Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 15/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1237/2024 R.G. promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Parte_1 C.F._1
BOCCIOLETTI CHRISTIAN e con elezione di domicilio in presso avv.
BOCCIOLETTI CHRISTIAN;
ATTORE opponente
contro
:
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell' avv. GIBELLIERI WALTER e con elezione di domicilio in V.LE
INDIPENDENZA, 7 ASCOLI PICENO, presso e nello studio dell'avv. GIBELLIERI
WALTER;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 15.1.25:
l'opponente:
IN VIA PRINCIPALE, previo accertamento, per tutte le motivazioni di cui in narrativa da intendersi quivi per integralmente riportate e trascritte, dell'inesistenza giuridica pagina 1 di 8
72 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, notificato in data 25 gennaio 2024; IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di nullità e/o annullamento e/o invalidità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento presso terzi ex artt. 72 bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602, notificato in data 25 gennaio 2024 e previo accertamento delle circostanze di cui al presente ricorso sulle condizioni di grave difficoltà economica del Sig. per l'effetto Parte_1
disporre la riduzione del pignoramento ad 1/10 (un decimo) dello stipendio o comunque ad una sua decurtazione non oltre il quinto. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e
CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Dell'opposto:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ivi inclusa la richiesta di sospensione allo stato non supportata da idonea giustificazione sia per ciò che concerne il fumus boni iuris che il periculum in mora, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto, in rito e nel merito, per le ragioni sopra svolte, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva , in opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_1
sec. co. cpc, che al ricorrente era stato notificato atto di pignoramento di crediti verso pagina 2 di 8 terzi ex art. 72 bis del DPR 602/1973 per l'importo complessivo di euro 240.699,32 con cui si intimava a Banco BPM spa di pagare entro 60 gg. in favore dell'Erario il predetto importo;
deduceva che il pignoramento era nullo perchè fondato sulla notifica di cartelle inesistente . Questo perchè le cartelle sarebbero state trasmesse in modo viziato. In particolare le cartelle dovevano essere notificate con formato p7m e non con formato
PDF.
Non vi era la prova che le cartelle fossero in sostanza state notificate al ricorrente in formato p7m. Essendo parificata la inesistenza della notifica alla mancata notifica, si doveva dichiarare nullo anche il pignoramento. Il G.E. aveva respinto, il 23.5.234,
l'istanza di sospensione e concesso un termine per la riassunzione della causa nel merito.
Di qui la citazione. Si costituiva l contestando gli Controparte_1
assunti. La causa veniva trattenuta in decisione il 2.4.25.
Va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto.
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o pagina 3 di 8 dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass.sez..un.7822/2020).
Si richiama anche quanto affermato dalla Cassazione con ordinanza 23894/2023. Così in motivazione: “… L'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo di entrate di natura tributaria, prevede, per quanto qui d'interesse, che «non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni . Nella consolidata esegesi della giurisprudenza di nomofilachia, la disposizione è stata intesa come regolante un'ipotesi di improponibilità assoluta della domanda per carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, improponibilità attinente al fondamento della domanda e non alla giurisdizione (Cass. 13/01/2005, n. 565; Cass., Sez. U, 14/02/2002, n. 2090; Cass., Sez.
U, 09/04/1999, n. 212). Sulla norma (e, più in generale, sulla interazione fra gli strumenti di tutela avverso atti di riscossione coattiva riservati alla giurisdizione tributaria e quelli esperibili innanzi il giudice ordinario) è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 31/05/2018 n. 114, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.. A fondamento della pronuncia il giudice delle leggi ha individuato nell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 «una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione,
pagina 4 di 8 espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione». Perché possa essere garantito in modo pieno il diritto di difesa riconosciuto dalla norma primaria dell'art. 24 Cost. «la sommatoria della tutela innanzi al giudice tributario e di quella innanzi al giudice (ordinario) dell'esecuzione deve realizzare per il contribuente una garanzia giurisdizionale a tutto tondo». La norma sottoposta al vaglio di costituzionalità (il citato art. 57) è stata allora riguardata al lume dei prìncipi di simmetria complementare e di continuità delle tutele: il rimedio dell'art. 615 cod. proc. civ. deve cioè raccordarsi con l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo su cui si fonda la riscossione esattoriale. In altre parole, va esclusa una tutela giurisdizionale concorrente: «l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni)». Per contro, il vulnus al diritto di difesa è stato ravvisato (e tanto ha fondato la declaratoria di incostituzionalità) nella parte in cui l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 impediva al contribuente assoggettato ad esecuzione forzata tributaria di ottenere tutela innanzi al giudice ordinario per ragioni che non potevano essere fatte valere innanzi alla giurisdizione tributaria con ricorso ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: quando, cioè, la contestazione del diritto dell'agente della riscossione a procedere in executivis era argomentata su fatti (estintivi, modificativi o impeditivi) verificatisi in epoca successiva
(«a valle») della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di mora. ..”.
Sussiste pertanto nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente ai vizi dedotti in ordine alla notifica delle cartelle.
Sul punto l'opposizione nel merito non appare fondata.
pagina 5 di 8 L'art. 72 bis del DPR 602/1973 disciplina la notifica del pignoramento dei crediti ai fini della riscossione delle imposte sul reddito: “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:…”.
Nel caso in esame l'opposizione è stata incardinata a seguito della notifica di tale pignoramento.
Ora, la notifica della cartella è stata eseguita rispettando l'art. 26 DPR 602/1973: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600(3)….L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella pagina 6 di 8 con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.
Il doc. 2 fasc. opposto attesta che è stata eseguita la notifica a mezzo pec, come da relativa relata di notifica, per una unica cartella (doc. 3 fasc. opposto, relativamente alla cartella per 180 euro, con cifre finali 15000) mentre tutte le altre cartelle sono state notificate a mezzo notifica postale come da relativa relata.
In primo luogo si rileva che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica
(Sentenza n. 20769 del 21/07/2021 Cass. sentenza n. 23039 del 11/11/2016 ) .
L'opponente si duole del fatto che la cartella con cifre finali 15000, sia stata notificata nel formato pdf anziché nel formato p7m.
Tuttavia la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario (Cass.
Ordinanza n. 30922 del 03/12/2024 ).
D'altra parte l'asserita nullità della notifica si è comunque sanata ex art 156 cpc a seguito dell'opposizione promossa dall'attore, in cui lo stesso si è difeso anche nel merito.
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da Parte_1
Condanna a rimborsare alla parte Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 8000,00 di cui euro 2500 per
[...]
la fase di studio, euro 1600 per la fase introduttiva, euro 3900,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario da distrarsi in favore dell'avv. Gibellieri che si è dichiarato antistatario.
Cosi' deciso in data 15/04/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 8 di 8