 15, p. 3, int. 12, scala Unica, z.c. 7, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, R.C. € 837,95.
A fronte di tale trasferimento, la Sig.ra si impegna a versare al Sig. Pt_1 CP_1 l'importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00), il giorno della stipula dell'atto notarile. Tale accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento sarà soggetto all'esenzione fiscale di cui all'art. 19 L. 74/1987. Il Notaio verrà scelto dalla Sig.ra la quale sosterrà le relative spese. Pt_1
4) La Sig.ra e il Sig. , entro trenta giorni dalla pubblicazione della Pt_1 CP_1 sentenza di separazione, si impegnano a trasferire alle figlie e Persona_1 CP_2
le rispettive quote del 50% ciascuno di nuda proprietà dell'immobile destinato
[...] a casa coniugale (la Sig.ra riservandosene l'usufrutto) sito a Roma, località Pt_1 Ostia Lido, in Via Calvi n. 15, e precisamente
- appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno dodici (n. int. 12), composto da tre camere e accessori, confinante con vano scale, con appartamento int. 11, con proprietà Gennari o aventi causa, con distacchi, salvo altri. Quanto sopra è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 1089, particella 247, sub 510, Via Calvi n. 15, p. 3, int. 12, scala Unica, z.c. 7, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, R.C. € 837,95. 2 Tale accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento sarà soggetto all'esenzione fiscale di cui all'art. 19 L. 74/1987. Il Notaio verrà scelto dalla Sig.ra la quale sosterrà le relative spese. Pt_1
5) I coniugi provvederanno autonomamente al rispettivo mantenimento.
6) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (Roma 24/11/1965) Parte_1
E (ROMA 15/01/1966), che hanno contratto matrimonio in CP_1 Roma in data 24/09/1994, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.01334, Parte II, Serie A04, Anno 1994 , alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/10/2025
Il Presidente rel.
RT Ienzi
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2009/2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PALOMBA PAOLA;
E
nato a [...] il [...], ) con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PALOMBA PAOLA;
-ricorrenti- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 CP_1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 24/09/1994 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita a Roma in Via Calvi n. 15, resterà nella disponibilità della moglie;
il marito se ne allontanerà il giorno della stipula dell'atto notarile di compravendita indicato sub 3) e 4).
3) Il Sig. , entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, CP_1 si impegna a trasferire alla Sig.ra il diritto di usufrutto sulla quota del 50% Pt_1 dell'immobile destinato a casa coniugale sito a Roma, località Ostia Lido, in Via Calvi n. 15, e precisamente
- appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno dodici (n. int. 12), composto da tre camere e accessori, confinante con vano scale, con appartamento int. 11, con proprietà Gennari o aventi causa, con distacchi, salvo altri. Quanto sopra è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 1089, particella 247, sub 510, Via Calvi n. 15, p. 3, int. 12, scala Unica, z.c. 7, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, R.C. € 837,95.
A fronte di tale trasferimento, la Sig.ra si impegna a versare al Sig. Pt_1 CP_1 l'importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00), il giorno della stipula dell'atto notarile. Tale accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento sarà soggetto all'esenzione fiscale di cui all'art. 19 L. 74/1987. Il Notaio verrà scelto dalla Sig.ra la quale sosterrà le relative spese. Pt_1
4) La Sig.ra e il Sig. , entro trenta giorni dalla pubblicazione della Pt_1 CP_1 sentenza di separazione, si impegnano a trasferire alle figlie e Persona_1 CP_2
le rispettive quote del 50% ciascuno di nuda proprietà dell'immobile destinato
[...] a casa coniugale (la Sig.ra riservandosene l'usufrutto) sito a Roma, località Pt_1 Ostia Lido, in Via Calvi n. 15, e precisamente
- appartamento posto al piano terzo, distinto con il numero interno dodici (n. int. 12), composto da tre camere e accessori, confinante con vano scale, con appartamento int. 11, con proprietà Gennari o aventi causa, con distacchi, salvo altri. Quanto sopra è riportato nel N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 1089, particella 247, sub 510, Via Calvi n. 15, p. 3, int. 12, scala Unica, z.c. 7, cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, R.C. € 837,95. 2 Tale accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento sarà soggetto all'esenzione fiscale di cui all'art. 19 L. 74/1987. Il Notaio verrà scelto dalla Sig.ra la quale sosterrà le relative spese. Pt_1
5) I coniugi provvederanno autonomamente al rispettivo mantenimento.
6) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (Roma 24/11/1965) Parte_1
E (ROMA 15/01/1966), che hanno contratto matrimonio in CP_1 Roma in data 24/09/1994, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.01334, Parte II, Serie A04, Anno 1994 , alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 09/10/2025
Il Presidente rel.
RT Ienzi