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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di iscrizione ipotecaria pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3764/24 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 3764/24 ter cpc nel termine fissato del giorno 18.03.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione di iscrizione ipotecaria”; e vertente Parte_1
[... _______________ tra
in Parte_2 REPERTORIO
Pa persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C. ______________
n. 028/2025 R.B. Prev. Baio del Foro di Nocera in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Nocera
Inferiore, Via Atzori, n. 64/17; Discusso nel termine del 18.03.2025
Ricorrente con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
, in persona Controparte_1
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in
Deposito minuta virtù di procura generale in data 22.03.2024 per notar di Per_1
_________________
Roma, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 3764/24 R.G. c/o + 2 pag. 1 Parte_2 CP_2
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C. Landolfo del Foro di Napoli in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Grumo Nevano (Na), Via
Padula, n. 5;
Resistente
e
Controparte_4
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. T. Castellucci in virtù di procura generale in data
18.06.2014 per atto notar di Napoli, elettivamente Persona_2
domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale Inail in Salerno,
Via De Leo, n. 12;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 18.03.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 10.07.2024, la società
[...]
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed Parte_2
impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 100 2022
1460000544009, notificata dall in data Controparte_3
23.04.2024, relativamente a n. 6 cartella di pagamento e a n. 18 avvisi di addebito per premi contributi previdenziali non versati e sanzioni, CP_4
e chiedeva l'annullamento della stessa e la cancellazione dell'iscrizione presso i competenti Uffici, con condanna dei resistenti al rimborso delle
Giudizio n. 3764/24 R.G. c/o + 2 pag. 2 Parte_2 CP_2 spese di lite, eccependo: 1) l'omessa comunicazione preventiva ex art. 77 Dpr. n. 602/1973; 2) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3)
l'intervenuta decadenza;
4) l'intervenuta prescrizione del credito;
5)
l'omessa indicazione in dettaglio degli interessi.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio i resistenti, i quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 18.03.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto dalla società Parte_2
è infondato e, pertanto, va rigettato.
[...]
Innanzitutto è destituita di fondamento l'eccezione di omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del Dpr. n. 602/1973. Invero, tale comunicazione preventiva risulta ritualmente notificata alla società ricorrente, a mezzo pec, in data
15.06.2022, come si evince dalla documentazione allegata dalla resistente (cfr. all. nn. 4 e 5 del fascicolo di parte). CP_3
Egualmente risulta infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente circa l'omessa regolare notifica degli atti impositivi
(cartelle di pagamento e avvisi di addebito), relativi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata nel presente giudizio: infatti, le n. 6 cartelle di pagamento e i n. 18 avvisi di addebito risultano notificati, a mezzo pec, dal 2016 al 2021, come comprovato dalla documentazione allegata dalle parti resistenti (cfr. all. nn.
6-11 del fascicolo telematico
Giudizio n. 3764/24 R.G. c/o + 2 pag. 3 Parte_2 CP_2 della resistente Agenzia e all. nn.
2-54 del fascicolo telematico del resistente . CP_1
In ogni caso, successivamente alla notifica delle cartelle e degli avvisi sono stati notificati dall numerosi atti all'odierna società CP_3
ricorrente, peraltro interruttivi del decorso della prescrizione quinquennale, costituiti dalle intimazioni di pagamento notificate a mezzo pec in data 03.12.2017, in data 24.07.2019, in data 09.10.2019 e in data 16.11.2021 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 15.06.2022 (cfr. all. nn. 12-16 del fascicolo telematico della resistente . CP_3
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle cartelle oggetto della comunicazione impugnata, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in oggetto, in riferimento al credito portato dall'atto impositivo impugnato, così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass.
23397/2016; Cass. n. 25790/2009; Cass. n. 2941/2007; CTP Salerno n.
2697/2018; CTR Napoli n. 8464/2018).
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (cartelle di pagamento, preavvisi, avvisi e intimazioni), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé
(vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n.
546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (ad esempio, intimazione di pagamento) non consente più di
Giudizio n. 3764/24 R.G. c/o + 2 pag. 4 Parte_2 CP_2 accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Inoltre, nel caso in esame va tenuto in conto che i termini prescrizionali sono stati interrotti con vari interventi legislativi.
Innanzitutto l'art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 (legge stabilità
2014) ha previsto la sospensione della riscossione dal giorno 01.01.2014 al giorno 30.06.2014, con contestuale sospensione del termine di prescrizione per detto periodo di tempo.
Inoltre, va richiamata la disciplina emergenziale per l'epidemia Covid-
19. Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha sancito che: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Giudizio n. 3764/24 R.G. c/o + 2 pag. 5 Parte_2 CP_2 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio
2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio
2020”.
Altresì il comma 4-bis, lett. b) del citato articolo 68 ha disciplinato i termini di decadenza e di prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle e ha stabilito: “
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: a)
…………………; b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tali disposizioni, poi, vanno coordinate con le disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, così come richiamato dallo stesso art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020. Il suddetto art. 12 dispone che: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei
Giudizio n. 3764/24 R.G. c/o + 2 pag. 6 Parte_2 CP_2 termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione….”.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra il giorno 08.03.2020
(ovvero il giorno 21.02.2020 per i soggetti indicati al comma 2 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020) e il giorno 28.02.2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, quindi, le attività di recupero, anche coattivo, relativi, tra l'altro, a carichi affidati agli Agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell' , Controparte_3
dell e dell' e dagli atti Controparte_5 CP_1
esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, ovvero da in scadenza nello stesso periodo o già scaduti. Parte_3
Per quanto riguarda, poi, il decorso del termine di prescrizione, la suddetta sospensione si coordina con il più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c., in forza del quale il decorso della prescrizione è condizionato dalla possibilità di far valere il diritto di cui trattasi (cfr.
Cass. 2387/2004; Cass. 7645/1994).
Infine, per quanto riguarda gli interessi, gli stessi sono già indicati nei singoli atti prodromici. In ogni caso, in proposito, va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall' CP_3
resistente costituita, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M.
n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nell' impugnato: si tratta, infatti, di
Giudizio n. 3764/24 c/o + 2 pag. 7 Pt_4 Parte_2 CP_2 accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n.
602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem),, necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
In ultimo, quanto all'istanza formulata dalla parte ricorrente di concessione di termine per note difensive, ai sensi dell'art. 429, comma II, cpc, la stessa, ad avviso del Tribunale, non è meritevole di accoglimento, in quanto non è necessario concedere tale termine, essendo chiare le risultanze istruttorie e di semplice soluzione le questioni poste dalle parti, già oggetto, peraltro, di trattazione e decisione in analoghi giudizi instaurati dinanzi al Tribunale adito.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, tenuto conto del valore della causa per ciascuna delle parti resistenti.
Giudizio n. 3764/24 R.G. c/o + 2 pag. 8 Parte_2 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società
nei confronti Parte_2
dell' dell' e dell , con ricorso CP_1 CP_4 Controparte_3
depositato in data 10.07.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 3.250,00 a
, euro 2.750,00 a ed euro 950,00 a per compenso, oltre CP_2 CP_1 CP_4
Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 18.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3764/24 R.G. c/o + 2 pag. 9 Parte_2 CP_2