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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/03/2024, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio mediante applicativo Teams nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente rel.\est.
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Eugenia Di Bella Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 619\2019, riservata in decisione con termini all'udienza sostitutiva del 3.10.2023 avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità, vertente
TRA
n. a Vibo Valentia il 25.5.1990 res.te in IM (VV) – Parte_1
– in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul C.F._1 minore n. a ND (RC) 4.3.2014 res.te in IM (VV) Persona_1 rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Francesca Tripaldi sito in VV alla via Barrio snc- – giusta procura in atti - ; Attore E
n. a Vibo Valentia il 15.12.1984 res.te a BI (VV) Controparte_1
( ) Convenuto contumace C.F._2
E
n. a ND (RC) 4.3.2014 res.te in IM (VV) Persona_1 rappresentato e difeso dal curatore speciale avv.ta Rosa Carmen Badolato del foro di VV nonché
PM - sede - intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (cl. 2014), Persona_1 conveniva in giudizio onde accertare e dichiarare la paternità biologica del Controparte_1 convenuto nei confronti del minore con aggiunta del cognome paterno.
Pag. 1 a 7 Chiedeva altresì la condanna del convenuto: al pagamento dei danni non patrimoniali subiti dal minore a causa del totale disinteresse paterno, da determinarsi in via equitativa oltre al riconoscimento del contributo di mantenimento del figlio, con vittoria delle spese di lite e competenze del giudizio
All'uopo deduceva: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto dal 2010 al 2014, coabitando nella casa della propria madre;
che tale relazione è stata bruscamente interrotta dal convenuto alla notizia della gravidanza e della ferma volontà della attrice di non abortire;
che il 4.3.2020 veniva al mondo riconosciuto dalla sola madre giacché Persona_1 il padre si rifiutava di riconoscerlo, di frequentare, crescere, disinteressandosene completamente da ogni punta di vista, anche economico, pur abitando molto vicino .
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto essendosi regolarmente perfezionata la notifica nei suoi confronti (cfr relate dep. il 3.7.2019)
La trattazione ha subito alcuni differimenti per integrazione del contraddittorio con il PM e a causa dell'emergenza pandemica;
nominato il curatore speciale al minore, la causa veniva istruita documentalmente, con prova testimoniale e ctu m\l; indi all'udienza cartolare del 3.10.2023, sulle conclusioni delle parti, trattenuta per la decisione collegiale con termini ex art 190 cpc.
Il PM concludeva l'11.10.2023.
Nel merito
1) La domanda principale è fondata e va accolta.
Invero, le risultanze di causa ricompongono un quadro indiziario sufficientemente conducente all'affermazione della paternità biologica del CP_1
Osserva il Collegio come in subiecta materia viga il principio della libertà delle prove e come la mancanza della prova genetica non sia totalmente ostativa e preclusiva dell'accertamento giudiziale invocato, dovendosi ribadire il principio sancito dall'art. 269 c.c. della libertà e parità delle prove e del libero convincimento del giudice in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore e il giudice non è tenuto a seguire alcun ordine gerarchico, cronologico o assiologico nella ammissione, assunzione e valutazione delle prove per converso ampiamente esperibili e liberamente valutabili dal giudice, per cui, in conclusione, la dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti intimi fra questa ed il preteso padre, pur non costituendo di per sé prove di detta paternità, “possono concorrere alla formazione del convincimento da parte del giudice del merito, ove siano suffragate da altre circostanze, anche presuntive, ivi incluso quindi il comportamento processuale del convenuto” (Cass. civ. sez. 1 2/12/1985 n. 6015; Cass civ. sez I, 09/06/2005 n.12166); “ai fini dell'accertamento della paternità naturale può essere utilizzato ogni mezzo di prova (art. 269 co 2 c.c.) anche di valore probatorio soltanto indiziario (Cass. Sez. I 29.10.2013 n. 24361); “la prova della paternità e maternità può essere data con ogni mezzo da intendersi quali elementi presuntivi purché siano gravi, univoci e concordanti - liberamente valutabili dal giudice al pari del rifiuto opposto ingiustificatamente alla sottoposizione alla prova genetica (ex multis sez I 9727\10; Cass., 29.5.1998 n. 5333; sez I 27392\05).
Ciò premesso, la disposta ctu m\l , sul piano scientifico si è rivelata infruttuosa non avendo il convenuto aderito ai plurimi inviti formalizzati dal perito senza addure alcuna valida giustificazione;
Pag. 2 a 7 ciò non di meno osserva il Collegio che la mancanza della c.d. prova regina deve essere valutata nell'ambito del complessivo quadro degli elementi probatori offerti dall'attrice, la cui lettura logico-inferenziale consente di superare tale 'vuoto' e depone in senso decisamente favorevole all'accoglimento della sua domanda.
Dalle risultanze istruttorie si evince invero che la e il hanno intrattenuto Per_1 CP_1 una relazione sentimentale nel periodo 2020-2014 come emerge dalle dichiarazioni testimoniali (ud. 22.2.2022) della madre dell'attrice ( la quale ha affermato che la coppia Testimone_1 conviveva a tutti gli effetti nella propria abitazione avendogli riservato una stanza autonoma;
che il era integrato nella famiglia e si comportava come un suo membro, dedicandosi CP_1 ad essa, accompagnando la e sua madre\teste in vari incombenti esterni;
che la figlia CP_1 non frequentava né usciva con altre persone in quel periodo;
che “poco dopo l'annuncio della gravidanza lui disse, anche davanti a me, che non gli interessava questo bambino, che per lui era come già morto e dopo poco se ne andò lasciando la casa e mia figlia” “.
Tali dichiarazioni ricevono avallo da un ulteriore teste, sufficientemente terzo ovvero
-compaesano e impiegato in un patronato frequentato dalla coppia - il Testimone_2 quale ha affermato che nello stesso periodo ha osservato : - i due comportarsi, sia prima che durante la gravidanza, come una coppia, dichiarando apertamente di stare insieme;
- il convenuto integrato nella famiglia tanto da accompagnare la compagna ed anche la 'suocera' nel disbrigo di pratiche;
- l'assenza del al battesimo del bambino di cui egli fu padrino CP_1 tanto aveva stretto amicizia con la coppia in quel periodo.
Dalle dichiarazioni testimoniali si evince che il ben fosse consapevole della CP_1 gravidanza per averla anche 'condivisa' per un certo periodo ( sono venuti spesso all'ufficio di patronato presso cui lavoro sia prima che durante la gravidanza della signora che era ad un certo punto evidente :cfr. teste Per_1 Tripaldi), di averla rifiutata fino al punto di interrompere bruscamente la relazione con la compagna, non partecipare neanche al battesimo del bambino, dileguandosi completamente e definitivamente.
La conclusione è inoltre suffragata dal comportamento 'sfuggente' del convenuto non solo in tempo antecedente all'istaurazione del presente giudizio ma anche dal complessivo contegno e disinteresse processuale, conseguendone l'accoglimento della domanda principale.
Sulle domande accessorie
2) Sulla domanda di contributo di mantenimento
Dall'affermazione della paternità biologica del rispetto al piccolo , CP_1 Persona_1 discende l'acquisizione dello status di figlio con effetto ex tunc con correlato dovere\obbligo del padre di mantenere, istruire ed educare il figlio conformemente ai precetti ordinamentali ex artt . 30 Cost, artt 147, 337ter e ss. c.c.
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale infatti produce gli effetti del riconoscimento (tardivo) e quindi, a norma dell'art. 261 cc, comporta da parte del genitore tutti i doveri e tutti i diritti propri della procreazione matrimoniale (Cass. Ord. n. 16356 del 2018; Cass. n. 5652 del 2012).
E' noto che l'art 30 della Costituzione, con disposizione di immediato valore precettivo, stabilisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio e l'art. 277 co 2 c.c., in tale ottica, statuisce che il giudice competente a
Pag. 3 a 7 conoscere dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, è altresì competente ad emettere i provvedimenti opportuni per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori stessi e per la tutela dei loro interessi patrimoniali, quali misure conseguenziali al riconoscimento del rapporto di filiazione.
Ciò posto, la richiesta di euro 400,00 mensili avanzata da parte attrice non è corroborata da alcun elemento di prova attestante il reddito delle parti;
tuttavia dalle risultanze processuali emerge che la attrice tuttora coabita, insieme al piccolo, con la propria madre e percepisce un assegno di invalidità”.
Nulla è stato dedotto o provato in merito a maggiori sostanze e capacità contributiva del padre, pertanto, operato il bilanciamento tra le esigenze tipiche e, in rapporto all'età del minore (oggi 10 anni), notoriamente in via di accrescimento (da ult. Sez. 1 Ord.n. 13664 del 29/04/2022 ) e la potenziale capacità lavorativa del giovane convenuto (cl. 1984), ritiene il Collegio congruo determinare, allo stato, la misura dell'assegno di mantenimento in euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale e al 50% delle spese straordinarie a termini e modalità di cui al vigente Protocollo tra Tribunale e COA di VV del 15.6.2023
3) sulla domanda di risarcimento del danno
Per principio consolidato quando alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi correlati allo stato di genitore è possibile agire, anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, per il risarcimento del danno ex artt 2043 e 2059 c.c. (Cass. Ord. del 9.8.2021 n. 22496).
Invero i doveri di mantenimento, istruzione ed educazione sorgono in capo ai genitori per il solo fatto della procreazione e la violazione di essi (come nel caso di specie di totale disinteresse, sotto ogni profilo, mostrato dal padre nei confronti del figlio a tutt'oggi ) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. legittimamente esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità : “ In tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità….. L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie di indizi univoci (Cass. Sez. 1, Sent. n. 26205 del 22/11/2013; Sez. 1, Sent. n. 5652 del 10/04/2012; C.App Napoli sez. famiglia 02/12/2021 n.4467) .
Ed ancora “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola
Pag. 4 a 7 consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (Sez. 1 Ord. n. 22496 del 09/08/2021)
Conclusivamente, integra gli estremi dell'illecito civile, la lesione di diritti costituzionalmente protetti quale si verifica con la deprivazione per i figli della figura genitoriale, figura che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, ciò integrando un fatto generatore di responsabilità aquiliana, ai sensi del comb. disp. ex artt. 2043 e 2059 c.c. (Cass. sez. VI 16 febbraio 2015 n. 3079); sicché il figlio che venga trascurato o rifiutato dal genitore subisce l'ingiusta privazione di un rapporto che la Costituzione gli garantisce e la violazione del diritto fondamentale all'apporto morale ed esistenziale del genitore: una tale lesione, pur trascendendo l'ambito strettamente patrimoniale, pur non generando patologie apprezzabili e rilevanti sul piano psicopatologico idonee a configurare un danno biologico, comporta il risarcimento del danno esistenziale.
Ciò posto ritiene Collegio come nel caso che occupa siano acclarate: la consapevolezza della procreazione dal parte del convenuto;
la libera scelta di sottrarsi da subito e a tutt'oggi ai doveri genitoriali;
la totale assenza del padre e l'omessa partecipazione alla vita del figlio nel corso di tutti questi anni …”.
Ritiene il Tribunale pertanto provata la condotta illecita endofamiliare e il conseguente danno non patrimoniale prodottosi nella sfera esistenziale del minore, atteso che la mancanza di apporti materiali ed affettivi da parte del padre nel corso del tempo a tutt'oggi ha indubbiamente inciso negativamente sul suo percorso esistenziale qualitativamente differente rispetto a quello che avrebbe potuto avere con il supporto paterno essendosi ritrovato il minore a contare sulle sole risorse materne e pertanto deprivato di potenziali ulteriori attività ed occasioni realizzatrici la persona in quanto accrescitive del suo bagaglio emotivo, affettivo ed esperenziale, ciò indubbiamente segnando in divenire il suo completo ed armonico sviluppo.
Tale tipologia di danno - a differenza di quello patrimoniale per cui non vi è alcuna prova in atti - va riconosciuto, nei termini sopraindicati, per il fatto in sé della lesione, potendo la relativa liquidazione fondare su indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza "... è un comportamento rivelatore di responsabilità genitoriale l'avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di pregiudizio de quo sfugge a precise quantificazioni in termini monetari, per cui si impone la liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c." (Trib. Milano sez. IX 23 luglio 2014);
Pertanto, tenuto conto della tenera età del minore, del lasso di tempo trascorso, dell'assenza di prove in ordine a profili di danno specifici o personalizzati, il Collegio ritiene congruo liquidare ex art.2059 c.c. in favore del minore, la somma di euro 40.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo
4) affido esclusivo
In materia di filiazione il giudice, ai sensi dell'art 277 co 2 c.c., può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Sempre nell'ottica del superiore interesse del minore la giurisprudenza ha elaborato, il regime dell'affidamento esclusivo rafforzato c.d. affidamento c.d. super esclusivo
Pag. 5 a 7 consentito dall'art art. 337quater c.c. (ex D. Lgs. n. 154/2013) deducendolo dall'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito”, inserito prima della disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori, così approdando alla derogabilità del regime di affidamento esclusivo, in favore di uno ancora più stringente; invero il regime esclusivo, lascia comunque in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per la prole mentre la clausola di riserva testé citata, permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore .
Trattasi di extrema ratio a cui ricorrere per la disciplina di casi, come quello di specie, caratterizzati dalla impossibilità di assicurare il diritto alla bigenitorialità al minore orientandola alla funzionalità decisionale per gli interessi del minore e non all'esclusione di uno o dell'altro genitore dalla vita dello stesso;
in altri termini, a quei casi ove al riscontrato totale disinteresse di un genitore agli affari inerenti il figlio consegua o vi sia pericolo di pregiudizio per il minore medesimo nel cui superiore e preminente interesse si stabilisce un unico centro decisionale ma tempestivo e funzionante con recessione dell'interesse\diritto alla bigenitorialità. In tale ottica funzionale ed onde evitare mascherate decadenze\sospensioni genitoriali ovvero condotte strumentali e pretestuose, è evidente che tale regime non priva del tutto il genitore non affidatario della propria responsabilità genitoriale, che non viene soppressa, mantenendosi integri alcuni diritti\doveri genitoriali tra cui quelli di vigilanza, di continuare ad avere rapporti con il figlio e di contribuire al suo mantenimento;
Nel caso di specie, ritiene il Collegio come il conclamato, perdurante ed assoluto disinteresse del padre alla vita del minore e il costante inadempimento degli obblighi di mantenimento assurgano a gravi ed inequivocabili indici di inidoneità genitoriale, di assoluta mancanza di affidabilità e responsabilità oltre che di indifferenza e scarsa sensibilità alle esigenze reali e concrete del minore” (Cass. Civ. n. 20075/11; Cass. Civ. 26587/09) sicché appare maggiormente conforme al suo interesse disporre l'affidamento c.d. super esclusivo in favore.
5) sulla domanda di attribuzione del cognome paterno
La richiesta di aggiungere il cognome del padre appare rispondente all'interesse del minore che in tal modo conserverà il cognome originario già divenuto segno distintivo della sua identità personale ed identificativo all'interno e all'esterno del nucleo familiare di appartenenza.
Invero, con l'attribuzione del cognome paterno, il piccolo aggiungerà un Persona_1 tassello importante per la definizione della sua personalità, tuttavia, la intrapresa identificazione con il cognome materno e l'avvio di percorsi di inserimento in contesti socio\ relazionali con relativa spendita di detto cognome, depongono per l'aggiunta del cognome paterno posponendolo a quello materno secondo l'ordine – . Per_1 CP_1
6) La natura della controversia e la sostanziale assenza di contestazioni, depongono per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
Pag. 6 a 7 b) dichiara che n. a ND (RC) 4.3.2014 è figlio di Persona_1
n. a Vibo Valentia il 145.12.1984 Controparte_1
c) dispone che ad sia aggiunto il cognome paterno ( a quello Persona_1 CP_1 materno, posponendo il primo al secondo nell'ordine Controparte_2
d) a corrispondere ad quale contributo al Pt_3 Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore , la somma di € 300,00 da corrispondersi entro Persona_1
i primi 5 giorni di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici e al Org_1
50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo tra Tribunale e COA di VV del 15.6.2023 e) condanna a corrispondere ad in qualità di genitore esercente Controparte_1 Parte_1 la responsabilità genitoriale sul minore , la somma complessiva di euro Persona_1
40.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge sino al soddisfo;
f) Dispone l'affido c.d super esclusivo del minore alla madre;
g) compensa le spese;
h) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IM (V.V.) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita (anno 2014, parte I, serie A, atto n. 2) ;
Manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Così deciso in Camera di Consiglio via Teams del 28 febbraio 2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio mediante applicativo Teams nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente rel.\est.
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Eugenia Di Bella Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 619\2019, riservata in decisione con termini all'udienza sostitutiva del 3.10.2023 avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità, vertente
TRA
n. a Vibo Valentia il 25.5.1990 res.te in IM (VV) – Parte_1
– in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul C.F._1 minore n. a ND (RC) 4.3.2014 res.te in IM (VV) Persona_1 rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Francesca Tripaldi sito in VV alla via Barrio snc- – giusta procura in atti - ; Attore E
n. a Vibo Valentia il 15.12.1984 res.te a BI (VV) Controparte_1
( ) Convenuto contumace C.F._2
E
n. a ND (RC) 4.3.2014 res.te in IM (VV) Persona_1 rappresentato e difeso dal curatore speciale avv.ta Rosa Carmen Badolato del foro di VV nonché
PM - sede - intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (cl. 2014), Persona_1 conveniva in giudizio onde accertare e dichiarare la paternità biologica del Controparte_1 convenuto nei confronti del minore con aggiunta del cognome paterno.
Pag. 1 a 7 Chiedeva altresì la condanna del convenuto: al pagamento dei danni non patrimoniali subiti dal minore a causa del totale disinteresse paterno, da determinarsi in via equitativa oltre al riconoscimento del contributo di mantenimento del figlio, con vittoria delle spese di lite e competenze del giudizio
All'uopo deduceva: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto dal 2010 al 2014, coabitando nella casa della propria madre;
che tale relazione è stata bruscamente interrotta dal convenuto alla notizia della gravidanza e della ferma volontà della attrice di non abortire;
che il 4.3.2020 veniva al mondo riconosciuto dalla sola madre giacché Persona_1 il padre si rifiutava di riconoscerlo, di frequentare, crescere, disinteressandosene completamente da ogni punta di vista, anche economico, pur abitando molto vicino .
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto essendosi regolarmente perfezionata la notifica nei suoi confronti (cfr relate dep. il 3.7.2019)
La trattazione ha subito alcuni differimenti per integrazione del contraddittorio con il PM e a causa dell'emergenza pandemica;
nominato il curatore speciale al minore, la causa veniva istruita documentalmente, con prova testimoniale e ctu m\l; indi all'udienza cartolare del 3.10.2023, sulle conclusioni delle parti, trattenuta per la decisione collegiale con termini ex art 190 cpc.
Il PM concludeva l'11.10.2023.
Nel merito
1) La domanda principale è fondata e va accolta.
Invero, le risultanze di causa ricompongono un quadro indiziario sufficientemente conducente all'affermazione della paternità biologica del CP_1
Osserva il Collegio come in subiecta materia viga il principio della libertà delle prove e come la mancanza della prova genetica non sia totalmente ostativa e preclusiva dell'accertamento giudiziale invocato, dovendosi ribadire il principio sancito dall'art. 269 c.c. della libertà e parità delle prove e del libero convincimento del giudice in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore e il giudice non è tenuto a seguire alcun ordine gerarchico, cronologico o assiologico nella ammissione, assunzione e valutazione delle prove per converso ampiamente esperibili e liberamente valutabili dal giudice, per cui, in conclusione, la dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti intimi fra questa ed il preteso padre, pur non costituendo di per sé prove di detta paternità, “possono concorrere alla formazione del convincimento da parte del giudice del merito, ove siano suffragate da altre circostanze, anche presuntive, ivi incluso quindi il comportamento processuale del convenuto” (Cass. civ. sez. 1 2/12/1985 n. 6015; Cass civ. sez I, 09/06/2005 n.12166); “ai fini dell'accertamento della paternità naturale può essere utilizzato ogni mezzo di prova (art. 269 co 2 c.c.) anche di valore probatorio soltanto indiziario (Cass. Sez. I 29.10.2013 n. 24361); “la prova della paternità e maternità può essere data con ogni mezzo da intendersi quali elementi presuntivi purché siano gravi, univoci e concordanti - liberamente valutabili dal giudice al pari del rifiuto opposto ingiustificatamente alla sottoposizione alla prova genetica (ex multis sez I 9727\10; Cass., 29.5.1998 n. 5333; sez I 27392\05).
Ciò premesso, la disposta ctu m\l , sul piano scientifico si è rivelata infruttuosa non avendo il convenuto aderito ai plurimi inviti formalizzati dal perito senza addure alcuna valida giustificazione;
Pag. 2 a 7 ciò non di meno osserva il Collegio che la mancanza della c.d. prova regina deve essere valutata nell'ambito del complessivo quadro degli elementi probatori offerti dall'attrice, la cui lettura logico-inferenziale consente di superare tale 'vuoto' e depone in senso decisamente favorevole all'accoglimento della sua domanda.
Dalle risultanze istruttorie si evince invero che la e il hanno intrattenuto Per_1 CP_1 una relazione sentimentale nel periodo 2020-2014 come emerge dalle dichiarazioni testimoniali (ud. 22.2.2022) della madre dell'attrice ( la quale ha affermato che la coppia Testimone_1 conviveva a tutti gli effetti nella propria abitazione avendogli riservato una stanza autonoma;
che il era integrato nella famiglia e si comportava come un suo membro, dedicandosi CP_1 ad essa, accompagnando la e sua madre\teste in vari incombenti esterni;
che la figlia CP_1 non frequentava né usciva con altre persone in quel periodo;
che “poco dopo l'annuncio della gravidanza lui disse, anche davanti a me, che non gli interessava questo bambino, che per lui era come già morto e dopo poco se ne andò lasciando la casa e mia figlia” “.
Tali dichiarazioni ricevono avallo da un ulteriore teste, sufficientemente terzo ovvero
-compaesano e impiegato in un patronato frequentato dalla coppia - il Testimone_2 quale ha affermato che nello stesso periodo ha osservato : - i due comportarsi, sia prima che durante la gravidanza, come una coppia, dichiarando apertamente di stare insieme;
- il convenuto integrato nella famiglia tanto da accompagnare la compagna ed anche la 'suocera' nel disbrigo di pratiche;
- l'assenza del al battesimo del bambino di cui egli fu padrino CP_1 tanto aveva stretto amicizia con la coppia in quel periodo.
Dalle dichiarazioni testimoniali si evince che il ben fosse consapevole della CP_1 gravidanza per averla anche 'condivisa' per un certo periodo ( sono venuti spesso all'ufficio di patronato presso cui lavoro sia prima che durante la gravidanza della signora che era ad un certo punto evidente :cfr. teste Per_1 Tripaldi), di averla rifiutata fino al punto di interrompere bruscamente la relazione con la compagna, non partecipare neanche al battesimo del bambino, dileguandosi completamente e definitivamente.
La conclusione è inoltre suffragata dal comportamento 'sfuggente' del convenuto non solo in tempo antecedente all'istaurazione del presente giudizio ma anche dal complessivo contegno e disinteresse processuale, conseguendone l'accoglimento della domanda principale.
Sulle domande accessorie
2) Sulla domanda di contributo di mantenimento
Dall'affermazione della paternità biologica del rispetto al piccolo , CP_1 Persona_1 discende l'acquisizione dello status di figlio con effetto ex tunc con correlato dovere\obbligo del padre di mantenere, istruire ed educare il figlio conformemente ai precetti ordinamentali ex artt . 30 Cost, artt 147, 337ter e ss. c.c.
La sentenza dichiarativa della filiazione naturale infatti produce gli effetti del riconoscimento (tardivo) e quindi, a norma dell'art. 261 cc, comporta da parte del genitore tutti i doveri e tutti i diritti propri della procreazione matrimoniale (Cass. Ord. n. 16356 del 2018; Cass. n. 5652 del 2012).
E' noto che l'art 30 della Costituzione, con disposizione di immediato valore precettivo, stabilisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio e l'art. 277 co 2 c.c., in tale ottica, statuisce che il giudice competente a
Pag. 3 a 7 conoscere dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, è altresì competente ad emettere i provvedimenti opportuni per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minori stessi e per la tutela dei loro interessi patrimoniali, quali misure conseguenziali al riconoscimento del rapporto di filiazione.
Ciò posto, la richiesta di euro 400,00 mensili avanzata da parte attrice non è corroborata da alcun elemento di prova attestante il reddito delle parti;
tuttavia dalle risultanze processuali emerge che la attrice tuttora coabita, insieme al piccolo, con la propria madre e percepisce un assegno di invalidità”.
Nulla è stato dedotto o provato in merito a maggiori sostanze e capacità contributiva del padre, pertanto, operato il bilanciamento tra le esigenze tipiche e, in rapporto all'età del minore (oggi 10 anni), notoriamente in via di accrescimento (da ult. Sez. 1 Ord.n. 13664 del 29/04/2022 ) e la potenziale capacità lavorativa del giovane convenuto (cl. 1984), ritiene il Collegio congruo determinare, allo stato, la misura dell'assegno di mantenimento in euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale e al 50% delle spese straordinarie a termini e modalità di cui al vigente Protocollo tra Tribunale e COA di VV del 15.6.2023
3) sulla domanda di risarcimento del danno
Per principio consolidato quando alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi correlati allo stato di genitore è possibile agire, anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, per il risarcimento del danno ex artt 2043 e 2059 c.c. (Cass. Ord. del 9.8.2021 n. 22496).
Invero i doveri di mantenimento, istruzione ed educazione sorgono in capo ai genitori per il solo fatto della procreazione e la violazione di essi (come nel caso di specie di totale disinteresse, sotto ogni profilo, mostrato dal padre nei confronti del figlio a tutt'oggi ) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti;
questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. legittimamente esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità : “ In tema di azione volta al riconoscimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per dichiarazione giudiziale di paternità e maternità….. L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica ma si compone di una serie di indizi univoci (Cass. Sez. 1, Sent. n. 26205 del 22/11/2013; Sez. 1, Sent. n. 5652 del 10/04/2012; C.App Napoli sez. famiglia 02/12/2021 n.4467) .
Ed ancora “In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola
Pag. 4 a 7 consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (Sez. 1 Ord. n. 22496 del 09/08/2021)
Conclusivamente, integra gli estremi dell'illecito civile, la lesione di diritti costituzionalmente protetti quale si verifica con la deprivazione per i figli della figura genitoriale, figura che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, ciò integrando un fatto generatore di responsabilità aquiliana, ai sensi del comb. disp. ex artt. 2043 e 2059 c.c. (Cass. sez. VI 16 febbraio 2015 n. 3079); sicché il figlio che venga trascurato o rifiutato dal genitore subisce l'ingiusta privazione di un rapporto che la Costituzione gli garantisce e la violazione del diritto fondamentale all'apporto morale ed esistenziale del genitore: una tale lesione, pur trascendendo l'ambito strettamente patrimoniale, pur non generando patologie apprezzabili e rilevanti sul piano psicopatologico idonee a configurare un danno biologico, comporta il risarcimento del danno esistenziale.
Ciò posto ritiene Collegio come nel caso che occupa siano acclarate: la consapevolezza della procreazione dal parte del convenuto;
la libera scelta di sottrarsi da subito e a tutt'oggi ai doveri genitoriali;
la totale assenza del padre e l'omessa partecipazione alla vita del figlio nel corso di tutti questi anni …”.
Ritiene il Tribunale pertanto provata la condotta illecita endofamiliare e il conseguente danno non patrimoniale prodottosi nella sfera esistenziale del minore, atteso che la mancanza di apporti materiali ed affettivi da parte del padre nel corso del tempo a tutt'oggi ha indubbiamente inciso negativamente sul suo percorso esistenziale qualitativamente differente rispetto a quello che avrebbe potuto avere con il supporto paterno essendosi ritrovato il minore a contare sulle sole risorse materne e pertanto deprivato di potenziali ulteriori attività ed occasioni realizzatrici la persona in quanto accrescitive del suo bagaglio emotivo, affettivo ed esperenziale, ciò indubbiamente segnando in divenire il suo completo ed armonico sviluppo.
Tale tipologia di danno - a differenza di quello patrimoniale per cui non vi è alcuna prova in atti - va riconosciuto, nei termini sopraindicati, per il fatto in sé della lesione, potendo la relativa liquidazione fondare su indici presuntivi e secondo nozioni di comune esperienza "... è un comportamento rivelatore di responsabilità genitoriale l'avere deprivato i figli della figura genitoriale paterna, che costituisce un fondamentale punto di riferimento soprattutto nella fase della crescita, e idoneo ad integrare un fatto generatore di responsabilità aquiliana. La voce di pregiudizio de quo sfugge a precise quantificazioni in termini monetari, per cui si impone la liquidazione dei danni in via equitativa ex art. 1226 c.c." (Trib. Milano sez. IX 23 luglio 2014);
Pertanto, tenuto conto della tenera età del minore, del lasso di tempo trascorso, dell'assenza di prove in ordine a profili di danno specifici o personalizzati, il Collegio ritiene congruo liquidare ex art.2059 c.c. in favore del minore, la somma di euro 40.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo
4) affido esclusivo
In materia di filiazione il giudice, ai sensi dell'art 277 co 2 c.c., può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Sempre nell'ottica del superiore interesse del minore la giurisprudenza ha elaborato, il regime dell'affidamento esclusivo rafforzato c.d. affidamento c.d. super esclusivo
Pag. 5 a 7 consentito dall'art art. 337quater c.c. (ex D. Lgs. n. 154/2013) deducendolo dall'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito”, inserito prima della disposizione per cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori, così approdando alla derogabilità del regime di affidamento esclusivo, in favore di uno ancora più stringente; invero il regime esclusivo, lascia comunque in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore importanza per la prole mentre la clausola di riserva testé citata, permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore .
Trattasi di extrema ratio a cui ricorrere per la disciplina di casi, come quello di specie, caratterizzati dalla impossibilità di assicurare il diritto alla bigenitorialità al minore orientandola alla funzionalità decisionale per gli interessi del minore e non all'esclusione di uno o dell'altro genitore dalla vita dello stesso;
in altri termini, a quei casi ove al riscontrato totale disinteresse di un genitore agli affari inerenti il figlio consegua o vi sia pericolo di pregiudizio per il minore medesimo nel cui superiore e preminente interesse si stabilisce un unico centro decisionale ma tempestivo e funzionante con recessione dell'interesse\diritto alla bigenitorialità. In tale ottica funzionale ed onde evitare mascherate decadenze\sospensioni genitoriali ovvero condotte strumentali e pretestuose, è evidente che tale regime non priva del tutto il genitore non affidatario della propria responsabilità genitoriale, che non viene soppressa, mantenendosi integri alcuni diritti\doveri genitoriali tra cui quelli di vigilanza, di continuare ad avere rapporti con il figlio e di contribuire al suo mantenimento;
Nel caso di specie, ritiene il Collegio come il conclamato, perdurante ed assoluto disinteresse del padre alla vita del minore e il costante inadempimento degli obblighi di mantenimento assurgano a gravi ed inequivocabili indici di inidoneità genitoriale, di assoluta mancanza di affidabilità e responsabilità oltre che di indifferenza e scarsa sensibilità alle esigenze reali e concrete del minore” (Cass. Civ. n. 20075/11; Cass. Civ. 26587/09) sicché appare maggiormente conforme al suo interesse disporre l'affidamento c.d. super esclusivo in favore.
5) sulla domanda di attribuzione del cognome paterno
La richiesta di aggiungere il cognome del padre appare rispondente all'interesse del minore che in tal modo conserverà il cognome originario già divenuto segno distintivo della sua identità personale ed identificativo all'interno e all'esterno del nucleo familiare di appartenenza.
Invero, con l'attribuzione del cognome paterno, il piccolo aggiungerà un Persona_1 tassello importante per la definizione della sua personalità, tuttavia, la intrapresa identificazione con il cognome materno e l'avvio di percorsi di inserimento in contesti socio\ relazionali con relativa spendita di detto cognome, depongono per l'aggiunta del cognome paterno posponendolo a quello materno secondo l'ordine – . Per_1 CP_1
6) La natura della controversia e la sostanziale assenza di contestazioni, depongono per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
Pag. 6 a 7 b) dichiara che n. a ND (RC) 4.3.2014 è figlio di Persona_1
n. a Vibo Valentia il 145.12.1984 Controparte_1
c) dispone che ad sia aggiunto il cognome paterno ( a quello Persona_1 CP_1 materno, posponendo il primo al secondo nell'ordine Controparte_2
d) a corrispondere ad quale contributo al Pt_3 Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore , la somma di € 300,00 da corrispondersi entro Persona_1
i primi 5 giorni di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici e al Org_1
50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo tra Tribunale e COA di VV del 15.6.2023 e) condanna a corrispondere ad in qualità di genitore esercente Controparte_1 Parte_1 la responsabilità genitoriale sul minore , la somma complessiva di euro Persona_1
40.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale, oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge sino al soddisfo;
f) Dispone l'affido c.d super esclusivo del minore alla madre;
g) compensa le spese;
h) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IM (V.V.) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita (anno 2014, parte I, serie A, atto n. 2) ;
Manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Così deciso in Camera di Consiglio via Teams del 28 febbraio 2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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