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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8598/2022
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
, con l'avv. Chiaramaria Anastasia;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.11.2022, chiedeva dichiararsi Parte_1
nei confronti dell' il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi CP_1
anagrafici dei lavoratori agricoli per 108 giornate nell'anno 2020 a seguito di illegittima cancellazione.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Deve premettersi al riguardo che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei
lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa
situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno
qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1
di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.l.vo
375/1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto
dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto
consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”: cfr.
Cass.
2.5.2024 n. 11787, Cass.
1.2.2024 n. 3003, Cass.
3.2.2023 n. 3556,
Cass. 17.1.2023 n. 1295, Cass. 28.12.2022 n. 37971, Cass.
2.12.2022 n.
35548, Cass. 31954/2019, Cass. 13198/2019, Cass. 28241/2018, Cass.
12001/2018, Cass. 10096/2016, Cass. 2739/2016, Cass. 27144-
27145/2014, Cass. 26949/2014, Cass. 25833/2014, Cass. 23340/2014 e altre.
Ebbene, pur a fronte di espressa contestazione, sollevata dall sulla CP_1
base delle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti e documentati dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021.008150/DDL del
9.11.2021 in atti, a seguito dei quali l'ente ha disposto la cancellazione
2 dell'istante dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di riferimento, la ricorrente, su cui incombeva, ex art. 2697 co. 1 c.c., il relativo onere probatorio, non ha sufficientemente dimostrato l'effettivo svolgimento delle giornate di lavoro da lei assertivamente prestate, in tale anno, alle dipendenze dell'impresa agricola Fuina Donato.
Inidonea si rivela, allo scopo, la espletata prova testimoniale, ove si consideri che una delle testi, ovvero , ha precisato di Testimone_1
avere promosso analoga controversia contro l e di avervi addotto CP_1
come teste l'odierna ricorrente, così che sua attendibilità si rivela già sotto tale profilo assai dubbia.
Deve al riguardo evidenziarsi infatti che, per insegnamento della S.C., la testimonianza reciproca non comporta incapacità a testimoniare, ma incide sull'attendibilità delle deposizioni: cfr. Cass.
7.9.2023 n. 26044 e
Cass. 21.10.2015 n. 21418.
In ogni caso, deve rilevarsi che la detta teste ha riferito che i terreni su cui l'istante avrebbe lavorato sono ubicati nel comune di Policoro, laddove,
come attestato nel verbale di accertamento ispettivo in atti (e come confermato in sede ispettiva dallo stesso titolare dell'impresa), i terreni aziendali erano ubicati invece nel comune di Bernalda, sicché, anche sotto questo ulteriore profilo, la deposizione ora in esame si rivela inattendibile.
Per la stessa ragione si rivelano del pari inattendibili anche le deposizioni rese dagli altri testi escussi, ovvero e ST IM
(i quali, pur precisando di avere promosso analoghe controversie contro l' non hanno specificato se vi avessero addotto come teste la CP_1
3 ricorrente), avendo gli stessi a loro volta riferito che i terreni su cui l'istante avrebbe lavorato erano ubicati in Policoro invece che in Bernalda.
Deve pertanto negarsi il diritto dell'istante di conseguire la reiscrizione,
per l'anno in esame, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12 r.d. 24.9.1940 n. 1949.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8598/2022
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
, con l'avv. Chiaramaria Anastasia;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: iscrizione negli elenchi anagrafici.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 10.11.2022, chiedeva dichiararsi Parte_1
nei confronti dell' il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi CP_1
anagrafici dei lavoratori agricoli per 108 giornate nell'anno 2020 a seguito di illegittima cancellazione.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Deve premettersi al riguardo che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei
lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa
situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno
qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto CP_1
di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.l.vo
375/1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto
dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto
consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”: cfr.
Cass.
2.5.2024 n. 11787, Cass.
1.2.2024 n. 3003, Cass.
3.2.2023 n. 3556,
Cass. 17.1.2023 n. 1295, Cass. 28.12.2022 n. 37971, Cass.
2.12.2022 n.
35548, Cass. 31954/2019, Cass. 13198/2019, Cass. 28241/2018, Cass.
12001/2018, Cass. 10096/2016, Cass. 2739/2016, Cass. 27144-
27145/2014, Cass. 26949/2014, Cass. 25833/2014, Cass. 23340/2014 e altre.
Ebbene, pur a fronte di espressa contestazione, sollevata dall sulla CP_1
base delle risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti e documentati dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021.008150/DDL del
9.11.2021 in atti, a seguito dei quali l'ente ha disposto la cancellazione
2 dell'istante dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di riferimento, la ricorrente, su cui incombeva, ex art. 2697 co. 1 c.c., il relativo onere probatorio, non ha sufficientemente dimostrato l'effettivo svolgimento delle giornate di lavoro da lei assertivamente prestate, in tale anno, alle dipendenze dell'impresa agricola Fuina Donato.
Inidonea si rivela, allo scopo, la espletata prova testimoniale, ove si consideri che una delle testi, ovvero , ha precisato di Testimone_1
avere promosso analoga controversia contro l e di avervi addotto CP_1
come teste l'odierna ricorrente, così che sua attendibilità si rivela già sotto tale profilo assai dubbia.
Deve al riguardo evidenziarsi infatti che, per insegnamento della S.C., la testimonianza reciproca non comporta incapacità a testimoniare, ma incide sull'attendibilità delle deposizioni: cfr. Cass.
7.9.2023 n. 26044 e
Cass. 21.10.2015 n. 21418.
In ogni caso, deve rilevarsi che la detta teste ha riferito che i terreni su cui l'istante avrebbe lavorato sono ubicati nel comune di Policoro, laddove,
come attestato nel verbale di accertamento ispettivo in atti (e come confermato in sede ispettiva dallo stesso titolare dell'impresa), i terreni aziendali erano ubicati invece nel comune di Bernalda, sicché, anche sotto questo ulteriore profilo, la deposizione ora in esame si rivela inattendibile.
Per la stessa ragione si rivelano del pari inattendibili anche le deposizioni rese dagli altri testi escussi, ovvero e ST IM
(i quali, pur precisando di avere promosso analoghe controversie contro l' non hanno specificato se vi avessero addotto come teste la CP_1
3 ricorrente), avendo gli stessi a loro volta riferito che i terreni su cui l'istante avrebbe lavorato erano ubicati in Policoro invece che in Bernalda.
Deve pertanto negarsi il diritto dell'istante di conseguire la reiscrizione,
per l'anno in esame, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, di cui all'art. 12 r.d. 24.9.1940 n. 1949.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.200,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 11.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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