TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
I SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di AVELLINO, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Maria Iandiorio Presidente dott. Pasquale Russolillo Giudice dott. Paola Beatrice Giudice nel procedimento iscritto al n. 3372/2024 R.G., avente ad oggetto la “modifica delle condizioni di divorzio” e promosso
DA
, (C.F.: ) nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
3/4/1976, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Giovanna De Guglielmo), in virtù di procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F.: ) , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Angela Perillo, in virtù di procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
INTERVENTORE NECESSARIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
1 Fatto. Con ricorso depositato in data 04/12/2024, il ricorrente, ha chiesto Parte_1
la modifica delle condizioni di divorzio, pronunciate con sentenza di questo tribunale n. 1174/2020 del 14.07.2020, pubblicata in data 23/07/2020 con riferimento all'affidamento dei figli minori e al loro mantenimento. Con la predetta sentenza sono state ratificate le condizioni stabilite con l'accordo depositato e sottoscritto in data19/06/2020, nell'ambito del procedimento di divorzio, così testualmente riportate:
1. l'affido del figlio sarà condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nel domicilio, già residenza coniugale, dove avrà anche la sua residenza anagrafica;
2. il padre potrà vedere il lunedì ed il mercoledì dalla uscita da scuola (in periodo scolastico) ovvero Per_1 dalle ore 8,00 della mattina quando non c'è scuola o non è periodo scolastico fino alle 20,30
d'inverno e alle 21,30 d'estate, nonché a week end alternati dal sabato (dall'uscita da scuola
o dalle 10,00 quando non c'è scuola o non è periodo scolastico, per consentire al bambino di riposare, fatta eccezione per il sabato in cui la mamma avrà impegni lavorativi- che comunicherà almeno 48 ore prima al padre: in tal caso, laddove il padre non potesse andare
a prendere alle 8,00, la madre potrà accompagnare alle 8,00 a casa del Per_1 Per_1
padre ovvero dalla nonna paterna o, laddove la stessa fosse indisponibile, presso altro soggetto/posto indicato dal padre e rapidamente raggiungibile;
2. il padre potrà vedere anche in giorni ulteriori ed in aggiunta a quelli innanzi Per_1
previsti, nonché far pernottare il figlio con sé, sempre previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze del bambino e di quelle lavorative della madre;
nei giorni aggiuntivi
a quelli già previsti in cui il padre terrà il figlio con sé, spetterà a lui accompagnare il bambino alle attività ricreative o hobbies che cadranno in quei giorni, evitando di fargli saltare lezioni o turni;
per quel che riguarda le lezioni di musica, attualmente sospese a causa dell'emergenza COVID 19, che cadono nel giorno di mercoledì, soltanto fino alla fine del periodo di lezioni già pagate e previste (giugno 2020), il padre accompagnerà e Per_1
sarà la madre che lo andrà a riprendere, evitando che il bambino debba cambiare insegnante;
dalla iscrizione al nuovo corso di musica (settembre/ottobre 2020), la madre sceglierà un diverso giorno di lezioni. Per quel che riguarda nuovi impegni per sport o hobbies, i genitori concordano fin d'ora che ciascuno li sceglierà in base ai propri tempi di condivisione con
, evitando che cadano nei giorni di spettanza dell'altro genitore ed assumendosene Per_1 direttamente ed esclusivamente i costi e l'organizzazione: ciò in espressa deroga a quanto previsto dal protocollo vigente in relazione a tale spesa;
a Natale ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30/12 al 6 gennaio;
tutte le festività segnate in rosso sul calendario ad anni alterni;
nelle festività pasquali, dal venerdì alla domenica o dal lunedì al mercoledì ad anni alterni. I genitori cureranno di organizzarsi autonomamente, sistematicamente e definitivamente per dare continuità e certezza agli avvicendamenti innanzi previsti per stare con , evitando di gravare sull'altro, tranne in ipotesi di accordo preventivo tra loro Per_1
e/o disponibilità dell'altro. In estate, il padre e la madre potranno tenere 15 giorni Per_1 consecutivi, dandone comunicazione rispettivamente all'altro genitore entro il 30/5 di ogni anno e cercando di garantire l'alternanza dei periodi;
in inverno, potrà trascorrere Per_1
una settimana di ferie con ciascun genitore, previo accordo tra i due e sempre nel rispetto delle esigenze e degli obblighi scolastici del minore. I genitori festeggeranno insieme il compleanno di e solo in caso di mancato accordo, il bambino festeggerà ad anni Per_1
alterni con ciascuno dei due;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia del figlio il proprio compleanno ed onomastico;
così pure per la festa della mamma (con la mamma) e la festa del papà (con il papà): per gli effetti, se una delle feste cadrà nei week end, si farà luogo ad uno “scambio” a semplice richiesta del genitore festeggiante, senza possibilità per l'altro di opporvisi, ma con sua facoltà di poter recuperare nello stesso mese - previa comunicazione entro il mese precedente all'evento - l'eventuale giorno concesso e sottratto al rapporto genitore figlio, senza che l'altro genitore possa opporsi. Nei periodi di affidamento, qualsiasi tipo di trasferimento temporaneo del figlio sul territorio italiano resta fin da ora autorizzato previa comunicazione all'altro genitore del luogo e dell'indirizzo dove alloggerà il minore, mentre per i trasferimenti fuori dall'Italia, sarà necessario il consenso dell'altro genitore, previa comunicazione della destinazione e sistemazione del minore.
3. Le spese extra assegno ordinarie – punto 4 del protocollo – e quelle straordinarie per come individuate al punto 5 del richiamato protocollo, occorrenti per – ad eccezione delle Per_1
sole per sport ed hobbies, che saranno disciplinate come al precedente punto 3 - saranno ripartite al 50%. 4.
4. Il padre verserà nelle mani della madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 254,00
a titolo di contributo al mantenimento di , rivalutando annualmente tale somma Per_1
secondo gli indici Istat e la signora continuerà a percepire gli assegni familiari per _1 il figlio;
Il signor dalla data della sentenza, nelle serate dei giorni in cui il figlio PT
non è con lui, chiamerà il bambino alle ore 19,30 su un numero che sarà indicato dalla madre in ipotesi in cui non sia con lei (tipo nonna o persone con cui si trova ): Per_1 Per_1
tanto per consentire il rapporto padre figlio. Tale numero andrà comunicato entro la mattina dello stesso giorno tramite whatsapp, in nessun caso tramite il figlio. Questa prassi sarà osservata fino a quando padre e madre non avranno concordato di munire di Per_1
cellulare proprio: da quel momento, i contatti padre figlio avverranno direttamente su quel numero.”
All'attualità l'assegno mensile di mantenimento del figlio , sulla base della rivalutazione Per_1
Istat è pari ad € 282,70 da rivalutarsi annualmente, oltre le spese straordinarie da ripartirsi secondo le linee guida dettate dal protocollo di intesa del Tribunale di Avellino come da ricorso congiunto R.G.2025/17) fatta eccezione per lo sport che così come riportato negli accordi di divorzio viene così regolamentato: “per quel che riguarda nuovi impegni per sport o hobbies, i genitori concordano fin d'ora che ciascuno li sceglierà in base ai propri tempi di condivisione con
, evitando che cadano nei giorni di spettanza dell'altro genitore ed assumendosene Per_1 direttamente ed esclusivamente i costi e l'organizzazione: ciò in espressa deroga a quanto previsto dal protocollo vigente in relazione a tale spesa”.
Con il divorzio le parti stabilivano che l'assegno familiare sarebbe stato percepito dalla signora mentre le detrazioni, come per legge, sarebbero state percepite al 50% da ciascun _1
genitore.
A seguito dell'istituzione dell'Assegno Unico, a decorrere dal 1° marzo 2022, quest'ultimo veniva corrisposto integralmente alla , di fatto perdendo il le detrazioni per il figlio _1 PT
, detrazione che veniva percepita anche quest'ultima dalla . Per_1 _1
In particolare, il ricorrente, ha chiesto di “…modificare le condizioni di divorzio tra i Sig.ri
e , disponendo la riduzione dell'assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento in favore del figlio da € 282,70 ad € 200,00 mensili nonché l'assegnazione del 50
% dell'assegno unico così come previsto dalla legge in favore del Sig. Parte_1
per la quota a sé spettante, il tutto a seguito delle variazioni economiche e familiari innanzi illustrate sopraggiunte rispetto alle condizioni esistenti in sede di divorzio il tutto con effetto a partire dalla data della presente domanda”.
A fondamento di tali richieste ha dedotto che le condizioni esistenti all'epoca della pubblicazione della sentenza sono cambiate con mutamento in peius delle proprie condizioni economiche e capacità reddituale;
costretto a sostenere spese legali, che si erano rese necessarie per tutta la difesa nell'ambito del giudizio penale n. 377/2018 del Tribunale di Avellino, sentenza appellata presso la Par Corte di Appello di Napoli, giudizio concluso con sentenza n.7847/2023 dove il melio veniva condannato. Per le condanne riportate il corrisponde la somma di € 253,58 dal 27.11.2023 PT
al 27.05.2025, rateizzazione per il pagamento delle spese legali in favore della per il _1 giudizio (spese totali € 5.071,50); per la sentenza n. 7847/2023 della Corte di Appello di Napoli il corrispondeva a titolo di risarcimento danni, giusta transazione del 26.07.2024, alla PT
, la somma di € 10.000,00 in unica soluzione ma accendendo un finanziamento per il quale _1 paga una rata di €286,80 fino al 05.08.2031.
Rappresentava ancora che aveva acquistato casa, sottoscrivendo mutuo per € 93.000,00 e pagando una rata mensile di € 360,78 ma non avendo liquidità per l'acconto del 20% per l'acquisto dell'abitazione di residenza sottoscriveva contratto di cessione del quinto dello stipendio per € 311,00 che vengono detratti dalla busta paga;
€ 68,67 assicurazione mutuo casa per evento morte;
€ 311,00 cessione del quinto dello stipendio per versamento acconto del 20% per l'acquisto dell'abitazione di residenza. contraeva, inoltre, nuovo matrimonio, costruendo una nuova famiglia con altri due figli e PT
sosteneva che la nascita di nuovi figli possa essere equiparata a quelle circostanze sopravvenute che possano fondare la modifica delle condizioni originariamente stabilite.
In data 09.03.2021 , che prima era assunto con contratti a termine e per il Parte_1 tramite di agenzie interinali con il di fatto veniva stabilizzato dall'Azienda Ospedaliera Pt_2
“S.G. Moscati” di Avellino con contratto a tempo indeterminato, nella qualità di infermiere.
Con memoria difensiva del 03.01.2025, si è costituita la resistente, la quale ha Controparte_1
contestato tutto quanto dedotto dal ricorrente, perché inammissibile, infondato e privo di prova a fondamento, in quanto privo di riscontri oggettivi negli assunti di fatto, ed ha chiesto l'integrale rigetto della domanda, per l'insussistenza di circostanze sopravvenute in relazione alle statuizioni assunte in sede di divorzio, con riferimento al mantenimento posto a carico del riteneva PT illegittima la richiesta del 50% dell'assegno unico.
La resistente contesta le buste paga, che contrariamente all'assunto sono invece incrementate e deduce che la cessione del quinto a sostegno dell'anticipo del mutuo per l'acquisto della nuova abitazione -il cui rogito, tra l'altro non è depositato- è successiva.
Ha dedotto che tale acquisto va ad accrescere le consistenze del e in godimento degli altri PT
figli.
Di contro la resistente rappresenta che non è proprietaria di un alloggio, ma solo prenotataria all'attivo del fallimento della cooperativa e l'acquisizione determinerà necessariamente l'accollo di nuovi costi per il mutuo.
Rappresenta, inoltre una flessione delle buste paga di € 200,00.
All'udienza del 19.02.2025, il giudice ha ascoltato tutte le parti costituite, e in tale sede,
[...]
ha riferito:” Pago € 250,00 in favore di mio figlio che oggi ha 12 anni dal Parte_1 Per_1
2017; chiedo una riduzione di questo assegno che con la rivalutazione è arrivato a circa 280 € perché ho avuto altri due figli dalla mia attuale moglie;
uno ha un anno e un altro ha quattro anni cioè li ho avuti nel 2020 e nel 2023. Il divorzio c'è stato nel 2020. Sono infermiere al di Avellino e Pt_2 percepisco € 1900/2000 al mese. Mia moglie anche è infermiera e percepisce € 1700,00 circa al mese. Vedo con molta regolarità poiché sta con me il lunedì e il mercoledì pomeriggio Per_1
dall'uscita da scuola e a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera. , Per_1
quando sta con me, sta a casa mia con la mia nuova famiglia e va molto d'accordo con i fratellini.
Chiedo di avere il 50% dell'assegno unico familiare, nonché la riduzione dell'assegno ad € 200,00 mensili. Con riguardo all'assegno unico ho concesso la liberatoria per consentire alla mia ex moglie di percepire integralmente lo stesso;
ora non me lo posso più permettere”.
La ha riferito: svolge attività sportiva e suona il pianoforte;
Controparte_1 Per_1 Per_1
esce qualche volta con gli amici per un cinema o un McDonald's o una pizza. Sono infermiera e percepisco € 1500,00 circa al mese”.
Pertanto, in data 20.02.2025 a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni con discussione orale della causa all'udienza del
9.5.2025. Il Gi all'udienza del 9.5.2025 ha trattenuto la causa in decisione.
2. qualificazione giuridica della domanda.
L'art. 473 bis 29 c.p.c. prevede che: “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
E' principio generale e granitico che i provvedimenti, anche definitivi, volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole devono intendersi sempre emanati rebus sic stantibus, e pertanto in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi nel corso del processo e cristallizzatosi al momento della rimessione della causa in decisione.
Un successivo mutamento di tale quadro di riferimento e soprattutto la sopravvenienza di nuove circostanze può contribuire ad alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale quei provvedimenti sono stati assunti, con conseguente necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
La norma in esame è volta proprio ad introdurre un rito unitario per i procedimenti di modifica dei provvedimenti, anche definitivi, pronunciati in tema di rapporti personali o patrimoniali tra le parti o afferenti la prole.
Pertanto, i presupposti necessari per proporre la domanda di modifica sono la definitività del provvedimento giudiziario e la sopravvenienza di circostanze che possono incidere sulla situazione cristallizzata con il provvedimento assunto in sede di separazione o divorzio.
Nella fattispecie in esame, la sentenza di divorzio suindicata ha recepito integralmente le condizioni scaturenti dall'accordo intercorso tra le parti, le quali, applicando il principio di diritto di cui all'art. 473 bis 29 c.p.c., sono modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, che abbiano alterato la situazione preesistente, mutando i presupposti in base ai quali le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio, che, peraltro, erano le medesime pattuite in sede di separazione consensuale. Oggetto della procedura camerale, pertanto, è l'accertamento della esistenza dei “giustificati motivi” che autorizzano la modificazione delle condizioni di divorzio, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Il provvedimento di revisione presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno di mantenimento in favore del minore , posto a carico del ricorrente. Per_1
Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 24 maggio 2022, n. 16725 cfr. Cass. n. 32529/2018; Cass. n. 214/2016, n. 14143/2014).
In tema di revisione dell'assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18287 del 2018 deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, all'interno della ordinanza n. 3761/2024 del12 febbraio.
La revisione dell'assegno divorzile, richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi.
In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto illo tempore raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1.12.1970, n. 898), con esclusione dei fatti sorti in precedenza, ma non valutati
(cfr. Cass. n. 18530/2020).
Ancora si può riportare ad argomentazione quanto di seguito indicato. La parte che formula domanda di modifica delle condizioni ha l'onere di provare la sussistenza di fatti sopravvenuti rispetto all'epoca della pronuncia di separazione o divorzio idonei a modificare la situazione preesistente determinando la necessità di una diversa regolamentazione (cfr. Cass. ordinanza n. 3619/2022).
Il compito del giudice di merito, nell'ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell'assegno, alla luce dei criteri di cui alla L. del 1970, art. 6, comma 5, come modificata dalla L. n. 87 del 1987, ma di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato o del miglioramento di quelle dell'ex coniuge beneficiario, integrino “giusti motivi” idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 9, comma 1, e ciò all'esito del confronto tra le condizioni di allora (all'epoca del provvedimento che fissò le condizioni che si vorrebbe modificare)
e quelle sopravvenute.”
Pertanto, necessaria – come evidenziato dalla Corte di Cassazione – ai fini della revisione dell'assegno divorzile è la comparazione delle condizioni reddituali attuali dell'obbligato alle condizioni reddituali del medesimo all'epoca in cui l'assegno veniva attribuito e determinato dal giudice di merito. In presenza di una differenza reddituale che ne evidenzia un peggioramento delle condizioni il Giudice di merito è chiamato a valutare la sussistenza dei giusti motivi al fine di disporre la revisione dell'assetto economico post-divorzile (Corte di Cassazione con la sentenza 5619/2022).
Quindi l'elemento da considerare è il mutare il pregresso assetto patrimoniale.
L'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987) così testualmente dispone al primo comma: «Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6». Le sentenze di divorzio, infatti, passano in cosa giudicata
"rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Applicando questi condivisibili principi di diritto alla fattispecie al vaglio, va rilevato quanto segue.
2. La domanda del ricorrente va rigettata per i seguenti motivi. Orbene dalla lettura degli atti di causa e dalla documentazione prodotta, in relazione alle posizioni delle parti, non emergono dati economici e patrimoniali sopravvenuti e modificativi della loro situazione reddituale a seguito degli impegni assunti e concordati in sede di separazione.
In particolare, da un lato le condizioni economiche del non risultano variate in senso PT
negativo e la proposizione del ricorso de quo, iscritto a ruolo nel 2024, non è modificativa della situazione preesistente e sono rimaste prive di prova nel corso di giudizio in ordine ad una modifica in peius.
Il ricorrente non ha provato una flessione del suo reddito o una diminuzione di disponibilità e sostanze.
La decisione di corrispondere al figlio la somma mensile di euro 250,00 rinviene la sua Per_1
ragione giustificatrice in una serie di elementi e valutazioni abbondantemente svolte dai giudici del divorzio e che tengono conto dell'impegno e dell'apporto contributivo prestato dalla ex moglie al menage matrimoniale.
Il innanzitutto attualmente, in seguito al divorzio passa da una situazione di precarietà ad PT
una di stabilità, che ha comportato un miglioramento della situazione reddituale, con tutto ciò che ne consegue da un punto di vista di solvibilità e di rafforzamento economico. Le sue entrate risultano, infatti, implementate.
L'acquisto della casa va a incrementare le sostanze patrimoniali del e bilancia la PT
sopportazione del canone di locazione sussistente nella preesistente situazione di divorzio;
non concretizza un depauperamento del suo patrimonio perché paga il mutuo che è in misura inferiore rispetto all'affitto che pagava in precedenza.
Sull'asserito peggioramento delle condizioni economiche alcuna rilevanza giuridica ha il collegamento alle spese sopraggiunte a seguito della condanna penale, al relativo risarcimento del danno e delle relative spese legali sostenute, atteso che trattasi di conseguenze riconducibili alle scelte poste in essere dalle parti e non subite, conseguente a un atto volontario (si pensi quindi al caso in cui il soggetto obbligato al versamento subisca un peggioramento delle condizioni reddituali, ad esempio a causa di un licenziamento o di un demansionamento).
Il ricorrente ha sostenuto quale principale motivazione per la revisione dell'assegno di mantenimento, la costituzione di una nuova famiglia.
Con l'ordinanza n. 21818/2021, la Suprema Corte ha ribadito che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950 (art. 12), e come tale è riconosciuto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9). In merito si pronuncia la Corte di Cassazione Ordinanza n. 14175 del 8 aprile 2016; Cass. 13 gennaio
2023 952.
La Suprema Corte, interrogata sul punto, conferma che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce espressione di un diritto fondamentale: tuttavia la formazione di un nuovo nucleo familiare non comporta di per sé l'effetto di determinare la riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati in precedenza. Vero è, tuttavia, che la formazione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di nuovi figli determinino nuovi obblighi di carattere economico, con conseguente necessità di nuova determinazione dell'obbligo contributivo.
Preliminarmente, in tale valutazione, si tengono in considerazione le dichiarazioni dello stesso di tale tenore: “Sono infermiere al di Avellino e percepisco € 1900/2000 al mese. PT Pt_2
Mia moglie anche è infermiera e percepisce € 1700,00 circa al mese”.
Tenuto conto, altresì, del reddito percepito dalla nuova moglie, in ragione del suo contributo al mantenimento verso i figli, in base al principio di proporzionalità tra i redditi dei genitori e la nuova consistenza reddituale del ricorrente fa rendere sostenibili i nuovi oneri e non alterare l'ammontare dell'erogazione del precedente assegno.
A sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, quando siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. n. 6289/2014, n. 14175/2016, Cass. 2959 del 3.2.2017)).Ordinanza Cass. n.
21818/2021. Per ottenere la riduzione dell'assegno divorzile, l'ex coniuge obbligato deve dimostrare al giudice la “concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità di reddito”.
Pertanto, le variazioni migliorative delle disponibilità del non possono mutare ed incidere PT sul suo obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio in misura inferiore.
La domanda del ricorrente va rigettata, in mancanza di assolvimento dell'onere probatorio, perché le variazioni economiche non sono ritenute significative.
In relazione all'assegno unico dichiara: “Con riguardo all'assegno unico ho concesso la liberatoria per consentire alla mia ex moglie di percepire integralmente lo stesso;
ora non me lo posso più permettere”.
Nemmeno questa circostanza è stata concretamente circostanziata, con la conseguenza che l'accordo liberamente determinato dalle parti deve rimanere stabile, in assenza di mutamenti apprezzabili. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, stante il rigetto integrale della domanda per l'insussistenza di fatti nuovi e sopravvenuti di rilievo, presupposti necessari per una modifica delle condizioni assunte in sede di divorzio, che si liquidano come in dispositivo ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato in G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa, dei parametri minimi per le fasi studio, introduttiva e decisionale, della natura e della complessità della controversia.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano in € 2.500,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA nonché spese accessorie al 15%.
Si comunichi.
Avellino 09.05.2025 il presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Iandiorio