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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/07/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 627 R.G.A.C. per l'anno 2017
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vitaliano Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pianopoli (CZ), Via Vittime di Nassiriya n.
20 giusta procura in calce al ricorso in riassunzione depositato in data 6.09.2018
Parte opponente
CONTRO
in persona ON del legale rappresentante p.t. . (P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Assunta Scavo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Carlopoli (CZ), Piazza
Municipio n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta- opposta
NONCHE'
(p.i. ) in persona del Curatore Controparte_2 P.IVA_2
Fallimentare Avv. Giovanni Sacchi, con studio in Lamezia Terme (CZ), via Aversa e
Precenzano n. 14
Opponente - contumace nel giudizio riassunto
E
con socio unico (P.IVA ) e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_3
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_4 P.IVA_4
1 e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma,
Viale Giulio Cesare n. 2 giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario
Terza intervenuta
OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 18/2017, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme in data 20.01.2017 e notificato in data 24.02.2017
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in qualità di legale rappresentante di e in proprio, quale Parte_1 Controparte_2 fideiussore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con il quale, su ricorso della Banca del Catanzarese - Credito Cooperativo Soc. Coop., è stato ingiunto alla società il pagamento della somma di euro 111.128,83 e al medesimo, in Controparte_2 qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 110.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo dovuto in forza del contratto di mutuo n. 001/103622/26 stipulato in data 19/01/2015 con la banca ricorrente.
A fondamento dell'opposizione parte opponente, senza specificamente contestare il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata nella procedura monitoria, ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Catanzaro, quale foro esclusivo convenuto nel contratto. Nel merito, parte opponente ha eccepito preliminarmente l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo parte ricorrente allegato un mero saldaconto, non conforme a quanto richiesto dall'art. 50 T.U.B. Ha altresì eccepito la non corretta determinazione del TAEG nel contratto e la non corrispondenza a quello concretamente applicato, con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole relative ai tassi di interesse;
l'illegittima applicazione di interessi usurari;
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e la nullità della relativa clausola, per indeterminatezza e violazione delle normativa sulla trasparenza, tenuto conto dell'effetto anatocistico prodotto in violazione dell'art. 1283 c.c. Parte opponente ha quindi chiesto all'adito Tribunale la revoca
2 del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la riduzione del credito, ai sensi dell'art. 1384
c.c., in ragione della misura eccessiva degli interessi pattuiti. Con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio la Controparte_5
la quale ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'opposizione,
[...] chiedendone il rigetto. In particolare, parte opposta ha dedotto la competenza per territorio dell'adito Tribunale, tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto anche nei confronti del fideiussore residente nel comune di Lamezia Terme e Parte_2 avente qualità di consumatore, con conseguente prevalenza del foro del consumatore rispetto al foro esclusivo pattuito. Al riguardo, ha precisato che è deceduta prima Parte_2 della notifica del decreto ingiuntivo e che gli eredi hanno rinunciato all'eredità. Parte opposta ha dedotto altresì, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la corretta determinazione del tasso di interesse;
la legittimità degli interessi convenuti ed applicati, in misura inferiore al tasso soglia di usura, pari al 9,62% in relazione alla categoria di riferimento (finanziamento chirografario). La convenuta ha infine dedotto, richiamando giurisprudenza di merito, la legittimità del piano di ammortamento alla francese, oltre che degli interessi applicati, escludendo i presupposti per l'invocata riduzione ex art. 1384 c.c. La convenuta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
3. Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 15.05.2018, il giudizio è stato interrotto a causa dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società Controparte_2
Riassunta la causa su istanza di in qualità di fideiussore, nel giudizio riassunto si Parte_1
è costituita la mentre la è ON Controparte_2 rimasta contumace.
4. Con comparsa di costituzione depositata in data 3.11.2021, è intervenuta nel giudizio la società in qualità di cessionaria del credito, facendo proprie le Controparte_3 richieste e difese espletate dalla banca cedente, di cui ha chiesto l'estromissione.
5. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
7.03.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di
3 settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è decisa nei termini seguenti.
6. L'opposizione deve essere accolta, essendo fondata l'eccezione, formulata da parte opponente, di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente va osservato che, come noto, occorre distinguere tra la competenza, funzionale ed inderogabile, dell'adito Tribunale, quale Ufficio Giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la competenza sulla domanda monitoria, azionata dal creditore mediante il ricorso per ingiunzione. La competenza a decidere sull'opposizione, in quanto competenza inderogabile, non può essere sottratta alla decisione di questo Tribunale il quale – avendo emesso il decreto opposto – è tenuto a pronunciarsi, con sentenza, sulla validità del decreto opposto e sulla richiesta di revoca dello stesso.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato nullo e revocato in quanto, come evidenziato, è fondata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte opponente.
Deve infatti evidenziarsi che tanto il contratto di mutuo, quanto la lettera di fideiussione a garanzia del credito, posti a fondamento della pretesa creditoria azionata dall'opposta nei confronti della società di e di in qualità di Controparte_2 Parte_1 Parte_2 fideiussori (all.ti n. 2 e 3 del fascicolo di parte), indicano quale foro competente per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione dei rispettivi contratti quello in cui si trova la sede legale della banca, nel caso di specie, , rientrante nel circondario CP_6 del Tribunale di Catanzaro.
In particolare, l'art. 9 del contratto di mutuo dispone che “Per ogni controversia concernente
l'applicazione e interpretazione del presente contratto, unico Foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca”. Dispone poi che “Laddove il
Mutuatario rivesta la qualità di consumatore (…) il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge”. La Lettera di Fideiussione, all'art. 10, a sua volta indica quale foro competente per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del contratto, il
4 foro nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca, salva l'operatività del foro del consumatore, nell'ipotesi in cui il mutuatario rivesta tale qualità.
Nel caso di specie, mutuatario è la società mentre e Controparte_2 Parte_1 [...]
sono fideiussori. Parte_2
Come noto, la Corte di Giustizia Europea, rivedendo il suo precedente orientamento, quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un consumatore secondo la normativa europea, ha affermato che
“Occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale”. Dunque, “è in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”, tenuto conto che
“la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo”. Pertanto, la qualità di consumatore “deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione”. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva. Più precisamente, la Corte di Giustizia ha evidenziato che “nel caso di una persona fisica che si sia fatta garante dell'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (Corte di giustizia, sentenze 19 novembre 2015, in causa C-74/15, e Per_1
14 settembre 2016, in causa C-534/15, . Per_2
Successivamente, anche la Corte di Cassazione si è adeguata ai principi sopra esposti, affermando che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della
5 disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (Cass., Sez. Un., Ord. n. 5868/2023; Cass. civ. Ord. n.742/2020; Cass. civ. n.
1666/2020 e n. 27618/2020).
Si è altresì ribadito come “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso dando rilievo - alla stregua della citata giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (cfr. Cass. n. 1666/2020 cit. e, in senso conforme, Cass. n. 32225 del 2018).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla visura della società mutuataria, prodotta da parte opponente, risulta che è amministratore unico e rappresentante legale della Parte_1 società dal 06/07/2000, mentre è socio di maggioranza, con una quota pari Parte_2 all'83.5% del capitale.
Ne discende che, alla luce del rapporto societario che lega i fideiussori al mutuatario, deve ritenersi che nel caso di specie la garanzia sia stata prestata sulla base del collegamento funzionale con la società, dovendosi escludere che, invece, sia stata prestata per scopi di natura privata o comunque estranei all'attività e agli interessi societari.
Quanto esposto, induce quindi ad escludere la prevalenza del foro di Lamezia Terme, quale foro del consumatore, invocato da parte opposta, tenuto conto che nel caso di specie deve escludersi che i fideiussori siano qualificabili quali consumatori e tenuto conto della natura accessoria della fideiussione che costituisce, sul piano processuale, uno dei criteri derogativi delle regole generali in tema di competenza per territorio nei rapporti obbligatori, favorendo il legislatore in tale ipotesi la soluzione del simultaneus processus, ex art. 31 c.p.c.
6 In particolare, occorre rilevare che la richiamata regola processuale, generalmente applicabile per ogni obbligazione di natura accessoria, ha una peculiare ragion d'essere nella natura dell'obbligazione fideiussoria, che deriva la propria vincolatività ed efficacia dal rapporto principale. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto espressamente il rilievo dell'accessorietà nell'obbligazione fideiussoria proprio al fine di riconoscere la connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella riguardante il contratto di garanzia, allo specifico fine di individuare un unico foro per entrambe (a titolo esemplificativo, Cass. Ord.
n. 4757 del 2005 e Cass. n. 8576 del 2014 che ha stabilito che “in tema di competenza per territorio il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale si applica anche al contratto di fideiussione, atteso lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico”).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, in relazione all'obbligazione principale le parti, nell'art. 9 del contratto di mutuo, hanno espressamente stabilito che “Per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del presente contratto, unico Foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca”.
Non vi è dubbio che la circostanza che le parti abbiano inteso attribuire la competenza a conoscere “di ogni controversia” relativa al contratto ad un “unico foro” specificamente individuato, consenta di qualificare il foro convenzionale come esclusivo.
Come noto, peraltro, la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (in tal senso a titolo esemplificativo
Cass. 15958/2018 e Cass. 17890/2017).
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della eccezione proposta dalla parte opponente, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Lamezia Terme ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
7 Catanzaro, quale foro convenzionale esclusivo, stabilito dalle parti nel contratto di mutuo e, dunque, in relazione all'obbligazione principale.
Conseguentemente, nei confronti dell'odierno opponente deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che dev'essere revocato e deve essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di
Catanzaro, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Infatti, come precisato più volte in giurisprudenza, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare, con sentenza, l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (cfr. sul punto: Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civ., sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civ., sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Inoltre, secondo l'indirizzo ormai prevalente in giurisprudenza, il Giudice deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cassazione civile, sez.
II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cassazione civile, sez. II, 9 novembre 2004, n. 21297).
7. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM. n. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti della metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e con esclusione delle spese per la fase di trattazione/istruttoria tenuto conto della limitata attività difensiva espletata per tale fase di giudizio, posto che la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni già alla prima udienza. Nulla per le spese nei confronti della contumace. Controparte_7
P.Q.M.
8 Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto:
2) dichiara la nullità e revoca il decreto ingiuntivo n. 18/2017 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 20.01.2017, nei confronti dell'opponente ; Parte_1
3) fissa termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Catanzaro;
4) condanna la convenuta opposta ON
, in persona del legale rappresentante p.t. e la terza intervenuta,
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., parti soccombenti, al pagamento, in solido tra
[...] loro ed in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro Parte_1
4.217,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore, ex art 93
c.p.c..
Lamezia Terme, 8 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Lagani
9
10
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 627 R.G.A.C. per l'anno 2017
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vitaliano Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pianopoli (CZ), Via Vittime di Nassiriya n.
20 giusta procura in calce al ricorso in riassunzione depositato in data 6.09.2018
Parte opponente
CONTRO
in persona ON del legale rappresentante p.t. . (P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Assunta Scavo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Carlopoli (CZ), Piazza
Municipio n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta- opposta
NONCHE'
(p.i. ) in persona del Curatore Controparte_2 P.IVA_2
Fallimentare Avv. Giovanni Sacchi, con studio in Lamezia Terme (CZ), via Aversa e
Precenzano n. 14
Opponente - contumace nel giudizio riassunto
E
con socio unico (P.IVA ) e per essa la mandataria Controparte_3 P.IVA_3
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_4 P.IVA_4
1 e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma,
Viale Giulio Cesare n. 2 giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario
Terza intervenuta
OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 18/2017, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme in data 20.01.2017 e notificato in data 24.02.2017
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in qualità di legale rappresentante di e in proprio, quale Parte_1 Controparte_2 fideiussore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con il quale, su ricorso della Banca del Catanzarese - Credito Cooperativo Soc. Coop., è stato ingiunto alla società il pagamento della somma di euro 111.128,83 e al medesimo, in Controparte_2 qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 110.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo dovuto in forza del contratto di mutuo n. 001/103622/26 stipulato in data 19/01/2015 con la banca ricorrente.
A fondamento dell'opposizione parte opponente, senza specificamente contestare il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata nella procedura monitoria, ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Catanzaro, quale foro esclusivo convenuto nel contratto. Nel merito, parte opponente ha eccepito preliminarmente l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo parte ricorrente allegato un mero saldaconto, non conforme a quanto richiesto dall'art. 50 T.U.B. Ha altresì eccepito la non corretta determinazione del TAEG nel contratto e la non corrispondenza a quello concretamente applicato, con conseguente indeterminatezza e indeterminabilità delle clausole relative ai tassi di interesse;
l'illegittima applicazione di interessi usurari;
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e la nullità della relativa clausola, per indeterminatezza e violazione delle normativa sulla trasparenza, tenuto conto dell'effetto anatocistico prodotto in violazione dell'art. 1283 c.c. Parte opponente ha quindi chiesto all'adito Tribunale la revoca
2 del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la riduzione del credito, ai sensi dell'art. 1384
c.c., in ragione della misura eccessiva degli interessi pattuiti. Con vittoria di spese di lite.
2. Si è costituita in giudizio la Controparte_5
la quale ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'opposizione,
[...] chiedendone il rigetto. In particolare, parte opposta ha dedotto la competenza per territorio dell'adito Tribunale, tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto anche nei confronti del fideiussore residente nel comune di Lamezia Terme e Parte_2 avente qualità di consumatore, con conseguente prevalenza del foro del consumatore rispetto al foro esclusivo pattuito. Al riguardo, ha precisato che è deceduta prima Parte_2 della notifica del decreto ingiuntivo e che gli eredi hanno rinunciato all'eredità. Parte opposta ha dedotto altresì, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo;
la corretta determinazione del tasso di interesse;
la legittimità degli interessi convenuti ed applicati, in misura inferiore al tasso soglia di usura, pari al 9,62% in relazione alla categoria di riferimento (finanziamento chirografario). La convenuta ha infine dedotto, richiamando giurisprudenza di merito, la legittimità del piano di ammortamento alla francese, oltre che degli interessi applicati, escludendo i presupposti per l'invocata riduzione ex art. 1384 c.c. La convenuta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
3. Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 15.05.2018, il giudizio è stato interrotto a causa dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società Controparte_2
Riassunta la causa su istanza di in qualità di fideiussore, nel giudizio riassunto si Parte_1
è costituita la mentre la è ON Controparte_2 rimasta contumace.
4. Con comparsa di costituzione depositata in data 3.11.2021, è intervenuta nel giudizio la società in qualità di cessionaria del credito, facendo proprie le Controparte_3 richieste e difese espletate dalla banca cedente, di cui ha chiesto l'estromissione.
5. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
7.03.2025, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di
3 settembre 2024, ha fissato successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è decisa nei termini seguenti.
6. L'opposizione deve essere accolta, essendo fondata l'eccezione, formulata da parte opponente, di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente va osservato che, come noto, occorre distinguere tra la competenza, funzionale ed inderogabile, dell'adito Tribunale, quale Ufficio Giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la competenza sulla domanda monitoria, azionata dal creditore mediante il ricorso per ingiunzione. La competenza a decidere sull'opposizione, in quanto competenza inderogabile, non può essere sottratta alla decisione di questo Tribunale il quale – avendo emesso il decreto opposto – è tenuto a pronunciarsi, con sentenza, sulla validità del decreto opposto e sulla richiesta di revoca dello stesso.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato nullo e revocato in quanto, come evidenziato, è fondata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte opponente.
Deve infatti evidenziarsi che tanto il contratto di mutuo, quanto la lettera di fideiussione a garanzia del credito, posti a fondamento della pretesa creditoria azionata dall'opposta nei confronti della società di e di in qualità di Controparte_2 Parte_1 Parte_2 fideiussori (all.ti n. 2 e 3 del fascicolo di parte), indicano quale foro competente per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione dei rispettivi contratti quello in cui si trova la sede legale della banca, nel caso di specie, , rientrante nel circondario CP_6 del Tribunale di Catanzaro.
In particolare, l'art. 9 del contratto di mutuo dispone che “Per ogni controversia concernente
l'applicazione e interpretazione del presente contratto, unico Foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca”. Dispone poi che “Laddove il
Mutuatario rivesta la qualità di consumatore (…) il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge”. La Lettera di Fideiussione, all'art. 10, a sua volta indica quale foro competente per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del contratto, il
4 foro nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca, salva l'operatività del foro del consumatore, nell'ipotesi in cui il mutuatario rivesta tale qualità.
Nel caso di specie, mutuatario è la società mentre e Controparte_2 Parte_1 [...]
sono fideiussori. Parte_2
Come noto, la Corte di Giustizia Europea, rivedendo il suo precedente orientamento, quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un consumatore secondo la normativa europea, ha affermato che
“Occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce si presenta, dal punto di vista delle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale”. Dunque, “è in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito”, tenuto conto che
“la nozione di consumatore, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo”. Pertanto, la qualità di consumatore “deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione”. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come consumatore ai sensi della suddetta direttiva. Più precisamente, la Corte di Giustizia ha evidenziato che “nel caso di una persona fisica che si sia fatta garante dell'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (Corte di giustizia, sentenze 19 novembre 2015, in causa C-74/15, e Per_1
14 settembre 2016, in causa C-534/15, . Per_2
Successivamente, anche la Corte di Cassazione si è adeguata ai principi sopra esposti, affermando che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della
5 disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento” (Cass., Sez. Un., Ord. n. 5868/2023; Cass. civ. Ord. n.742/2020; Cass. civ. n.
1666/2020 e n. 27618/2020).
Si è altresì ribadito come “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso dando rilievo - alla stregua della citata giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (cfr. Cass. n. 1666/2020 cit. e, in senso conforme, Cass. n. 32225 del 2018).
Ciò posto, nel caso di specie, dalla visura della società mutuataria, prodotta da parte opponente, risulta che è amministratore unico e rappresentante legale della Parte_1 società dal 06/07/2000, mentre è socio di maggioranza, con una quota pari Parte_2 all'83.5% del capitale.
Ne discende che, alla luce del rapporto societario che lega i fideiussori al mutuatario, deve ritenersi che nel caso di specie la garanzia sia stata prestata sulla base del collegamento funzionale con la società, dovendosi escludere che, invece, sia stata prestata per scopi di natura privata o comunque estranei all'attività e agli interessi societari.
Quanto esposto, induce quindi ad escludere la prevalenza del foro di Lamezia Terme, quale foro del consumatore, invocato da parte opposta, tenuto conto che nel caso di specie deve escludersi che i fideiussori siano qualificabili quali consumatori e tenuto conto della natura accessoria della fideiussione che costituisce, sul piano processuale, uno dei criteri derogativi delle regole generali in tema di competenza per territorio nei rapporti obbligatori, favorendo il legislatore in tale ipotesi la soluzione del simultaneus processus, ex art. 31 c.p.c.
6 In particolare, occorre rilevare che la richiamata regola processuale, generalmente applicabile per ogni obbligazione di natura accessoria, ha una peculiare ragion d'essere nella natura dell'obbligazione fideiussoria, che deriva la propria vincolatività ed efficacia dal rapporto principale. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto espressamente il rilievo dell'accessorietà nell'obbligazione fideiussoria proprio al fine di riconoscere la connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella riguardante il contratto di garanzia, allo specifico fine di individuare un unico foro per entrambe (a titolo esemplificativo, Cass. Ord.
n. 4757 del 2005 e Cass. n. 8576 del 2014 che ha stabilito che “in tema di competenza per territorio il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale si applica anche al contratto di fideiussione, atteso lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico”).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, in relazione all'obbligazione principale le parti, nell'art. 9 del contratto di mutuo, hanno espressamente stabilito che “Per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del presente contratto, unico Foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca”.
Non vi è dubbio che la circostanza che le parti abbiano inteso attribuire la competenza a conoscere “di ogni controversia” relativa al contratto ad un “unico foro” specificamente individuato, consenta di qualificare il foro convenzionale come esclusivo.
Come noto, peraltro, la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione (in tal senso a titolo esemplificativo
Cass. 15958/2018 e Cass. 17890/2017).
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della eccezione proposta dalla parte opponente, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Lamezia Terme ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
7 Catanzaro, quale foro convenzionale esclusivo, stabilito dalle parti nel contratto di mutuo e, dunque, in relazione all'obbligazione principale.
Conseguentemente, nei confronti dell'odierno opponente deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che dev'essere revocato e deve essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di
Catanzaro, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Infatti, come precisato più volte in giurisprudenza, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare, con sentenza, l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo (cfr. sul punto: Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civ., sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civ., sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Inoltre, secondo l'indirizzo ormai prevalente in giurisprudenza, il Giudice deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cassazione civile, sez.
II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cassazione civile, sez. II, 9 novembre 2004, n. 21297).
7. Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM. n. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti della metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e con esclusione delle spese per la fase di trattazione/istruttoria tenuto conto della limitata attività difensiva espletata per tale fase di giudizio, posto che la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni già alla prima udienza. Nulla per le spese nei confronti della contumace. Controparte_7
P.Q.M.
8 Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Catanzaro e, per l'effetto:
2) dichiara la nullità e revoca il decreto ingiuntivo n. 18/2017 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme in data 20.01.2017, nei confronti dell'opponente ; Parte_1
3) fissa termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Catanzaro;
4) condanna la convenuta opposta ON
, in persona del legale rappresentante p.t. e la terza intervenuta,
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., parti soccombenti, al pagamento, in solido tra
[...] loro ed in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro Parte_1
4.217,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore, ex art 93
c.p.c..
Lamezia Terme, 8 luglio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Lagani
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