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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1226/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1226/2024 promossa da:
ricorrente:
, in persona del legale rappresentante CP_1 Parte_1 P.IVA_1 CP_2
, con l'avv. Mario Lepidi di L'Aquila e domicilio eletto presso l'avv. Giuliana CP_3
Dragogna di Bolzano, giusta procura depositata,
contro
resistente:
, con l'avv. dom. Davide Goetz di Milano, Controparte_4 P.IVA_2
giusta procura depositata,
In punto: pagamento somma, risarcimento del danno;
CONCLUSIONI
della ricorrente:
pagina 1 di 10 reitera le richieste istruttorie articolate nelle memorie ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c.,
insistendo nel loro accoglimento, in quanto necessarie ai fini del decidere;
infine, precisa le conclusioni come in atti, ovvero:
“- accertati la corretta esecuzione del contratto da parte di e l'inadempimento Parte_1
contrattuale della per le motivazioni in narrativa, condannare la società CP_4
resistente ad adempiere alle prescrizioni contrattuali richiamate nel contratto siglato il 10
maggio 2021 e nei successivi addenda indicati in premessa entro un termine certo e contenuto
che il Giudice vorrà indicare tenuto conto dell'intera produzione già completata dalla Pt_1
[...
- consequenzialmente, accertato il diritto di credito della società ricorrente a vedersi
riconosciuta la somma di € 234.381,00 oltre IVA o nella maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia a titolo dei prefabbricati realizzati e stoccati nello stabilimento in attesa del
montaggio, condannare la al pagamento a favore della della somma di CP_4 Parte_1
€ 234.381,00 oltre IVA o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- infine e per l'effetto dell'accertamento dell'inadempienza contrattuale della per CP_4
le motivazioni in narrativa, accertato il diritto di credito della società ricorrente a vedersi
riconosciuta la somma di € 101.600,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia
a titolo di risarcimento dei danni economici per esborsi ulteriori resisi necessari per collocare
altrove il materiale prodotto e liberare l'area di produzione dello stabilimento, condannare la al pagamento a favore della della somma di € 101.600,00 o nella CP_4 Parte_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge dalla data della
domanda all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze professionali”;
della resistente:
pagina 2 di 10 “In via principale. Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto
i lavori in cantiere sono ripresi.
Accertare e dichiarare che l'impossibilità di a ricevere la prestazione residua a Controparte_4
cui ha diritto è stata temporanea e ad essa non imputabile.
Accertare e dichiarare che, allo stato, nulla deve a in quanto il credito Controparte_4 Pt_1
da essa rivendicato è erroneo e, in ogni caso, non è esigibile.
Rigettare la domanda di risarcimento del danno di Euro 101.600,00, avanzata da per Pt_1
asseriti costi di stoccaggio, per i motivi di cui in narrativa. In via istruttoria (omissis)”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. la soc. ha proposto le sopra riportate Parte_1
conclusioni nei confronti della soc. rappresentando le seguenti circostanze: che il CP_4
10.05.2021 (con revisione il 21.06.2021), nell'ambito della realizzazione di un impianto di compostaggio nel Comune di LO (CH), le parti hanno sottoscritto un contratto di subappalto, con cui le ha subappaltato la fornitura in opera di strutture prefabbricate CP_4
(capannone, tettoia biofiltro, tettoia stoccaggio verde, locali tecnici, travi ecc.), al prezzo di €
1.236.000,00 oltre Iva, con variazioni cristallizzate da successivi addenda;
che il 21.03.2023 le parti hanno sottoscritto un primo addendum con una maggiorazione di € 185.400,00 oltre Iva, con un secondo addendum il 03.05.2023 per € 35.000,00 oltre Iva;
che essa ha avviato la produzione dei prefabbricati, ma ha dovuto sollecitare giudizialmente il pagamento di fatture
(decreto ingiuntivo n. 185/2024); che l'08.09.2023 la ha riconosciuto il mancato CP_4
rispetto dei termini, inviando un nuovo cronoprogramma, trasfuso poi nel terzo addendum del
28.09.2023; che anche tale accordo è stato disatteso sia in termini di pagamento, sia in termini di opere che avrebbe dovuto realizzare;
che nei sopralluoghi del 10 e 15 gennaio 2024 CP_4
è emersa la mancata disponibilità delle aree per il completamento delle operazioni di montaggio, fatto denunciato alla controparte, con termine di 15 giorni;
che essa ha quindi pagina 3 di 10 ottenuto il decreto ingiuntivo indicato, divenuto definitivo;
che la è gravemente CP_4
inadempiente; che il materiale prodotto e non installato ammonta ad € 234.381,00 oltre Iva, cui si aggiungono i costi di spostamento presso altro sito per € 101.600,00.
La soc. si è opposta alle pretese attoree, esponendo: che l'art. 5 del contratto CP_4
di subappalto stabilisce che le tempistiche di lavorazione sono indicative;
che le parti hanno concordato che la maggiorazione di € 185.400,00 sia sospensivamente condizionata;
che si è
trattato di un acconto contrattuale, da restituire in caso di mancato avveramento della condizione;
che con il terzo addendum del 28.09.2023 le parti hanno azzerato le reciproche rivendicazioni;
che a gennaio 2024 l'attrice era consapevole che essa non era materialmente in grado di ricevere le sue prestazioni, dato che i lavori erano sospesi;
che il corrispettivo dell'appalto è di € 1.236.000,00, oltre € 35.000,00 come da 2° addendum;
che la parte residua delle opere ancora da pagare ammonta ad € 185.400,00, e non € 204.600,00, importo non esigibile, posto che va detratto il 10% a titolo di garanzia, € 123.600,00, con un residuo di €
61.800,00, esigibile al momento di esecuzione delle opere;
che potrà riprendere a breve i Pt_1
lavori, come comunicato dalla committente.
Fallito un tentativo di conciliazione, le parti hanno precisato le conclusioni ed all'udienza del
22.05.2025 si è svolta la discussione orale della causa, cui ora ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
segue la sentenza.
2. Rilevato che unicamente la soc. afferma la cessazione della materia del CP_4
contendere, non può provvedersi in tal senso, avendo la ricorrente, sia a mezzo delle conclusioni rassegnate sia in sede di discussione orale, manifestato chiaramente la volontà di ottenere una decisione di merito (sul punto si rinvia a Cass., ordinanza del 16.03.2015 n. 5188:
“Nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del
contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da
eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro,
pagina 4 di 10 che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l'allegazione di un fatto
sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare
la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del
giudice, a cui spetterà l'eventuale dichiarazione dell'avvenuto soddisfacimento del diritto
azionato ovvero la pronuncia sul merito dell'azione”).
Peraltro, la mera ripresa dei lavori, come affermata dalla resistente, non sarebbe comunque idonea ad eliminare il contrasto tra le parti, in via esemplificativa: sull'importo complessivo del compenso pattuito per il contratto oggetto di causa e sul danno richiesto dalla per lo Pt_1
spostamento del materiale prodotto e non ancora montato (su cui infra).
3. E' doveroso rilevare che il decreto ingiuntivo n. 185/2024, ottenuto dalla per Pt_1
l'importo di € 101.800,00 (doc. 16 esula dalla controversia, avendo Pt_1 CP_4
pacificamente pagato le fatture ivi azionate. Dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo non può pertanto trarsi alcuna valenza di inadempimento, ai fini della presente causa, nella quale da un lato chiede il pagamento di determinate prestazioni, diverse da quelle già Pt_1
azionate in via monitoria;
dall'altro pretende il ristoro di un danno che essa avrebbe subito,
quale costo sostenuto per lo spostamento di materiale.
4. I seguenti fatti sono provati per tabulas.
Con contratto di subappalto del 10.05.2021 la soc. si è obbligata, nei confronti della Parte_1
soc. a fornire in opera a regola d'arte determinate strutture prefabbricate, CP_4
nell'ambito della costruzione di un impianto di digestione anaerobica (doc. 1 ricorrente).
L'iniziale prezzo di netti € 1.236.000,00 è stato aumentato di € 35.000,00, in ragione del secondo addendum sottoscritto il 03.05.2023 (doc. 3).
Le parti hanno inoltre concluso un primo addendum il 21.03.2023, prevedendo una maggiorazione di prezzo di € 185.400,00 (doc. 2); con bonifico del 22.03.2023 ha CP_4
corrisposto a tale importo (cfr. doc. 6 . Pt_1 Pt_2
pagina 5 di 10 4.1. Secondo la tale pagamento formerebbe parte del prezzo complessivo, pari quindi Pt_1
ad € 1.456.000,00 oltre Iva;
la invece, richiama una condizione sospensiva, CP_4
precisando che il pagamento è avvenuto a titolo di acconto contrattuale.
Scrutinando il primo addendum, vi si legge, nelle premesse, che il subappaltatore ha richiesto,
per far fronte all'aumento dei prezzi, un incremento del corrispettivo pari al 15%, per un totale di € 185.400,00 oltre Iva, mentre l'appaltatore ritiene la richiesta infondata, essendo nel contratto esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. Le parti hanno poi convenuto che, a parziale integrazione dell'art. 4 del Contratto, “il corrispettivo previsto sia maggiorato di € 185.400,00
laddove si avveri la condizione di cui comma successivo.
2.2. La disposizione di cui al primo
comma è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo della procedura di revisione
del PEF della Concessione tra AS LO e l'Ente concedente… entro la data di
conclusione dei lavori. Laddove la procedura dovesse concludersi con esito negativo la
previsione di cui al primo comma rimarrà priva di ogni effetto”.
All'art. 3 è inoltre previsto quanto segue, alla voce “Anticipazione contrattuale”: “
3.1. A
parziale integrazione dell'art. 7 del Contratto, l'Appaltatore riconosce al Subappaltatore, a
titolo di anticipazione contrattuale, la somma di Euro 185.400 per la tempestiva e corretta
esecuzione di tutte le attività affidate in subappalto. Laddove non dovesse avverarsi la
condizione di cui all'art. 2.2., l'importo dell'anticipazione contrattuale sarà detratto dalle
somme dovute per il pagamento dell'ultimo SAL per le attività affidate in subappalto…
3.2. In ogni caso l'anticipazione contrattuale è da considerarsi parte del prezzo totale per le
attività affidate in subappalto ai sensi dell'art. 4 del Contratto, come eventualmente modificato
ai sensi dell'art.
2.3. del presente Addendum. Essa non dà diritto ad alcuna ulteriore pretesa in
capo al Subappaltatore.”.
La disposizione riportata è inequivoca nel prevedere, quanto al pagamento dell'importo di €
185.400,00, la sottoposizione alla condizione sospensiva “dell'esito positivo della procedura di
pagina 6 di 10 revisione del PEF della Concessione tra AS LO e l'Ente concedente… entro la
data di conclusione dei lavori”. La pattuizione è quindi valida, ma i suoi effetti decorreranno unicamente se e quando si verificherà la condizione dedotta nell'accordo.
In linea con il dettato normativo previsto dall'art. 1353 c.c. per il contratto condizionale,
“laddove la procedura dovesse concludersi con esito negativo la previsione di cui al primo
comma rimarrà priva di ogni effetto”; ossia il mancato avveramento della condizione priva di efficacia la pattuizione sospensivamente condizionata alla stessa.
Posto che il in data 29.11.2023 ha rigettato la richiesta di revisione del Controparte_5
PEF avanzata da AS LO (doc. 7 conv.), deve ritenersi non avverata la condizione,
con la conseguente perdita di efficacia della pattuizione inerente l'aumento del corrispettivo in esame.
Il prezzo complessivo del subappalto de quo è pari ad € 1.271.000,00.
4.2. Dalla prospettazione esposta da e posta a base della pretesa (doc. 19 att.), risulta Pt_1
che essa ha indicato, quale valore contrattuale l'importo di netti € 1.456.000,00, precisando che il residuo dovuto è pari ad € 370.800,00 oltre Iva. Calcolando la differenza, si ricava che i pagamenti effettuati da ammontano ad € 1.085.200,00 (ovvero 1.085.600,00 secondo CP_4
la deduzione della resistente, pag. 11 comparsa di costituzione, con una trascurabile differenza di € 400,00).
Detraendo allora tale importo dal corrispettivo spettante alla di € 1.271.000,00, il Pt_1
residuo è di € 185.800,00, come indicato anche da CP_4
Ai sensi dell'art. 7 del contratto di subappalto il pagamento della quota del 10% (oltre Iva) è dovuto all'avvenuto collaudo statico positivo, dal che si ricava che la somma di € 123.600,00
(pari al 10% dell'originario corrispettivo pattuito) non è esigibile, essendo pacifico che l'indicato evento non si è ancora avverato. Detraendo tale somma dal residuo, si ricava una differenza di € 62.200,00.
pagina 7 di 10 Secondo la stessa prospettazione attorea ad essa spetterà la somma di € 89.052,00 oltre Iva per le prestazioni di trasporto e montaggio dei prodotti stoccati in azienda (cfr. ricorso, sub n. 18).
Posto che allo stato tali prodotti sono, quindi, ancora stoccati in azienda, il relativo compenso per trasporto e montaggio – prestazioni non svolte - non risulta esigibile, come eccepito da parte resistente.
La domanda attorea di pagamento dell'importo di € 234.381,00 non può quindi trovare accoglimento, in quanto non esigibile.
5. La ricorrente ha chiesto la somma di € 101.600,00, quali costi dei lavori di spostamento del materiale prodotto per presso altro sito, il che avrebbe comportato una serie di CP_4
lavorazioni indicate in una perizia (doc. 20).
La domanda va respinta, per una duplice ragione.
In primo luogo, il contratto di subappalto dispone, all'art. 5, che “nel caso il cronoprogramma
dei lavori dovesse subire uno scostamento e he comportasse lo slittamento dei termini
concordati con il subappaltatore, nulla è dovuto al subappaltatore per eventuali costi di
deposito temporaneo dei materiali…”. Quindi lo stesso contratto esclude la spettanza del ristoro di costi dovuti allo spostamento del materiale prodotto.
In secondo luogo la resistente ha tempestivamente eccepito, in comparsa di costituzione, il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 co. 2 c.p.c. (cfr. sul punto Cass., sent.
27.07.2015 n. 15750: “In tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art.
1227, comma 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso
uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa
istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato
che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere
giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre
pagina 8 di 10 fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento,
usando l'ordinaria diligenza”).
La buona fede, che permea il contratto in ogni suo momento, quindi anche durante l'esecuzione
(art. 1375 c.c.), avrebbe imposto alla di segnalare previamente alla controparte la Pt_1
necessità di liberare la propria azienda dal materiale prodotto, al fine di consentire alla resistente di prendere idonei provvedimenti, ad es. mettendo a disposizione un'area per lo stoccaggio. Ciò vale a maggior ragione alla luce dell'accordo contrattuale che nulla riconosce a tale titolo. La comunicazione del 03.04.2024 segnala alla controparte di avere già svolto Pt_1
i lavori di spostamento, al costo della somma ora azionata (doc. 15 , cui CP_4 CP_4
replica il 09.04.2024, evidenziando per l'appunto che, qualora resa edotta di tale intenzione,
essa avrebbe predisposto apposita area di deposito (doc. 16).
usando l'ordinaria diligenza e con un minimo sforzo (previa comunicazione Pt_1
dell'intenzione alla controparte), avrebbe potuto evitare il danno ora lamentato, che pertanto non può ricadere sulla CP_4
6. Le spese di lite sono regolate dal principio della soccombenza.
Il compenso è liquidato applicando i parametri medi previsti dal D.M. Giustizia n. 55/2014,
come aggiornato, tab.
2. Nello specifico vengono in considerazione, tenuto conto del valore della domanda, i parametri medi indicati per lo scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00;
vanno ridotte la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, e la fase decisionale, a fronte della conseguente semplificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile:
1) respinge la domanda della ricorrente tesa alla condanna della resistente soc. Parte_1
al risarcimento del danno di € 101.600,00; CP_4
pagina 9 di 10 2) dichiara inammissibili le ulteriori domande della nei confronti della Parte_1 CP_4
per inesigibilità;
3) condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali Parte_1 CP_4
liquidate come segue: € 14.170,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, oltre IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 30/05/2025
la Giudice
Elena Covi
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