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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 4783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4783 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa IA EM, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13610/2022 avente ad oggetto: indennizzo assicurativo – cessione del credito promossa da:
p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Pastorello Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
– p.iva – c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 IA Detomatis
CONVENUTA
e contro
, residente in [...] – 25030 Castel Mella (BS) CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
***
Conclusioni: per parte attrice: “ACCERTARE la responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo Mercedes CLK, targato GC 273 SZ, assicurato che causava il sinistro in cui veniva CP_1 coinvolto il veicolo di proprietà del sig. e condotto dallo stesso e Controparte_3 conseguentemente DARE l' in conformità della vigente normativa, in quanto CP_1 compagnia assicuratrice del veicolo Mercedes CLK, targato GC 273 SZ, condotto dal sig. CP_2
e di proprieta' dello stesso, in solido con quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni materiali
[...] subiti dal veicolo BMW 520 D, targato FF 881 XF, di proprieta' del sig. che Controparte_3 ammontano ad euro 25.000,00, in favore dell' quale cessionaria del credito o nella Parte_1 diversa misura che dovesse emergere in corso di causa oltre euro 961.92. Oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento e quelli moratori dalla data di notifica del presente atto fino al pagamento. Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio per le quali si chiede fin d'ora la distrazione”;
pagina 1 di 5 per parte convenuta: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario ai sensi della legge professionale, CPA e IVA”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co 1. Con citazione regolarmente notificata la ha convenuto in giudizio la e Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna in solido al pagamento di € 25.000 a seguito della cessione CP_2 in suo favore del credito derivante dal sinistro occorso il 18.12.2021 tra il veicolo BMW tg. FF881XF di proprietà e condotto da e il veicolo Mercedes tg. GC273SZ di proprietà e Controparte_3 condotto da nonché assicurato presso la compagnia convenuta. In particolare, ha CP_2 allegato la società attrice: che il 18.12.2021 il predetto veicolo BMW del stava osservando il CP_3 semaforo rosso in via Sansovino a Torino quando era stato tamponato dal veicolo Mercedes del
, che lo aveva quindi fatto sobbalzare in avanti causandone l'impatto contro il palo del CP_2 semaforo;
che i due conducenti avevano quindi sottoscritto il modulo CAI in cui il si era CP_2 assunto la responsabilità integrale del sinistro;
che il veicolo BMW aveva subito danni rilevanti nella parte anteriore e posteriore, come risultanti dalla fattura di € 25.000 emessa da essa attrice per la riparazione del veicolo, inclusi il soccorso stradale e il noleggio del veicolo sostitutivo;
che il danneggiato aveva ceduto il credito indennitario ad essa attrice. In forza di tali premesse la CP_3 [...]
ha chiesto la condanna della spa e del al pagamento della predetta Pt_1 CP_1 CP_2 somma di € 25.000 oltre al rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
Si è costituita la contestando l'an della domanda sul rilievo che le indagini tecniche CP_1 interne avrebbero portato ad appurare l'incompatibilità dei danni riportati dai due veicoli con la dinamica descritta. Ha altresì rilevato come nel CAI manchi un'indicazione chiara del luogo del sinistro (senza indicazione del numero civico della via Sansovino o dell'intersezione stradale dove sarebbe avvenuto il sinistro). Ha poi contestato il quantum della domanda e la sussistenza del presupposto per riconoscere il danno da fermo tecnico.
All'udienza 13.2.2022, dichiarata la contumacia di sono stati concessi i termini della CP_2 trattazione. Con ordinanza 30.3.2023 sono stati ammessi i mezzi istruttori. All'udienza 27.6.2023 è stata assunta la prova orale. A detta udienza la difesa attorea ha chiesto applicarsi l'art. 232 c.p.c. in relazione all'omessa comparizione del a rendere l'interrogatorio formale e ha rinunciato al CP_2 danno connesso alla spesa per il soccorso stradale. Con ordinanza 19.7.2023 è stata disposta CTU tecnico-estimativa, poi depositata il 28.3.2024. Con ordinanza 23.4.2024 è stata rigettata l'istanza attorea di rinnovazione/chiamata a chiarimenti del CTU. Con ordinanza 7.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. La domanda non è fondata.
L'art. 143 c.d.a stabilisce che il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti fa presumere che il sinistro si sia verificato “nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”, salva prova contraria offerta dall'assicurazione.
Ora, nel caso di specie, dal modulo CAI prodotto dall'attrice risulta che il 18.12.2021 in via Sansovino il veicolo condotto dal urtò il veicolo di “fermo al semaforo” il quale poi CP_2 CP_3
“urtava ulteriormente il palo del semaforo” (doc. 1 attrice).
In citazione l'attrice ha poi specificato che l'urto col semaforo sarebbe avvenuto a seguito del sospingimento in avanti per effetto del tamponamento.
pagina 2 di 5 In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'attrice ha invece offerto una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro: la BMW del non era più ferma al semaforo quando è stata colpita da CP_3 tergo, ma “stava cercando di girare a destra nella stessa via Pirano”; l'urto contro il semaforo non è più avvenuto per effetto del sospingimento in avanti a seguito del tamponamento, ma poiché “parte attrice perdeva il controllo e avendo la sua macchina il cambio automatico la stessa non riusciva a frenare ma dallo spavento accelerava fino ad andare ad urtare il palo del semaforo stesso”.
In detta memoria compare, per la prima volta, anche l'indicazione specifica del luogo del sinistro (via Sansovino all'altezza del semaforo della via Pirano).
Ebbene, entrambe le ricostruzioni offerte dall'attrice hanno trovato smentita in giudizio in ragione di quanto emerso dalla ctu disposta in corso di causa.
Quanto alla ricostruzione risultante dal CAI (col veicolo BMW fermo al semaforo), può dirsi raggiunta la prova contraria richiesta ex art. 143 cda. Invero, il ctu – con motivazione logica e coerente, in quanto basata sui dati tecnici a disposizione (caratteristiche del luogo del sinistro, localizzazione dei danni, rappresentazioni grafiche di simulazione), e quindi del tutto condivisibile – ha affermato che
“In tal caso, il veicolo non sarebbe partito a velocità sostenuta, ma sarebbe stato trascinato dal motore al minimo, quindi con velocità limitata. Appare pertanto poco probabile che per la sola spinta ricevuta da tergo, con la produzione dei danni documentati, l'autovettura BMW 520D possa aver raggiunto autonomamente il palo semaforico e giungere a collisione con lo stesso. Occorre inoltre considerare che secondo tale configurazione all'urto, il veicolo BMW 520D non sarebbe giunto per traiettoria a collidere contro il palo semaforico, essendo fermo ragionevolmente con ruote dritte, ma piuttosto sarebbe stato sospinto in avanti e avrebbe seguito una traiettoria pressoché rettilinea lungo la via Sansovino senza deviare. La posizione all'urto dei due veicoli, come rappresentata nella grafica esposta, è prematura per ritenere un'azione sul volante per svoltare a destra sulla via Pirano e seguire la traiettoria che conduce al palo semaforico. Pertanto, lo scrivente esclude con criterio di probabilità tecnica che la collisione possa essersi verificata secondo la modalità descritta nel modulo CAI e nell'atto di citazione” (p. 24 ctu). Conclusione, questa, che il consulente ha assunto anche in Contr ragione della tipologia di urto posteriore che la avrebbe dovuto riportare se fosse stata tamponata da ferma (“l'urto si concretizzerebbe presumibilmente senza strisciamento”), mentre nel veicolo “sono state documentate delle strisce orizzontali” (p. 23 ctu) incompatibili anche col danno riportato dalla Mercedes (“si rileva la rottura del paraurti probabile conseguenza di un urto concentrato”: p. 32 ctu).
Quanto alla ricostruzione “nuova” introdotta in memoria ex art. 183.6 c.p.c. (col veicolo BMW in fase di svolta a destra su via Pirano) - diversa da quella risultante dal CAI, e per quale non opera, quindi, la presunzione ex art. 143 cit. - essa non ha comunque trovato riscontro in giudizio.
Il consulente - con motivazione coerente e quindi condivisibile - ha escluso la compatibilità tecnica di detta ricostruzione con quanto risultante dai dati tecnici esaminati, in forza delle seguenti considerazioni: “… assumendo i veicoli entrambi in movimento, occorre considerare che per dar seguito alla manovra di svolta a destra da parte della BMW 520D attorea, la collisione tra i due mezzi si collocherebbe in posizione successiva alla linea di arresto sulla via Sansovino. Se la collisione si fosse verificata nell'esecuzione della manovra di svolta a destra da parte dell'autovettura BMW 520D, detto veicolo avrebbe avuto le ruote anteriori sterzate a destra per svoltare. … traiettorie delle ruote anteriori (in colore giallo) segnano la traiettoria del veicolo BMW in svolta sulla via Pirano. Dette traiettorie non seguono la traiettoria (in colore bianco) contro il palo semaforico. Pertanto, in tal caso, non appare probabile che per effetto della collisione da tergo il conducente delle BMW possa aver colliso contro il palo semaforico perdendo il controllo e accelerando. Secondo tale configurazione, per collidere contro il palo semaforico, avrebbe dovuto raddrizzare intenzionalmente le ruote, già sterzate a destra. Si osserva ancora che l'urto da tergo avrebbe dovuto piuttosto pagina 3 di 5 contribuire a produrre un moto di imbardata (rotazione attorno all'asse verticale del mezzo) in senso orario del veicolo BMW con ulteriore allontanamento dalla traiettoria che conduce alla collisione contro il palo. Pertanto, sulla base delle su esposte considerazioni, lo scrivente non ritiene compatibile, con criterio di probabilità tecnica, la dichiarata modalità del sinistro di cui alla memoria ex art. 183 n. 1 con quanto ricostruito. Secondo tale modalità, l'urto contro il palo risulta conseguente non tanto all'energia del tamponamento, ma quanto all'impulso sull'acceleratore da parte del conducente, ma anche ad un'azione sul volante per raddrizzare inspiegabilmente le ruote” (p. 24-26 ctu).
In comparsa conclusionale l'attrice ha contestato tale conclusione del consulente riportando gli argomenti introdotti dal proprio c.t.p. in corso di consulenza e già esaminati dal ctu. In particolare, lamenta l'attrice: 1) che il ctu non avrebbe considerato che la deformazione anteriore sulla BMW è compatibile con l'impatto contro il palo del semaforo, tenuto anche conto della traccia di colore verde rilevata sul mezzo;
2) che il ctu non avrebbe considerato come “ciascuno reagisca ad un tamponamento in modo a volte imprevedibile” (osservazioni c.t.p. riportate a p. 31 della ctu).
Trattasi di argomenti irrilevanti, secondo quanto già replicato dal ctu: 1) lo stesso consulente ha Contr ammesso la compatibilità del danno anteriore della con l'impatto su palo semaforico (p. 17 in alto), ma altra cosa è la compatibilità di detto urto sul palo con la dinamica del sinistro descritta dall'attrice; 2) sebbene certamente i comportamenti umani possono essere “imprevedibili”, tuttavia la logica del “più probabile che non” che presiede l'onere della prova in materia civile non consente, in Contr forza dei sopra citati rilievi del consulente, di ritenere probabile che il conducente della abbia tenuto il comportamento “anomalo” indicato dal consulente (raddrizzare improvvisamente le ruote perché tamponato da dietro e così colpire il palo), tanto più che il ctu ha rilevato come un urto in Contr movimento avrebbe portato ad una traslazione della che l'avrebbe condotta ancora più lontano dal palo semaforico, a prescindere quindi dall'asserito comportamento “imprevedibile” del conducente.
In ultimo occorre rilevare come alcuna rilevanza può attribuirsi alla deposizione testimoniale assunta in giudizio così come all'omessa presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio CP_2 formale. Invero: 1) il teste ha dichiarato di essere intervenuto dopo il sinistro con le auto peraltro già spostate in via Pirano (cfr. verbale udienza 27.6.2023), sicché alcuna rilevanza ha detta testimonianza per provare la dinamica del sinistro;
2) l'art. 232 c.p.c. consente di ritenere provati i fatti dedotti in interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”: nel caso di specie vi è un dato tecnico, ossia la la ctu – logica e coerente, come detto – che esclude in radice la compatibilità tecnica della dinamica del sinistro allegata dall'attrice con quella ricostruita dal consulente, sicché difetta il presupposto per l'operatività del meccanismo probatorio di cui all'art. 232 c.p.c.
Argomentazioni complessive che inducono, quindi, al rigetto della domanda.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché, quanto al rapporto processuale attrice-assicurazione, esse vengono poste a carico dell'attrice, integralmente soccombente.
Nulla, invece, nel rapporto processuale attore-CIURLAN, contumace.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del valore della domanda (€ 25.000) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, sicché essa viene posta a carico dell'attrice. pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda;
DA la a rimborsare alla le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 4980 per compensi (€ 900 per fase studio, € 700 per fase introduttiva, € 1680 per fase istruttoria, € 1700 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, il 6/11/2025
Il Giudice
IA EM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa IA EM, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13610/2022 avente ad oggetto: indennizzo assicurativo – cessione del credito promossa da:
p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Pastorello Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
– p.iva – c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 IA Detomatis
CONVENUTA
e contro
, residente in [...] – 25030 Castel Mella (BS) CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
***
Conclusioni: per parte attrice: “ACCERTARE la responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo Mercedes CLK, targato GC 273 SZ, assicurato che causava il sinistro in cui veniva CP_1 coinvolto il veicolo di proprietà del sig. e condotto dallo stesso e Controparte_3 conseguentemente DARE l' in conformità della vigente normativa, in quanto CP_1 compagnia assicuratrice del veicolo Mercedes CLK, targato GC 273 SZ, condotto dal sig. CP_2
e di proprieta' dello stesso, in solido con quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni materiali
[...] subiti dal veicolo BMW 520 D, targato FF 881 XF, di proprieta' del sig. che Controparte_3 ammontano ad euro 25.000,00, in favore dell' quale cessionaria del credito o nella Parte_1 diversa misura che dovesse emergere in corso di causa oltre euro 961.92. Oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento e quelli moratori dalla data di notifica del presente atto fino al pagamento. Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio per le quali si chiede fin d'ora la distrazione”;
pagina 1 di 5 per parte convenuta: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario ai sensi della legge professionale, CPA e IVA”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co 1. Con citazione regolarmente notificata la ha convenuto in giudizio la e Parte_1 CP_1 chiedendone la condanna in solido al pagamento di € 25.000 a seguito della cessione CP_2 in suo favore del credito derivante dal sinistro occorso il 18.12.2021 tra il veicolo BMW tg. FF881XF di proprietà e condotto da e il veicolo Mercedes tg. GC273SZ di proprietà e Controparte_3 condotto da nonché assicurato presso la compagnia convenuta. In particolare, ha CP_2 allegato la società attrice: che il 18.12.2021 il predetto veicolo BMW del stava osservando il CP_3 semaforo rosso in via Sansovino a Torino quando era stato tamponato dal veicolo Mercedes del
, che lo aveva quindi fatto sobbalzare in avanti causandone l'impatto contro il palo del CP_2 semaforo;
che i due conducenti avevano quindi sottoscritto il modulo CAI in cui il si era CP_2 assunto la responsabilità integrale del sinistro;
che il veicolo BMW aveva subito danni rilevanti nella parte anteriore e posteriore, come risultanti dalla fattura di € 25.000 emessa da essa attrice per la riparazione del veicolo, inclusi il soccorso stradale e il noleggio del veicolo sostitutivo;
che il danneggiato aveva ceduto il credito indennitario ad essa attrice. In forza di tali premesse la CP_3 [...]
ha chiesto la condanna della spa e del al pagamento della predetta Pt_1 CP_1 CP_2 somma di € 25.000 oltre al rimborso delle spese stragiudiziali sostenute.
Si è costituita la contestando l'an della domanda sul rilievo che le indagini tecniche CP_1 interne avrebbero portato ad appurare l'incompatibilità dei danni riportati dai due veicoli con la dinamica descritta. Ha altresì rilevato come nel CAI manchi un'indicazione chiara del luogo del sinistro (senza indicazione del numero civico della via Sansovino o dell'intersezione stradale dove sarebbe avvenuto il sinistro). Ha poi contestato il quantum della domanda e la sussistenza del presupposto per riconoscere il danno da fermo tecnico.
All'udienza 13.2.2022, dichiarata la contumacia di sono stati concessi i termini della CP_2 trattazione. Con ordinanza 30.3.2023 sono stati ammessi i mezzi istruttori. All'udienza 27.6.2023 è stata assunta la prova orale. A detta udienza la difesa attorea ha chiesto applicarsi l'art. 232 c.p.c. in relazione all'omessa comparizione del a rendere l'interrogatorio formale e ha rinunciato al CP_2 danno connesso alla spesa per il soccorso stradale. Con ordinanza 19.7.2023 è stata disposta CTU tecnico-estimativa, poi depositata il 28.3.2024. Con ordinanza 23.4.2024 è stata rigettata l'istanza attorea di rinnovazione/chiamata a chiarimenti del CTU. Con ordinanza 7.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
2. La domanda non è fondata.
L'art. 143 c.d.a stabilisce che il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti fa presumere che il sinistro si sia verificato “nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”, salva prova contraria offerta dall'assicurazione.
Ora, nel caso di specie, dal modulo CAI prodotto dall'attrice risulta che il 18.12.2021 in via Sansovino il veicolo condotto dal urtò il veicolo di “fermo al semaforo” il quale poi CP_2 CP_3
“urtava ulteriormente il palo del semaforo” (doc. 1 attrice).
In citazione l'attrice ha poi specificato che l'urto col semaforo sarebbe avvenuto a seguito del sospingimento in avanti per effetto del tamponamento.
pagina 2 di 5 In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. l'attrice ha invece offerto una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro: la BMW del non era più ferma al semaforo quando è stata colpita da CP_3 tergo, ma “stava cercando di girare a destra nella stessa via Pirano”; l'urto contro il semaforo non è più avvenuto per effetto del sospingimento in avanti a seguito del tamponamento, ma poiché “parte attrice perdeva il controllo e avendo la sua macchina il cambio automatico la stessa non riusciva a frenare ma dallo spavento accelerava fino ad andare ad urtare il palo del semaforo stesso”.
In detta memoria compare, per la prima volta, anche l'indicazione specifica del luogo del sinistro (via Sansovino all'altezza del semaforo della via Pirano).
Ebbene, entrambe le ricostruzioni offerte dall'attrice hanno trovato smentita in giudizio in ragione di quanto emerso dalla ctu disposta in corso di causa.
Quanto alla ricostruzione risultante dal CAI (col veicolo BMW fermo al semaforo), può dirsi raggiunta la prova contraria richiesta ex art. 143 cda. Invero, il ctu – con motivazione logica e coerente, in quanto basata sui dati tecnici a disposizione (caratteristiche del luogo del sinistro, localizzazione dei danni, rappresentazioni grafiche di simulazione), e quindi del tutto condivisibile – ha affermato che
“In tal caso, il veicolo non sarebbe partito a velocità sostenuta, ma sarebbe stato trascinato dal motore al minimo, quindi con velocità limitata. Appare pertanto poco probabile che per la sola spinta ricevuta da tergo, con la produzione dei danni documentati, l'autovettura BMW 520D possa aver raggiunto autonomamente il palo semaforico e giungere a collisione con lo stesso. Occorre inoltre considerare che secondo tale configurazione all'urto, il veicolo BMW 520D non sarebbe giunto per traiettoria a collidere contro il palo semaforico, essendo fermo ragionevolmente con ruote dritte, ma piuttosto sarebbe stato sospinto in avanti e avrebbe seguito una traiettoria pressoché rettilinea lungo la via Sansovino senza deviare. La posizione all'urto dei due veicoli, come rappresentata nella grafica esposta, è prematura per ritenere un'azione sul volante per svoltare a destra sulla via Pirano e seguire la traiettoria che conduce al palo semaforico. Pertanto, lo scrivente esclude con criterio di probabilità tecnica che la collisione possa essersi verificata secondo la modalità descritta nel modulo CAI e nell'atto di citazione” (p. 24 ctu). Conclusione, questa, che il consulente ha assunto anche in Contr ragione della tipologia di urto posteriore che la avrebbe dovuto riportare se fosse stata tamponata da ferma (“l'urto si concretizzerebbe presumibilmente senza strisciamento”), mentre nel veicolo “sono state documentate delle strisce orizzontali” (p. 23 ctu) incompatibili anche col danno riportato dalla Mercedes (“si rileva la rottura del paraurti probabile conseguenza di un urto concentrato”: p. 32 ctu).
Quanto alla ricostruzione “nuova” introdotta in memoria ex art. 183.6 c.p.c. (col veicolo BMW in fase di svolta a destra su via Pirano) - diversa da quella risultante dal CAI, e per quale non opera, quindi, la presunzione ex art. 143 cit. - essa non ha comunque trovato riscontro in giudizio.
Il consulente - con motivazione coerente e quindi condivisibile - ha escluso la compatibilità tecnica di detta ricostruzione con quanto risultante dai dati tecnici esaminati, in forza delle seguenti considerazioni: “… assumendo i veicoli entrambi in movimento, occorre considerare che per dar seguito alla manovra di svolta a destra da parte della BMW 520D attorea, la collisione tra i due mezzi si collocherebbe in posizione successiva alla linea di arresto sulla via Sansovino. Se la collisione si fosse verificata nell'esecuzione della manovra di svolta a destra da parte dell'autovettura BMW 520D, detto veicolo avrebbe avuto le ruote anteriori sterzate a destra per svoltare. … traiettorie delle ruote anteriori (in colore giallo) segnano la traiettoria del veicolo BMW in svolta sulla via Pirano. Dette traiettorie non seguono la traiettoria (in colore bianco) contro il palo semaforico. Pertanto, in tal caso, non appare probabile che per effetto della collisione da tergo il conducente delle BMW possa aver colliso contro il palo semaforico perdendo il controllo e accelerando. Secondo tale configurazione, per collidere contro il palo semaforico, avrebbe dovuto raddrizzare intenzionalmente le ruote, già sterzate a destra. Si osserva ancora che l'urto da tergo avrebbe dovuto piuttosto pagina 3 di 5 contribuire a produrre un moto di imbardata (rotazione attorno all'asse verticale del mezzo) in senso orario del veicolo BMW con ulteriore allontanamento dalla traiettoria che conduce alla collisione contro il palo. Pertanto, sulla base delle su esposte considerazioni, lo scrivente non ritiene compatibile, con criterio di probabilità tecnica, la dichiarata modalità del sinistro di cui alla memoria ex art. 183 n. 1 con quanto ricostruito. Secondo tale modalità, l'urto contro il palo risulta conseguente non tanto all'energia del tamponamento, ma quanto all'impulso sull'acceleratore da parte del conducente, ma anche ad un'azione sul volante per raddrizzare inspiegabilmente le ruote” (p. 24-26 ctu).
In comparsa conclusionale l'attrice ha contestato tale conclusione del consulente riportando gli argomenti introdotti dal proprio c.t.p. in corso di consulenza e già esaminati dal ctu. In particolare, lamenta l'attrice: 1) che il ctu non avrebbe considerato che la deformazione anteriore sulla BMW è compatibile con l'impatto contro il palo del semaforo, tenuto anche conto della traccia di colore verde rilevata sul mezzo;
2) che il ctu non avrebbe considerato come “ciascuno reagisca ad un tamponamento in modo a volte imprevedibile” (osservazioni c.t.p. riportate a p. 31 della ctu).
Trattasi di argomenti irrilevanti, secondo quanto già replicato dal ctu: 1) lo stesso consulente ha Contr ammesso la compatibilità del danno anteriore della con l'impatto su palo semaforico (p. 17 in alto), ma altra cosa è la compatibilità di detto urto sul palo con la dinamica del sinistro descritta dall'attrice; 2) sebbene certamente i comportamenti umani possono essere “imprevedibili”, tuttavia la logica del “più probabile che non” che presiede l'onere della prova in materia civile non consente, in Contr forza dei sopra citati rilievi del consulente, di ritenere probabile che il conducente della abbia tenuto il comportamento “anomalo” indicato dal consulente (raddrizzare improvvisamente le ruote perché tamponato da dietro e così colpire il palo), tanto più che il ctu ha rilevato come un urto in Contr movimento avrebbe portato ad una traslazione della che l'avrebbe condotta ancora più lontano dal palo semaforico, a prescindere quindi dall'asserito comportamento “imprevedibile” del conducente.
In ultimo occorre rilevare come alcuna rilevanza può attribuirsi alla deposizione testimoniale assunta in giudizio così come all'omessa presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio CP_2 formale. Invero: 1) il teste ha dichiarato di essere intervenuto dopo il sinistro con le auto peraltro già spostate in via Pirano (cfr. verbale udienza 27.6.2023), sicché alcuna rilevanza ha detta testimonianza per provare la dinamica del sinistro;
2) l'art. 232 c.p.c. consente di ritenere provati i fatti dedotti in interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”: nel caso di specie vi è un dato tecnico, ossia la la ctu – logica e coerente, come detto – che esclude in radice la compatibilità tecnica della dinamica del sinistro allegata dall'attrice con quella ricostruita dal consulente, sicché difetta il presupposto per l'operatività del meccanismo probatorio di cui all'art. 232 c.p.c.
Argomentazioni complessive che inducono, quindi, al rigetto della domanda.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. sicché, quanto al rapporto processuale attrice-assicurazione, esse vengono poste a carico dell'attrice, integralmente soccombente.
Nulla, invece, nel rapporto processuale attore-CIURLAN, contumace.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), del valore della domanda (€ 25.000) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
La regola della soccombenza governa anche la spesa di CTU, sicché essa viene posta a carico dell'attrice. pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda;
DA la a rimborsare alla le spese di lite del presente giudizio, Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 4980 per compensi (€ 900 per fase studio, € 700 per fase introduttiva, € 1680 per fase istruttoria, € 1700 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Torino, il 6/11/2025
Il Giudice
IA EM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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